Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/1998, n. 2121
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Sentenza 11 giugno 1998

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In tema di giudizio direttissimo, dalla stretta connessione posta nell'art. 566 cod. proc. pen. tra arresto, convalida e procedimento speciale, deve logicamente desumersi che il legislatore, nel consentire - al di là del quadro codicistico - l'arresto anche fuori dei casi di flagranza per il reato di evasione, abbia implicitamente esteso a tale ipotesi l'unitaria procedura disciplinata dalla disposizione predetta, con la conseguente presentabilità dell'imputato al pretore per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.

Deve considerarsi abnorme - in quanto determina l'indebita regressione del processo allo stato procedimentale, ponendosi così al di fuori dei poteri che la legge conferisce al giudice - il provvedimento del pretore il quale, restituendo gli atti al pubblico ministero, rigetti la richiesta di giudizio direttissimo nei confronti di soggetto arrestato al di fuori della flagranza per il delitto di evasione, secondo le prescrizioni dell'art. 3 d.l. 13 maggio 1991 n. 152.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/1998, n. 2121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2121
    Data del deposito : 11 giugno 1998

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