Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
0 12 12 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DENUNCIA DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NUOVA OPERA PONTORIERI Presidente Dott. Franco R.G.N. 1440/99 Cron.3022 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. .352 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.12/07/01 Consigliere BUCCIANTE Rel. Consigliere Dott. Ettore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta-copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SEN TENZA per diritti 1.55 30 GEN. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AV CONCETTA, AV DD, AV NG, in qualità di eredi di LU SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BELSIANA 16, presso 10 studio dell'avvocato DELL'ERBA G., difesi €1.55 1.3000 CANCELLER dall'avvocato CORVAGLIA LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
OG724585 | ZZ AT, DE SANTIS MARIA DOMENICA, DE SANTIS quest'ultimo con procura speciale,DAMIANO, Q SELLA 41, 2001 elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARRUBBA, 1178 presso lo studio dell'avvocato CORRADO Mb -1- dall'avvocato GIOVANNI CAPRIOLI, giusta delega difesi in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 3672/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 13/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato LUIGI CORVAGLIA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con denuncia di nuova opera presentata il 9 marzo 1983 al Pretore di Maglie, RE Carluc- cio, con retrostanteproprietaria di una casa giardino in via XXIV Maggio a Poggiardo, espose che una fascia del suo fondo era stata occupata con muri di fondazione da parte dei vicini Salva- tore ZZ, MA IC De TI e MI De TI, i quali avevano anche demolito e interra- to una cisterna;
chiese quindi che fossero con- dannati alla riduzione in pristino, previa inibi- zione alla prosecuzione dei lavori. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio e nell'assunzione di prove testimonia- li, la domanda 1 che i convenuti avevano contra- stato, negandone la fondatezza - fu respinta dal Pretore con sentenza dell'8 gennaio 1990. Impugnata da TO RA, MA Addo- lorata RA e TT RA, quali eredi di RE IO, intanto deceduta, la deci- sione è stata confermata dal Tribunale di Lecce, che con sentenza del 13 dicembre 1997 ha rigetta- to l'appello. A tale pronuncia il giudice di è pervenuto osservando che il secondo grado 1440/1999 3 giudizio non aveva carattere petitorio e che non era stata data dall'originaria attrice la prova del possesso, da parte sua, dell'area in conte- stazione, né dell'utilizzazione della cisterna. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso cassazione, quali eredi dell'originaria per attrice, LO RA, MA AD Gra- vante e TT RA, in base a un solo motivo. TO ZZ, MA IC De TI e MI De TI, che inizialmente non si erano costituiti, lo hanno fatto dopo la rinnovazione della notificazione del ricorso, che questa Corte aveva disposto all'udienza dell'11 dicembre 2000, in quanto la prima volta era stata effettuata mediante la consegna di un'unica copia per tutti. MOTIVI DELLA DECISIONE TO ZZ, MA IC De TI e MI De TI hanno pregiudizialmente conte- stato l'ammissibilità del ricorso, osservando che la nuova notificazione dell'atto disposta da questa Corte а causa della constatata nullità della prima era avvenuta а sua volta invalida- mente, essendo stata indirizzata al procuratore che li aveva rappresentati nel giudizio di appel- 1440/1999 4 lo, pur se quella fase processuale era ormai esaurita ed era trascorso più di un anno dalla pubblicazione della relativa sentenza. L'eccezione non è fondata. L'irregolarità che vizia la seconda notifica- zione, infatti, ne comporterebbe semmai la nulli- tài ma non la giuridica inesistenza, essendo state le copie del ricorso consegnate a persona non priva di ogni collegamento con i destinatari (cfr. Cass. 3 marzo 1997 n. 1868), sicché è rimasta sanata con effetto ex tunc, in quanto l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, come è dimostrato dall'avvenuta tempestiva costi- tuzione in giudizio dei resistenti. Un'ulteriore ragione di inammissibilità stata fatta valere da TO ZZ, MA IC De TI e MI De TI, i quali l'hanno dedotta dalla mancanza del requisito da cui sostengono essere dell'autosufficienza, affetto il ricorso. Anche questa eccezione va disattesa. L'atto di impugnazione contiene una succinta ma esauriente esposizione sia dei fatti che hanno dato luogo alla causa, sia dello svolgimento del processo, sia del della sentenza di contenuto 1440/1999 5 Mo appello, sia delle censure che ad essa vengono rivolte. Queste si esauriscono in un unico motivo di ricorso, con il quale LO RA, MA AD RA e TT RA lamentano che la sentenza impugnata si basa su una «motiva- zione illogica e comunque insufficiente»>, poiché di rilevare che la il Tribunale ha trascurato circostanza dello "sconfinamento" era emersa da testimonianze acquisite ed era stata una delle dalla consulenza tecnica di ufficio, confermata circostanza della demolizione e del- mentre la l'interramento della cisterna non era stata mai contestata dall'altra parte. La doglianza è infondata. Il giudice di secondo grado ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione, spiegando che a causa della demolizione del vecchio muro a secco, fino al quale veniva esercitato il possesso di RE IO, «nessun teste poteva essere in grado di indicare con l'esattezza necessaria, cioè quasi al centimetro (poiché di una striscia da una а tre decine di cm. si discute) il punto in cui lo stesso in precedenza si trovava>>>, ma anzi 1440/1999 6 «le indagini tecniche hanno accertato l'esistenza di tracce evidenti di pietre a secco senza solu- zione di continuità sul terreno vegetale del fondo di proprietà IO. Il che, in altri termini, sta а significare che la costruzione non avrebbe invaso, neanche in degli appellati minima parte, superficie di terreno oltre il vecchio muro а secco e quindi dove pacificamente arrivava e si poteva estendere il possesso della IO>>>, mentre a proposito della cisterna non è risultato provato l'utilizzo di essa in è relazione alla sua funzione>>. Si tratta, come evidente, di apprezzamenti eminentemente di merito, relativi alla valutazione delle risultan- ze processuali, sorretti da adeguata motivazione e pertanto incensurabili in questa sede. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti - in solido, stante il comune loro interesse nella -causa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ri- correnti in solido a rimborsare ai resistenti le 1440/1999 7 Mar spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 399.800 oltre a lire 2.000.000 per (€ 206,48) (€ 1032,91) onorari. Foams Pautower Roma, 12 luglio 2001 E n B Feauco IL CANCELLIERE C1 ES AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3.0 GEN 2002 IL CANCELLIERE C1 ancesto tania 109T 129,11 456T 20,66 тот. Лия,77 AGENA ROMA 2 Peobre Cin 2485 A 1440/1999 8