Sentenza 2 ottobre 2019
Massime • 1
Al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sono inapplicabili i limiti previsti dagli artt. 545 e 546 cod. proc. civ. - come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. l) ed m), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 -, atteso che le norme in materia di impignorabilità attengono ai rapporti tra privati, determinando eccezioni al principio generale della responsabilità patrimoniale in ragione del contemperamento tra l'interesse del creditore e del debitore, mentre l'interesse pubblicistico tutelato in sede di confisca o sequestro per equivalente, come pure nel caso di confisca o sequestro in via diretta, esclude la possibilità di considerare la pretesa conseguente come di natura ordinariamente civilistica. (In motivazione la Corte ha richiamato le indicazioni fornite dalle decisioni della Corte cost. nn. 12 del 2019, 183 del 2009, 256 del 2006, 506 del 2002, 55 del 1991 e dalla Direttiva 2014/42/UE).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 settembre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 3. Limiti d'impignorabilità art. 545 c.p.c. e confisca per equivalenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022
I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2019, n. 16055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16055 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2019 |
Testo completo
16055-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta da Giovanna Verga Presidente CC 02/10/2019 Ignazio Pardo Consigliere SENT. n. 1563/2019 sez. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Consigliere Consigliere relatore R.G. N. 27076/2019 Vincenzo Tutinelli Giovanni Ariolli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di ON CA e da ON CA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 16 aprile 2019 del Tribunale della libertà di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per le ragioni esposte dal PM territoriale e il rigetto del ricorso dell'imputato sentito il difensore Avv. Manuela Gargano in sostituzione dell'Avv. Salvatore Traina che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato e il rigetto del ricorso del PM anche richiamandosi sul punto alla memoria depositata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame cautelare reale ha annullato il decreto di sequestro emesso dal GIP del Tribunale di Palermo in data 27 marzo 2019 nei confronti dell'odierno ricorrente limitatamente ai capi 3-4-5 e disponendo la restituzione al medesimo ricorrente dell'immobile a tale titolo sequestrato ha confermato la disposta misura - affermandone la natura di sequestro per equivalente - in ordine ai rimanenti titoli. 1 2. Propongono ricorso per cassazione sia l'indagato che il pubblico ministero articolando i seguenti motivi.
2.1. Ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
2.1.1. Violazione degli articoli 321 cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen. Il ricorrente contesta l'assunto per cui il sequestro operato potesse essere considerato alla stregua di sequestro per equivalente e che dovesse preliminarmente provvedersi all'escussione degli enti che avrebbero tratto vantaggio dalla commissione del reato. Infatti, secondo il pubblico ministero, nel caso di specie, le persone giuridiche sarebbero state utilizzate quale mero schermo per captare le erogazioni, e distrarle dai fini loro propri e destinarle a personale arricchimento dei coindagati ed in particolare del ON che tramite tali somme avrebbe gestito un sistema clientelare finalizzato all'approvvigionamento di voti. Prova di tale assunto sarebbe lo stato di incapienza della società cooperativa La Fenice. Sarebbe quindi legittimo il vincolo apposto sui conti correnti riferibili al ON anche in considerazione della riproponibilità nel caso di specie delle valutazioni svolte dalle sezioni unite di questa Corte nelle vicende LU e BE e, in conseguenza della in capienza di tali conti, legittimo sarebbe lo svolgimento di sequestro per equivalente a carico degli immobili oggetto di restituzione da parte del Tribunale del riesame. Inoltre, non sarebbe stato considerato che la prova della incapienza degli enti giuridici coinvolti e in particolare della società cooperativa LA FENICE risulterebbe degli atti in conseguenza del fatto che tale società si trova in liquidazione coatta amministrativa 2.2. Ricorso dell'indagato CA ON con l'avvocato Salvatore Traina.
