Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, quando il giudizio investa globalmente più semestri di detenzione, cui si siano alternati periodi di libertà del condannato, nel corso dei quali egli ha continuato a delinquere commettendo gravi reati, il riferimento al comportamento mantenuto in ambiente extracarcerario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto interessato che non può essere esclusivamente legata al comportamento tenuto in stato di detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2000, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 08/03/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. " DE NARDO GIUSEPPE " N. 1740
3. " PO AN " REGISTRO GENERALE
4. " GI MI " N. 41321/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE RI n. il 01.02.1958
avverso ordinanza del 16.07.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dr. Di Zenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso
1. - letti gli atti del ricorso proposto da RE RI avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 16.7.'99 che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal medesimo per il periodo decorrente dall'anno 1976 fino al 25.12.1990 in ragione dei reati commessi dal RE a partire da quell'anno e fino al 1^.8.1991, data del suo ultimo arresto, osserva:
2. deduce il ricorrente, inosservanza ed erronea applicazione della legge nonché mancanza di motivazione, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto esclusivamente del comportamento del condannato in carcere e non pure di quello successivamente tenuto una volta riacquistata la libertà.
3. Il ricorso è infondato e, dunque, va respinto.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. fra le altre, Cass. sez. I 28.4.97 n. 3017 - Grappone) che, "in tema di liberazione anticipata, quando il giudizio investa globalmente più semestri di detenzione, cui siano alternati periodi di libertà del condannato, nel corso dei quali egli ha continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il riferimento al comportamento mantenuto in ambiente extracarcerario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto interessato che non può essere esclusivamente legata al comportamento tenuto in stato di detenzione".
Infatti, il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è funzionale al reinserimento dello stesso nella collettività e presuppone l'accettazione delle regole della civile convivenza di modo che tale giudizio non può essere positivo allorché, come nel caso in esame, il comportamento tenuto in libertà dopo il periodo di detenzione riveli la mancanza di un'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione ed una adesione soltanto formale alle attività di trattamento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000