Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto l'aggravante applicabile al danneggiamento provocato ad un'autovettura in sosta nel parcheggio di un "autogrill").
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Cassazione civile sez. trib., 02/02/2022, (ud. 26/01/2021, dep. 02/02/2022), n.3268 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – Dott. D'AQUINO Filippo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16489/2014 R.G. proposto da: M. SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. GIUSEPPE TINELLI, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in …
Leggi di più… - 4. Auto danneggiata in parcheggio: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2008, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 09/12/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1621
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 021681/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC NO N. IL 13/12/1969;
2) DI ON N. IL 05/06/1970;
3) RP IO N. IL 08/10/1973;
avverso SENTENZA del 17/01/2008 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto;
udito, per DI e RP il difensore avv. Vulcano Luigi che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 17-6-2008 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza in data 16-12-2004 con la quale il Tribunale di Savona aveva dichiarato CC CR, DI IM e RP AB responsabili in concorso del reato di danneggiamento aggravato e continuato ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, art.81 cpv. c.p. e art. 635 c.p., commi 1 e 2 in riferimento all'art. 625 c.p., n. 7 e, concesse le attenuanti generiche al solo DI,
aveva condannato il CC e il RP alla pena di mesi sette di reclusione e il DI alla pena di mesi cinque di reclusione. Secondo l'ipotesi accusatoria - condivisa dai giudici di merito - gli imputati, unitamente ad altre tre persone non identificate, e quindi in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avevano danneggiato colpendole con calci una FI cinquecento di proprietà di AL LC e una OR Fiesta di proprietà di CI CE, che si trovavano esposte alla pubblica fede, per essere parcheggiate nel posteggio dell'autogrill "Borsana Sud".
1.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, il CC per mezzo del difensore, gli altri due, con atto sottoscritto personalmente.
1.2.1. Nel ricorso nell'interesse di CC CR si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché violazione dell'art.606 c.p.p., lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. A tal riguardo si rileva che il Tribunale, prima, e la Corte di appello, dopo, sono incorsi in errore, ritenendo provata la responsabilità di tutti e tre gli imputati, nonostante il DI avesse confessato di essere l'unico autore e sebbene l'unica teste oculare avesse visto solo due ragazzi colpire con calci le autovetture;
ne deriverebbe, anche per l'assenza di argomentazioni da parte dei Giudici del merito che valessero a differenziare il tipo di concorso morale o materiale, un contrasto tra le risultanze processuali e la condanna, emessa nei confronti di tutti e tre gli imputati. In conclusione, a parere del ricorrente - a meno da non voler stravolgere la realtà dei fatti, aumentando il numero dei partecipanti - occorrerebbe assolvere il CC ex art. 530 cpv. c.p. non essendo certo se fosse lo stesso o il RP il soggetto che, con il reo confesso DI, danneggiò le auto.
1.2.2. DI IM deduce contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti. A tal riguardo eccepisce l'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., n. 2 sul presupposto della genericità delle dichiarazioni testimoniali sul punto;
nonché l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 per essere le auto parcheggiate in parcheggio riservato ai dipendenti dell'autogrill; ne conseguirebbe l'improcedibilità dell'azione penale, stante la volontà di rimettere la querela, manifestata dalla CI all'udienza del 3-3-2003 e l'intenzione espressa dal AL di rinunciare, a sua volta, alla querela in esito alla soddisfazione integrale del danno;
il che sarebbe avvenuto.
1.2.3. RP AB deduce i seguenti motivi.
- Contraddittorietà della motivazione della sentenza di grado di appello. Con il primo motivo si deduce l'illogicità della motivazione relativamente alla dichiarazione di responsabilità del RP, quale autore del danneggiamento, nonostante le dichiarazioni della teste oculare AE, che in realtà lo scagionerebbero. - Manifesta illogicità della sentenza. Con il secondo motivo si deduce l'illogicità della motivazione per non avere ritenuto credibili le dichiarazioni confessorie del DI nel punto in cui scagionavano gli altri.
- Erronea applicazione dell'aggravante ex art. 112 c.p.. Con il terzo motivo si deduce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante in difetto di prova della partecipazione al fatto in numero superiore a cinque.
- Erronea applicazione dell'aggravante ex art. 625 c.p., n. 7 omessa valutazione della prova. Con il quarto motivo si deduce l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, asserendo che dalla deposizione della teste oculare AE risultava che il parcheggio riservato ai dipendenti dell'autogrill era recintato.