2.2.1. Violazione degli articoli 1-2 d.p.r. 180/1950; 104 disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.; 545 codice di civile e 125 cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la possibilità di sottoporre in generale a sequestro le somme di cui risulta la legittima provenienza all'esito di consulenza tecnica depositata dalla difesa e ignorata dal Tribunale e comunque l'impugnabilità e quindi l'impossibilità di sottoporre a sequestro le parti eccedenti la quota pignorabile del rateo pensionistico o della retribuzione. Infatti, la provvista presente sui conti correnti sequestrati sarebbe scaturita da stipendi e pensioni derivanti da trattamenti pensionistici ed emolumenti corrisposti dalla regione Sicilia al VO in quanto deputato del Parlamento Regionale. Sarebbe erronea l'affermazione del Tribunale per cui le disposizioni che limitano la pignorabilità e quindi la assoggettabilità a sequestro di tali somme riguarderebbe soltanto il processo di esecuzione nei confronti del terzo debitore. Sul punto, il ricorrente si richiama al principio di diritto espresso dalla sesta sezione di questa Corte nella sentenza 13 marzo 2019 numero 13422 richiamante i principi già espressi da questa Corte nella sentenza Sez. lav. 26042/2018-Rv 651193 che ha preso atto delle conseguenze della modifica all'articolo 546 codice di procedura civile introdotta dal decreto-legge 83/2015 convertito in legge 132/2015. Inoltre, la valutazione del Tribunale del riesame sarebbe affetta da due ulteriori patologie: da una parte, che nemmeno sia stata considerata la questione relativa alla assoggettabilità a sequestro sollevata dalla difesa e, dall'altra, che nel provvedimento impugnato 2 viene esplicitamente riconosciuto il fatto che il ON non sia stato beneficiario del profitto illecito dei reati in contestazione.
2.2.2. Violazione dell'articolo 125 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame omesso ogni motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza delle consulenze tecniche allegate ai motivi di riesame in particolare in relazione all'accertato valore della quota di spettanza dell'immobile, stimata dalla difesa in 258.500 € con conseguente sproporzione manifesta del sequestro rispetto alle somme per cui è titolo. Il Tribunale del riesame avrebbe sul punto errato utilizzando come valore di riferimento quello catastale dell'immobile. Anche su tale questione, il Tribunale del riesame avrebbe omesso ogni motivazione determinando, anche solo per tale fatto, l'illegittimità del provvedimento.
3. Con memoria depositata il 12 settembre 2019, la difesa ON ha contestato la fondatezza del ricorso del PM affermando la legittimità della motivazione di annullamento del Tribunale del riesame in relazione alla necessità di previa escussione degli enti coinvolti nella vicenda richiamando in particolare il fatto che le sentenze GU e LU hanno affermato la possibilità di un sequestro diretto solo nei limiti della accresciuta disponibilità patrimoniale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
2. Le doglianze articolate dal Pubblico Ministero si fondano su un duplice presupposto: da una parte, la natura meramente fittizia delle società utilizzate per le truffe tanto da poterne affermare la natura meramente strumentale e, dall'altra, presenza di presupposti per affermare la inutilità della preventiva escussione del patrimonio delle società medesime in ragione della peculiare situazione in cui queste si trovavano. -2.1. Entrambi i profili di natura meramente fattuale - non risultano essere stati sostanzialmente evocati ab origine.
2.2. Infatti, l'esposizione degli elementi fondanti la sussistenza del fumus commissi delicti svolta nell'originario provvedimento d'urgenza ricomprendeva anche profili da cui risultava la presenza di dipendenti effettivi delle società e lo svolgimento - almeno parziale di attività da - parte delle stesse. Ne consegue che nella stessa richiesta originaria nemmeno vi era la prospettazione della mera fittizietà delle società de quibus.
2.2. Inoltre, nella stessa ricostruzione dei fatti risultano dichiarazioni in ordine alla finalità per cui le somme venivano poi riutilizzate senza però specificare gli effettivi passaggi del danaro medesimo sia in entrata sia in uscita. Ciò non permette di verificare in che modo siano state poi gestite le somme di cui alle dichiarazioni testimoniali. Tale ultima circostanza riveste importanza decisiva ai fini della qualifica della tipologia del sequestro posto che se non vi sono elementi per affermare che le somme siano confluite concretamente nel patrimonio dell'esecutato, non può ritenersi sussistere spazio per un sequestro diretto. In sostanza, manca nel caso di specie il presupposto operativo per potere ritenere la natura diretta del sequestro (o della confisca) per come espresso dalla Sentenza Lucci delle sezioni unite di questa Corte: il fatto che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca 3 ت in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito (cfr., in motivazione, in particolare pag. 40, Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Rv. 264437 01 specificamente richiamata in sede di motivazione del provvedimento impugnato) non essendo nel caso di specie possibile individuare "l'esistenza del numerato comunque accresciuto di N consistenza" se non nella sfera giuridica di un diverso soggetto. Infatti, "l'esistenza del numerario" è desumibile unicamente dalla presenza di una dazione, comunque avvenuta, che l'indagato abbia ricevuto e sia quindi confluita nel patrimonio dello stesso.
