Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
Nel procedimento innanzi al giudice di pace, attesa la natura processuale del termine di dieci giorni concesso alla persona offesa dall'art. 17, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, per la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione - sulla falsariga del termine previsto art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. - al suddetto termine si applica la regola generale sulla sospensione dei termini nel periodo feriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 40259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40259 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/04/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 619
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 25293/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. LIBORI Franco;
difensore di:
IL CE ed LO IA SI, persone offese;
nel procedimento a carico di:
D'DR AR, nato a Sellano il [...], in [...] e quali esercenti la potestà sulla minore IL NG;
avverso il decreto dell'8 gennaio 2004, con il quale il Giudice di pace di Perugia ha archiviato l'anzidetto procedimento. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi l'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia.
Letta la memoria difensiva depositata il 06/04/2005 nell'interesse dei ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto indicato il oggetto, il Giudice di pace di Perugia disponeva l'archiviazione del procedimento penale in epigrafe indicato, ordinando la restituzione degli atti al P.M.. A sostegno della pronuncia deduceva che l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione proposto dalle persone offese IL ed LO era stato depositato oltre il termine di giorni dieci, previsto dal D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, art. 408, comma 3, e dall'art. 17. Avverso tale provvedimento il difensore delle persone offese ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erroneità della pronuncia, sul rilievo della piena ritualità dell'opposizione, in quanto tempestivamente proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Rileva parte ricorrente che la richiesta di archiviazione era stata notificata agli istanti il 25/08/2003, e dunque in costanza di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di guisa che il dies a quo per la proposizione dell'opposizione avrebbe dovuto essere fissato al 15/09/2003, con scadenza, quindi, il 25 successivo, mentre il deposito dell'atto di opposizione era avvenuto il 13 settembre.
La doglianza è certamente fondata e merita, pertanto, accoglimento. È indubbio, infatti, che il termine di giorni dieci previsto per l'opposizione alla richiesta di archiviazione del D.Lgs. n. 274/2000, art. 17, comma 2, sulla falsariga dell'art. 408, comma 3, c.p.p., ha natura processuale, di talché ad esso si applica la regola generale di cui alla legge n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini in periodo feriale (cfr., per il termine ordinario di cui al menzionato ari. 408, Cass. Sez. 4^, 12/02/2002, n. 20547, rv. 221861). L'erroneo rilievo d'intempestività si traduce in causa di nullità del decreto impugnato, in forza di interpretazione estensiva dell'art. 409, comma 6, c.p.p., per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di intervento, nella procedura di archiviazione, della persona offesa che abbia proposto rituale opposizione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2^, 04/07/2003, n. 46274, Prochilo, rv. 226975). 2. - Non resta che trarre le conseguenze e far luogo alla declaratoria di nullità nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Perugia per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2005