2.1. La questione dell'identificazione dei partecipanti all'atto vandalico e quella, strettamente connessa, del numero degli stessi, proposte in tutti e tre i ricorsi (sia pure, per il DI, reo confesso, al solo fine di escludere l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1) costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici di primo e di secondo grado, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Valga in particolare considerare che i Giudici di appello hanno evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie del RD (nel punto in cui si proclama unico autore del fatto), vuoi perché rese non già nell'immediatezza dei fatti, ma a ben due anni di distanza dal fatto (tanto da legittimare il sospetto di una scelta difensiva concordata per "scaricare" la responsabilità sull'unico incensurato, avendo gli altri due imputati precedenti, anche specifici, nel caso di CC), vuoi, e soprattutto, perché fornite di una sicura smentita nelle deposizione della teste oculare AE, la quale, affacciatasi all'ingresso dell'autogrill, perché resa sospettosa dagli atteggiamenti di sfida del gruppo di ragazzi, vide due di essi danneggiare con calci le auto di cui si tratta. Nel contempo la decisione impugnata, integrata da quella ad essa conforme di primo grado, rimarca come le dichiarazioni della AE "coprissero" solo una parte della condotta, per essersi la teste affacciata sulla porta dell'autogrill, quando l'azione era già in atto, di modo che esse, da un lato, non smentivano la partecipazione al fatto degli odierni imputati e neppure contraddicevano la tesi accusatoria in ordine al numero dei concorrenti e, dall'altro, andavano integrate da tutta una serie di elementi indiziali, univocamente confluenti nella certezza della partecipazione all'azione di tutti e sei partecipanti al gruppo (tra cui i tre imputati) in precedenza avvistato dalla stessa AE e, segnatamente: l'individuazione dei tre imputati ad opera della parte offesa, CI ES, negli occupanti della FI Panda, che nel posteggio dell'autogrill, di fronte alle sue rimostranze per una manovra pericolosa, la minacciavano, invitandola a non preoccuparsi ("che intanto fra un po' entriamo per stressarti un pò") e che subito dopo univano ad altri due giovani presenti nel parcheggio, con i quali entrarono a bere birra nel locale, in stato visibilmente alterato;
l'incontro, nella stesse circostanze, da parte dell'altra dipendente dell'autogrill, la teste AE, con il gruppo di sei ragazzi, che le si avvicinavano nel parcheggio con atteggiamento provocatorio e di sfida, chiedendole se lavorava nell'esercizio commerciale e preannunciandole il loro arrivo ("adesso arriviamo anche noi"); infine, dopo che i sei ragazzi avevano consumato le loro birre ed erano usciti dall'autogrill, l'individuazione da parte della AE, fra i componenti dello stesso gruppo, di due di essi intenti a colpire a calci le auto in questione;
l'assenza di elementi nel comportamento dei ragazzi - per come riferiti dai testimoni - che valessero a differenziare alcuno di essi e a distaccarlo dal "gruppo" dei sei.
Orbene, a fronte della doppia decisione conforme, che mostra chiara la ratio decidendi evidenziando la concatenazione logica e temporale degli avvenimenti e desumendone la certezza del concorso nell'azione di tutti e tre gli imputati, le censure del ricorrente non dimostrano affatto la pretesa illogicità della motivazione e si risolvono, al di là dei vizi denunciati, nella prospettazione di elementi di dubbio, frutto di una lettura assolutamente parziale e non coordinata delle risultanze processuali.
2.2. È manifestamente infondata anche l'altra censura prospettata nei ricorsi del CC e del DI, concernente l'altra aggravante contestata.
Si rammenta che la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria e quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico. La ragione dell'aggravamento consiste infatti nella volontà di apprestare una più energica tutela penale a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessità o per consuetudine, e che perciò possono essere più facilmente rubate (Cass. pen., Sez. 4^, 07/11/2007, n. 5113). Ciò posto, deve ritenersi che, nella fattispecie, è stata correttamente configurata l'aggravante in parola, dal momento che non risulta che l'area in cui vennero parcheggiate le due auto in questione fosse predisposta in modo tale da impedire atti vandalici, nè sottoposta a particolari controlli "tanto che i giovani teppisti vi poterono tranquillamente accedere e consumare i due danneggiameli" (così nella sentenza impugnata). È appena il caso di aggiungere che siffatte argomentazioni non possono ritenersi smentite da un mero "spezzone" di frase, riportata nel ricorso del RP e attribuita alla AE e che - in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso, che non è stato superato dal novellato art. 606 c.p.p., lett. e) - non sono consentite in questa sede verifiche fattuali.
In definitiva i ricorsi incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009