2.3. Inoltre, nello stesso sequestro d'urgenza disposto dai Pubblici Ministeri procedenti, si individua quale oggetto del provvedimento le somme giacenti (per quanto qui interessa) sui conti direttamente riferibili all'indagato ON senza che vi fosse alcuna motivazione esplicita in ordine al ruolo delle società e alla possibilità di ritenere che il danaro fosse rimasto nella esclusiva disponibilità dell'indagato.
2.4. Quanto alla prospettata inutilità della escussione preventiva delle società, deve rilevarsi ancora una volta la mancanza di una effettiva motivazione sul punto sin dal provvedimento di urgenza adottato e dal provvedimento successivo del GIP. Peraltro, anche gli elementi richiamati in sede di ricorso del PM non permettono di individuare alcun elemento in base al quale si potesse ritenere allegata in sede di decreto di sequestro o in sede di riesame cautelare - la pregressa - ammissione a liquidazione coatta amministrativa. Tantomeno è possibile desumere la presenza in atti almeno degli estremi del provvedimento che disponeva la liquidazione coatta o il riferimento al provvedimento del Tribunale che abbia accertato lo stato di insolvenza.
2.5. Nemmeno è possibile dubitare che di sequestro per equivalente si trattasse come del resto reso palese dalla motivazione del Tribunale del riesame e dalle circostanze richiamate al punto 2.2. -2.6. Di conseguenza, correttamente il Tribunale con riferimento agli illeciti di cui ai capi 3- 4-5 della incolpazione ha richiamato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di - questa Corte per cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 3 -, Sentenza n. 3591 del 20/09/2018 - dep. 24/01/2019 - Rv. 275687 01; Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014 - dep. 05/03/2014 - Rv. 258648 – 01).
3. Risulta infondato anche il ricorso dell'indagato ON. 3.1 È infondata la prospettazione per cui non sarebbe possibile sottoporre a sequestro somme di provenienza lecita. Infatti, tale principio di diritto può essere invocato con riferimento alle ipotesi di misure di prevenzione (Sez. 6, sent. n. 35893 del 20/06/2019 Rv. 276832-01) ovvero nel caso di sequestro diretto del profitto del reato (Sez. 6, sent. n. 6816 del 29/01/2019 no i Rv. 275048 01) in conseguenza della necessità che oggetto del sequestro sia beni che abbiano un nesso di pertinenzialità con la commissione dell'illecito.
4 -Nel caso di specie - invece, come del resto evidenziato al punto 2.2 si verte in tema di sequestro per equivalente il che esclude che debba accertarsi la presenza del nesso di pertinenzialità o che il sequestro consegua a una illiceità intrinseca alle somme (cfr. ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 20887 del 15/04/2015 Rv. 263408 - 01).
3.2. E' priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata applicazione del disposto degli artt. 545 e 546 cod proc civ e l'affermata conseguente impossibilità di sottoporre a sequestro le somme giacenti sui conti correnti dell'imputato ulteriori rispetto al quinto della retribuzione di parlamentare o all'ammontare del triplo della pensione sociale in conseguenza del fatto che la provvista del conto esecutato risulterebbe formata dalle indennità relativa alla funzione di parlamentare della Regione Sicilia equiparate a stipendi e pensioni (cfr. sul punto Sez. 3 civ., Sentenza n. 13445 del 20/07/2004 - Rv. 575416 - 01) affermando applicabile al caso di specie la disposizione dell'art. 546 cod proc civ per come modificato dall'art. 13 co. 1 lett. m), D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. che estende gli ambiti di impignorabilità previsti dal terzo comma dell'art. 545 cod proc civ anche alle somme già confluite sui conti correnti.
