Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta "abolitio criminis" ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, non può, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art 164 cod. pen., esprimendo proprie e autonome valutazioni che si pongono in contrasto con quelle già formulate dal giudice della cognizione. (Fattispecie in cui il giudice della cognizione aveva negato il riconoscimento del beneficio per i precedenti penali e per la gravità del fatto).
Commentari • 3
- 1. Considerazioni a prima lettura sulla sentenza costituzionale n. 208 del 2024: un passo avanti nell’espansione dei poteri del giudice dell’esecuzione?Claudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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- 3. Mancata impugnazione a seguito di abbreviato e sospensione condizionale (Cass. 37899/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 novembre 2024
In caso di mancata impugnazione a seguito di abbreviato il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., contenendone la misura nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 09/07/2024) 15/10/2024, n. 37899 Dott. DI NICOLA Vito - Presidente / Dott. SIANI Vincenzo - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A. nato il (Omissis) avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 33817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33817 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/06/2014
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 1999
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 51297/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB ON N. IL 20/11/1962;
avverso l'ordinanza n. 258/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 24/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG: rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24.10.2013 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avanzata da MB IO, in relazione alla condanna a lui inflitta con sentenza del Tribunale di Roma 28.4.2011, alla pena di anni due di reclusione per il reato di calunnia, sul presupposto che il beneficio non poteva essere concesso in sede di esecuzione, al di fuori dell'ipotesi di applicazione del regime del reato continuato;
veniva aggiunto che in sede di cognizione era stato dato atto delle precedenti condanne riportate, che impedivano la concessione del beneficio e che il reato pel quale era stato condannato era obiettivamente grave.
2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il prevenuto pel tramite del suo difensore, per dedurre violazione di legge e vizi motivazionali: la difesa assumeva che la sospensione condizionale della pena era concedibile in sede di esecuzione non solo nel caso in cui fosse applicato il regime del reato continuato, ma anche quando si fosse versato in ipotesi di revoca della sentenza di condanna precedentemente emessa per effetto di intervenuta abolitio criminis. Veniva fatto di rilevare che MB ebbe a riportare una condanna per violazione D.P.R. n. 393 del 1959, art. 80, reato che è stato abrogato e che quanto al secondo precedente giudiziario (violazione art. 590 c.p.) era stato dichiarato non esecutivo essendo stata rimessa la querela. Veniva quindi contestato l'assunto del Tribunale a quo, atteso che due precedenti penali erano stati revocati. Pertanto veniva eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 670 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, a seguito della declaratoria di non esecutività del titolo possa adottare tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la concessione della sospensione condizionale della pena. Sotto altro profilo veniva contestato che la mancata concessione del beneficio fosse seguita ad una valutazione di gravità del fatto, atteso che nella sentenza di condanna per il reato di calunnia si faceva riferimento ai precedenti giudiziari, con il che l'ordinanza impugnata meritava censura, a detta della difesa, anche in tale passaggio motivazionale.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, anche se per motivi sostanzialmente diversi da quelli enunciati nell'ordinanza. Deve essere preliminarmente chiarito che non ricorre alcun dubbio che il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 c.p.p., pronunci per intervenuta "abolitio criminis", ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164 c.p., comma 1, sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti. Tale principio, affermato dal diretto vivente (Sez. Un. 20.12.2005, n. 4687,rv 232610), è fuori contestazione e legittima il giudice dell'esecuzione ad intervenire a seguito dell'abolitio criminis o della revoca di sentenza di condanna, o addirittura in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, qualora la pena complessivamente irrogata sia inferiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio (Sez. 1, 1.3.2013, n. 16679, rv 254570). Il caso a giudizio è diverso nella presente fattispecie, in cui il giudice della cognizione, nel giudicare e condannare il MB per il reato di calunnia, ancorò la deliberazione di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, non solo ai precedenti penali, ma ad una valutazione di gravità del fatto. È quindi immediato rilevare come il giudice dell'esecuzione, per quanto i precedenti siano venuti meno (peraltro la violazione del D.P.R. n. 393 del 1959, art. 80 al momento in cui intervenne la sentenza di condanna era già stata depenalizzata da tempo) medio tempore, non può porre nel nulla il giudizio ostativo alla concessione del beneficio richiesto in ragione della gravità del reato pel quale seguì la condanna, pena la sovrapposizione della valutazione del giudice dell'esecuzione a quella del giudice della cognizione, in punto gravità del reato e giudizio prognostico. È bene ricordare che le Sezioni Unite nell'arresto sopra citato ebbero cura di sottolineare che il giudice dell'esecuzione può compiere proprie autonome valutazioni, sempre che queste non contraddicano quelle del giudice della cognizione (Cass., Sez. 1, 20 maggio 1994, Casagrande, rv. 198342; Sez. 6, 14 marzo 1994, Zanardini, rv. 197801)". Aggiunse il Supremo Collegio che la titolarità di poteri istruttori e valutativi del giudice dell'esecuzione trova esplicita conferma nella disposizione di cui all'art. 666 c.p.p., comma 5, che autorizza il giudice dell'esecuzione ad acquisire i documenti e le informazioni necessarie ad assumere prove nel rispetto del principio del contraddittorio e che l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di concedere la sospensione condizionale in caso di revoca della condanna ex art. 673 c.p.p., non scalfisce le statuizioni irrevocabili del giudice della cognizione ed ha una funzione meramente integrativa del titolo esecutivo. Veniva infatti precisato "erte l'intervento a concessione del beneficio si giustifica solo se nel pregresso giudizio l'unico motivo della mancata applicazione del benefico è identificabile non nella presenza di una valutazione prognostica della pericolosità dell'imputato, ma nel solo effetto preclusivo della sentenza di condanna successivamente revocata per intervenuta abolizione del reato" con il che "non può certamente ravvisarsi alcun reale vulnus al giudicato qualora quel giudizio prognostico che non è stato compiuto dal giudice della cognizione sia compiuto, poi, dal giudice dell'esecuzione".
Poiché nella presente fattispecie il giudizio prognostico fu compiuto dal giudice della cognizione, al giudice dell'esecuzione non è dato intervenire nel senso richiesto dal ricorrente. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2014