Sentenza 11 giugno 1998
Massime • 2
In tema di giudizio direttissimo, dalla stretta connessione posta nell'art. 566 cod. proc. pen. tra arresto, convalida e procedimento speciale, deve logicamente desumersi che il legislatore, nel consentire - al di là del quadro codicistico - l'arresto anche fuori dei casi di flagranza per il reato di evasione, abbia implicitamente esteso a tale ipotesi l'unitaria procedura disciplinata dalla disposizione predetta, con la conseguente presentabilità dell'imputato al pretore per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.
Deve considerarsi abnorme - in quanto determina l'indebita regressione del processo allo stato procedimentale, ponendosi così al di fuori dei poteri che la legge conferisce al giudice - il provvedimento del pretore il quale, restituendo gli atti al pubblico ministero, rigetti la richiesta di giudizio direttissimo nei confronti di soggetto arrestato al di fuori della flagranza per il delitto di evasione, secondo le prescrizioni dell'art. 3 d.l. 13 maggio 1991 n. 152.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/1998, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 11.6.1998
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Trifone Consigliere N. 2121
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo Consigliere N. 40595
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Napoli AVVERSOl'ordinanza 30 settembre 1997 del Pretore di Napoli;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al giudice di merito;
MOTIVI DELIA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza del 30 settembre 1997, il Pretore di Napoli, investito della procedura prevista dall'art. 566 cod.proc.pen., convalidava l'arresto di DR OS, arrestato fuori flagranza - ai sensi dell'art. 3 D.L. 13.5.1991 n. 152 - per il reato di cui all'art. 385 cod.pen. e, rigettando la richiesta di giudizio direttissimo, restituiva gli atti al pubblico ministero perché procedesse con le forme del rito ordinario. Sosteneva il pretore che la procedura disciplinata dal citato art. 566 esige come presupposto necessario l'arresto in flagranza di reato e che l'estensione della stessa ai casi di arresto fuori flagranza costituirebbe "un'analogia in malam partem non consentita in materia penale".
Avverso detta ordinanza il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione. Sostiene che l'esperibilità del giudizio direttissimo - la cui idoneità a garantire il diritto di difesa è stata ripetutamente riconosciuta dalla Corte costituzionale - sarebbe giustificata dalla circostanza che l'evidenza probatoria che caratterizza l'arresto in flagranza sussisterebbe anche nel caso di arresto fuori flagranza. Sostiene inoltre che la difforme interpretazione proposta dall'impugnata ordinanza sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., perché l'arrestato fuori flagranza, a differenza dell'arrestato in flagranza per il quale si applica il disposto di cui all'art. 566, comma 2 ult.p., cod.proc.pen., dovrebbe "transitare per il circuito carcerario".
p.
2. Il provvedimento de quo, stante il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568, comma 1, cod.proc.pen., non sarebbe suscettibile di gravame. Tuttavia,
avendo esso determinato l'indebita regressione del processo allo stato procedimentale, ponendosi in tal modo fuori della legge e dei poteri dalla stessa conferiti al giudice, è soggetto al ricorso per cassazione sotto il profilo dell'abnormità.
Infatti va ricordato che, per giurisprudenza costante, abnorme è non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti , al di là di ogni ragionevole limite (v. Sez. I, 11.6.1996, Settegrana, rv 205358).
Nel caso concreto il superamento del limite in discorso consiste nell'avere il pretore ignorato che il giudizio direttissimo è connesso alla procedura contestuale di convalida dell'arresto, e non alla flagranza di reato. Infatti, dalla stretta connessione stabilita dall'art. 566 tra arresto, convalida e giudizio direttissimo, deve logicamente desumersi che, allorquando il legislatore, al di fuori del quadro codicistico, ha previsto per il reato punito dall'art. 385 cod.pen. l'arresto anche fuori dei casi di flagranza, seguito dall'udienza di convalida (secondo il preciso tenore dell'art. 3, II ip., D.L. 1991 n. 152), ha con ciò stesso implicitamente esteso a tali ipotesi l'unitaria procedura disciplinata dagli artt. 566 cod.proc.pen. e 163 disp.att.st.cod., con la conseguente presentabilità dell'imputato al pretore per la convalida e per il contestuale giudizio direttissimo (v. Sez. VI, 9.6.1997, Volatile, rv 208650; idem, 10.6.1997, Belsito, rv 209750).
Questa interpretazione è conforme alla ratio ispiratrice del giudizio direttissimo, la cui peculiare disciplina soddisfa l'esigenza di semplificazione del processo nei casi in cui l'evidenza della prova è tale da escludere la necessità di indagini preliminari sulla commissione del fatto e sull'individuazione del suo autore.
Ne può validamente sostenersi che essa "si risolverebbe in un'analogia in malam partem, non consentita in materia penale", in base all'argomentazione che l'imputato, a causa della celerità assicurata dal rito speciale, non potrebbe "sperare nei tempi lunghi della giustizia, con tutte le conseguenze da essi scaturenti (prescrizione del reato, maggiore difficoltà nel reperimento del materiale probatorio ecc.)". Invero, a prescindere dal rilievo che il divieto di interpretazione analogica riguarda le norme penali sostanziali e non quelle processuali, si osserva che le aspettative sopra evocate non meritano alcuna tutela giuridica, perché il ritardo nella celebrazione dei processi frustra il fine primario della giurisdizione che consiste nel rendere giustizia mediante la sollecita applicazionè della legge.
L'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti allo stesso giudice, affinché proceda, come richiesto dal pubblico ministero, a giudizio direttissimo.
P. Q. M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Pretura circondariale di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1998