3.2.1. Va infatti rilevato come sussistono plurime ragioni per rivalutare i presupposti delle precedenti pronunce che hanno esteso la portata dell'art. 545 cod proc civ alla confisca e al sequestro preventivo e per escludere l'operatività del combinato disposto degli artt. 545 e 546 cod proc civ al caso in esame, come del resto già affermato da questa Corte in altra pronuncia richiamata nel provvedimento impugnato (cfr. - in motivazione - Sez. 3, Sentenza n. 44912 del 07/04/2016 Rv. 268771-01).
3.2.2. In particolare, va rilevato anzitutto che la norma invocata risulta avere una eterogeneità di presupposti rispetto alle norme in materia di confisca e di sequestro preventivo tanto da escludere la possibilità di alcuna applicazione analogica.
3.2.3. Infatti, le norme in materia di impignorabilità dei beni attengono a rapporti tra privati e determinano eccezioni al principio generale della responsabilità patrimoniale in ragione del contemperamento tra interessi creditori e debitori in conseguenza della necessità di garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria secondo la formulazione contenuta nell'art. 38 comma secondo della Costituzione (cfr. Corte cost. 12 del 2019, 183 del 2009, 256 del 2006, 506 del 2002, 55 del 1991) e al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze vita» (ex multis, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza n. 23 marzo 2011, n. 6548).
3.2.4. Le stesse pronunce della Corte Costituzionale sopra richiamate che hanno via via limitato la possibilità di sottoporre a pignoramento i crediti retributivi, pensionistici e assistenziali hanno sempre affermato che tale limitazione era rapportata ai c.d. crediti ordinari e hanno escluso esplicitamente che le limitazioni stesse potessero sussistessero per i c.d. crediti qualificati (si veda in particolare quanto precisato nei parr. 2.1, 2.2, 2.3 della sentenza 183 del 2009 in cui si ribadisce esplicitamente il riferimento ai c.d. crediti ordinari e si prevede una esplicita deroga per i crediti c.d. qualificati). Ne consegue che anche la sola lettera delle pronunce 5 della Corte Costituzionale, che hanno individuato fondamento e ratio delle limitazioni alla pignorabilità dei beni, hanno escluso che le limitazioni stesse possano ritenersi operanti quando vengano in considerazioni crediti qualificati e situazioni in cui si esuli da interessi meramente patrimoniali.
3.2.5. Risulta palese che nel caso oggetto della odierna pronuncia emergono due elementi eterogenei rispetto alla previsione processualcivilistica.
3.2.6. In primo luogo, in conseguenza della peculiarità dell'interesse tutelato, sia nel caso di confisca o sequestro operati in via diretta, sia nel caso di confisca o sequestro per equivalente. In particolare, quanto al sequestro e alla confisca per equivalente, le sezioni unite di questa Corte ne hanno ribadito in più occasioni il carattere sanzionatorio (Sez. U, Sentenza n. 18374 del 31/01/2013 Rv. 255037 01) segnalando che tale peculiare natura non permette di considerare la pretesa conseguente come una ordinaria pretesa civilistica (cfr. Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Rv. 264435 01; Sez. U, Sentenza n. 11170 del 25/09/2014 Rv. - 263684-01). Già dalla considerazione di tali caratteri e di tali arresti giurisprudenziali risulta evidente la differente natura della pretesa esercitata rispetto alla ordinaria pretesa creditoria, dovendosi peraltro richiamare l'assunto espresso dalle stesse Sezioni unite di questa Corte per cui gli interventi ablatori sul profitto o sul prezzo del reato hanno finalità ripristinatoria dello status quo ante, secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore (cfr., in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Rv. 264437 -01).
