Sentenza 23 gennaio 2001
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In caso di esercizio dell'azione civile in sede penale, non è consentita la chiamata in causa da parte del responsabile civile di altro responsabile civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2001, n. 15591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15591 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FRANGINI - Presidente - del 23/01/2001
1. Dott. MARIANO BATTISTI - Consigliere - SENTENZA
2. " ENZO COSTANZO " N. 322
3. " FRANCESCO ZA " REGISTRO GENERALE
4. " TO SP " N. 233/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.r.l. Mec Track con sede in Bazzano
avverso provvedimento del Tribunale di Bologna in data 8/10/199 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Costanzo Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Osserva
Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale di Bologna il 7/10/99, la Società Mec-Track srl., premesso che, ai sensi dell'art.83 CPP, era stata convenuta quale responsabile civile nel procedimento penale a carico di LA OL,(imputato del reato di cui agli artt. 2087 CC 4 DPR 547/55, par.4 Direttiva CEE 89/391 e 590 CP), su richiesta della parte civile, chiedeva, essendosi ritualmente costituita, che venisse disposta la citazione, quale responsabile civile della Spa La Previdente Assicurazioni, Divisione della Milano Assicurazione Spa., corrente in Milano, affinché quest'ultima società fosse dichiarata tenuta e, quindi, condannata a manlevare essa società Mec - Track da ogni eventuale onere economico risarcitorio che venisse posto a suo carico dal Tribunale, in accoglimento delle domande proposte dalla costituita parte civile. Con provvedimento in data 8/10/99, la richiesta veniva dichiarata inammissibile, essendo stato ritenuto che ai sensi dell'art. 83 CPP, la citazione del responsabile civile può essere chiesta solo dalla parte civile nonché nell'ipotesi indicata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 112/98, dall'imputato, giammai da altro responsabile civile. Ricorre in Cassazione la Società Mec- Track deducendo difetto di motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 83 CPP. In particolare, deduce che essendo stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale(con sentenza n. 112/1998) la facoltà, per l'imputato, di citare l'assicuratore nel processo penale nel caso di responsabilità civile derivante da circolazione di autoveicoli, identica questione si porrebbe nella fattispecie ove il danneggiato difetta di azione diretta verso l'assicuratore del danneggiante imputato o del responsabile civile.
La censura si appalesa manifestamente infondata;
invero, l'art. 83 CPP prevede che la citazione del responsabile civile può essere chiesta soltanto dalla parte civile o dal PM, nel caso previsto dall'art. 77/4 CPP. Nella ulteriore ipotesi introdotta dalla Corte Costituzionale con la decisione dianzi richiamata, l'assicuratore può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato soltanto nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 990/69. A siffatta conclusione, la Corte è pervenuta avendo ritenuto violato il principio costituzionale di uguaglianza configurato dal citato art. 83, per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge, può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile(o del PM nell'ipotesi enunciata) ovvero in forza del proprio intervento volontario ed ha perciò ritenuto irrazionale siffatta disciplina legislativa soltanto nella particolare ipotesi di responsabilità civile ex lege n. 990 del 1969, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Se, infatti, è ammessa la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, analogo potere deve essere attribuito all'imputato nel processo penale in quanto la posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione, di parte civile del danneggiato nel processo penale, sono assolutamente identiche.
Diversamente si configura la disciplina con riferimento alle assicurazioni che hanno la loro fonte esclusiva nel contratto in quanto in questi casi l'assicuratore è tenuto soltanto verso l'assicurato (nei limiti del capitale assicurato) onde l'azione civile diretta del danneggiato contro l'assicuratore in sede civile è esclusa e del pari è esclusa la citazione dell'assicuratore medesimo come responsabile civile nel processo penale, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella citata decisione, riportandosi alla giurisprudenza di questo S.C..
Il richiamo effettuato dal ricorrente alle disposizioni dettate dagli artt. 1917 u.c. CC e 106 CPC si rivela privo di pregio in quanto è stato esplicitamente escluso, dalla citata, sentenza, che la particolare disciplina dettata dal codice di procedura civile per la chiamata in garanzia possa prestarsi ad essere utilizzata nello speciale contesto del giudizio civile di danno innestato nel processo penale mediante la costituzione di parte civile.
Con il secondo motivo il ricorrente prospetta l'ipotesi, richiamando i principi fissati dagli artt. 3, 24 e 97 Cost. con riferimento agli artt. 1917 CC e 106 CPC, circa la illegitimità costituzionale dell'art. 83 CPP nella parte in cui non prevede che nel caso di responsabilità civile assistita da copertura assicurativa privata non obbligatoria ex art. 1917 cit., l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta del responsabile civile avente diritto a manleva.
La questione in ordine alla legittimità costituzionale della norma citata, sollevata dal ricorrente, deve ritenersi manifestamente infondata alla stregua dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 112/98, dianzi richiamati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di lire 1 milione in favore della Cassa delle ammende;
dichiara, altresì, manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001