Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
Le ipotesi previste dall'art. 12, comma terzo, Legge 25 luglio 1998 n. 286, testo unico sulla immigrazione clandestina (nel testo antecedente le modifiche introdotte dal D.L. n. 241 del 2004, conv. con modif. con Legge n. 271 del 2004) non configurano ipotesi autonome di reato ma circostanze aggravanti ad effetto speciale, con la conseguenza che il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche comporta il ripristino della sanzione prevista per il reato di favoreggiamento non aggravato e non consente l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.
Commentari • 3
- 1. Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegaleMarco Vitali · https://www.diritto.it/ · 18 gennaio 2022
La disciplina in materia di favoreggiamento dell'immigrazione illegale è contenuta all'interno dell'articolo 12 del Testo Unico sull'Immigrazione. Più precisamente, all'interno dei commi 1 e 3 si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, mentre all'interno dei commi 5 e 5 bis si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato. Indice: Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale 1.1 L'articolo 12 comma primo del Testo Unico sull'Immigrazione 1.2 L'articolo 12 comma terzo del Testo Unico sull'Immigrazione 1.3 Le altre circostante aggravanti e le attenuanti …
Leggi di più… - 2. Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione illegale: circostanza aggravante o reato autonomo? Una partita ancora apertaAccesso limitatoFabio Basile · https://www.altalex.com/ · 21 maggio 2019
- 3. le circostanze aggravanti del reato di periocoloDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 ottobre 2018
Le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs., 25/07/1998, n. 286, art. 12, c. 3) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato R. M. colpevole del delitto di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e, previa concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2004, n. 44644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44644 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 21/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1114
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 015518/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE OS N. IL 10/02/1966;
avverso SENTENZA del 03/11/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 19.12.2001, il tribunale di Roma dichiarava il RE colpevole dei reati previsti dagli artt. 10 1. n. 40/1998, 476, 477, 482 c.p., e, concessegli attenuanti generiche, lo condannava alla pena complessiva di tre anni di reclusione e L. 25 milioni di multa. Su gravame dell'imputato, la corte d'appello - colla sentenza oggi esaminata - confermava quella impugnata, osservando, in punto di responsabilità, che era inconfutabile la circostanza secondo cui il RE era sbarcato, provenendo da Banghok, in compagnia di una donna (da lui indicata come moglie, ma in effetti cognata) che presentava il passaporto e il permesso di soggiorno effettivamente rilasciati alla coniuge, ma sui quali era stata apposta la foto della cognata, con ritocco del timbro dell'ufficio di rilascio. Nella detta circostanza, il RE era anche in possesso di ulteriori documenti d'identità, analogamente alterati. I reati in addebito erano dunque pienamente accertati.
In punto di pena, osservava il secondo giudice che il precedente specifico gravante sull'imputato e la pluralità delle falsificazioni addebitategli facevano logicamente ipotizzare che costui fosse in procinto di operare analogamente in futuro, sicché la sanzione inflittagli appariva congrua e i profili valutativi ulteriormente enunciati dalla difesa erano assorbiti da tali considerazioni. Analogamente doveva concludersi quanto alla disposta espulsione, derivando la pericolosità sociale del soggetto, dalla dimostrata attitudine a violare la normativa sull'immigrazione; e dovendosi tenere conto che la condanna a suo carico era stata pronunciata anche per il reato previsto dall'art. 10 c. 3 della legge n. 40/998, i cui limiti di pena rientravano nella previsione degli artt. 380 e 381 c.p.p.. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il RE, che denunciava: col primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge. La sentenza impugnata non aveva valutato la circostanza del legame di parentela fra l'imputato e la donna accompagnata, la quale imponeva di considerare la possibilità che i documenti fossero stati alla medesima consegnati dalla intestataria reale, nell'ignoranza del RE, intervenuto soltanto perché la donna stessa non parlava l'italiano;
col secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge, in punto di misura della pena. Coll'atto di appello erano state indicate le circostanze (unicità della violazione di legge, rudimentalità della condotta di falsificazione e dell'intera operazione, scarso spessore criminale del prevenuto, il quale aveva sostanzialmente collaborato alle indagini) che escludevano la pericolosità del soggetto e giustificavano un più mite trattamento. La sentenza impugnata aveva omesso di motivare al riguardo, considerando una possibilità di recidiva meramente congetturale e trascurando di valutare i parametri dell'art. 133 c.p. in relazione alla capacità a delinquere, alla sprovvedutezza della condotta antecedente il reato e alla correttezza di quella susseguente;
col terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in punto di espulsione. Illegittimo era il provvedimento, sia per l'insussistente pericolosità sociale del soggetto, sia perché l'ipotesi dell'art. 10 della l. n. 40/1998, una volta eliminata l'aggravante in forza delle concesse attenuanti generiche, era punita con pena inferiore a quella prevista dagli artt. 380 e 381 c.p.p.. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per la sua sostanziale genericità. Il ricorrente, senza tenere alcun conto delle argomentazioni formulate sul punto dalla sentenza impugnata, ipotizza una diversa attribuzione di responsabilità, in mancanza di qualunque fondamento probatorio e della benché minima resultanza dagli atti del processo. Ma l'ipotesi è anche illogica, ove si pensi che il RE era in possesso anche di ulteriori documenti d'identità falsificati analogamente, il che confligge colla mera congetturabilità di un intervento di terzi (dal quale, poi, sarebbe tutta da dimostrare l'estraneità di costui, dato l'apporto materiale offerto al compimento degli eventi illeciti in esame).
Il secondo motivo di ricorso è infondato. La commisurazione della pena è operazione specificamente riservata al giudice di merito, la cui discrezionalità deve, ovviamente, svolgersi nell'ambito dei parametri contenuti nell'art. 133 c.p.; ma questo non significa che il giudice stesso debba tutti valutarli, essendogli rimessa la facoltà di valorizzare quelli che ritiene preponderanti sugli altri. Nella sentenza impugnata una tale valutazione viene fatta correttamente, essendo insindacabile - perché scevra da mende logico giuridiche - la individuazione della pericolosità di un soggetto come il RE, non solo recidivo specifico, ma patentemente coinvolto nelle illecite pratiche dell'immigrazione clandestina, strumento delle quali era la reiterata falsificazione di documenti. Quindi, la valorizzazione sotto tale aspetto della sua pericolosità sociale appare esatta e non censurabile per il mancato apprezzamento di ulteriori elementi valutativi, che la sentenza insindacabilmente ritiene assorbiti.
È invece fondato il terzo motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (formatasi prima della legge n. 19/2002, che però ha innovato su tale specifico aspetto) si deve ritenere che le ipotesi menzionate nell'ultima parte del c. 3 dell'art. 12 (la cui previsione originaria è qui applicabile in ragione della data del commesso reato) vadano qualificate come aggravanti ad effetto speciale e non come titoli autonomi di reato (cfr. Sez. 1^. 4.12.2000, Vishe;
id., 25.3.1998, p.g. in proc. Zarli;
id., 27.11.1996, p.g. in proc, Musletag;
id., 9.11.1995, Wen Jang Jiang). La concessione di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ha comportato il riptistino della sanzione prevista per il reato non aggravato, la quale non rientra nei termini stabili dagli artt. 380 e 381 c.p.p.;
conseguentemente, essendo venuta meno una delle condizioni normative legittimanti la misura di sicurezza, i giudici di merito non potevano applicarla. Per tale aspetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004