3.2.6.1. Il carattere pubblicistico dell'interesse azionato risulta essere stato del resto oggetto di molteplici e specifici intervenenti in ambito sovranazionale e in particolare, prima dell'introduzione del Trattato di Lisbona, della Decisione Quadro 2001/500/GAI che già obbligava obbliga gli Stati membri a consentire la confisca di beni strumentali e proventi da reato nonché la confisca di beni il cui valore corrisponda a tali beni strumentali e proventi, e ribadito in termini ancora più netti, dopo il Trattato di Lisbona, della Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato da attuarsi anche per equivalente - nell'Unione europea. Tali provvedimenti esplicitano il carattere qualificato dell'interesse sotteso al provvedimento de quo e, in ottemperanza al principio di interpretazione conforme, l'interpretazione delle norme in tema di sequestro, anche in relazione alla estensibilità in tale ambito delle norme limitative del pignoramento, dovrà essere compatibile con i principi generali espressi in ambito sovranazionale dovendo il giudice nazionale orientare l'interpretazione alla luce della lettera e dello scopo per come emergenti dai principi generali espressi della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi alle disposizioni dei trattati che regolano l'unione europea (Sez. U, Sentenza n. 38691 del 25/06/2009 Rv. 244191). Tale ultimo assunto non implica la diretta applicabilità delle direttive europee ma la valutazione di principi generali che nel contesto e nelle premesse di tali strumenti vengano esplicitati quali 6 elementi di orientamento della interpretazione stessa qualora ci si trovi di fronte a norme ambigue o generiche o che come nel caso di specie - implicano la valutazione di un sotteso - contrasto tra principi di pari dignità costituzionale.
3.2.7. La indicata diversità di presupposti determina essenzialmente la inapplicabilità dei limiti previsti in tema di esecuzione forzata dei crediti dal codice di procedura civile alla esecuzione dei provvedimenti di sequestro e confisca per equivalente in ambito penale in conseguenza della eterogeneità di ratio e fondamento delle rispettive previsioni.
3.2.8. L'assunto appena enunciato non implica però che non vi sia o non possa esservi tutela di situazioni in cui il sequestro o la confisca per equivalente determinino una privazione eccessiva per l'interessato. Va ricordato che la stessa Direttiva 2014/42/UE prevede esplicitamente che gli Stati membri possano prevedere che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato, sulla base delle circostanze del singolo caso, che dovrebbero essere determinanti segnalando tuttavia “l'opportunità" che gli Stati membri facciano un ricorso molto limitato a questa possibilità ammettendo la possibilità di non ordinare la confisca solo quando essa determinerebbe per l'interessato una situazione critica di sussistenza (cfr. par. 18 dei "considerato" preliminari). Non essendovi spazio per interpretazione estensiva dell'art. 545 cod proc civ in ragione della differente ratio delle due norme e in relazione alla estrema eterogeneità delle situazioni che in sede di applicazione possono presentarsi, la valutazione della - situazione non potrà essere effettuata alla stregua di presunzioni o parametri prestabiliti ma dovrà implicare una valutazione del caso concreto volta per volta oggetto del giudizio. Tali situazioni potranno infatti essere fatte valere in quanto vi sia una specifica allegazione da parte della difesa in relazione alle specifiche ragioni per cui non si possa ritenere che la situazione patrimoniale effettiva dell'imputato non possa ricomprendere anche le entrate illecite individuate in sede di confisca o di sequestro tanto da determinarne una incidenza eccessiva. Il ricorrente non ha dedotto alcunché né circa l'entità del suo patrimonio mobiliare, né a proposito dell'ammontare dei suoi depositi bancari, né della sua pensione, con la conseguenza che risulta del tutto generica l'affermazione della presenza di una situazione in cui possa ritenersi sussistente in conseguenza del sequestro una lesione di diritti inalienabili in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale richiamati dall'art 2 della Costituzione.
3.3. Risulta inammissibile il secondo motivo del ricorso del ON. Gli elementi rilevanti e oggetto di necessaria valutazione da parte del Tribunale del riesame concernono elementi fattuali di natura oggettiva idonei a contrastare concretamente, vanificando o attenuando, gli elementi posti a fondamento della misura cautelare (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 5795 del 05/12/2012 - dep. 05/02/2013 - Rv. 254646 01). Nel caso di specie la consulenza - tecnica offerta nella stessa ricostruzione proposta in sede di ricorso - risultava essere priva di - elementi oggettivi proponendo una diversa base di calcolo e quindi profili meramente estimatori con la conseguenza che non vi erano ab origine elementi valutabili anche in conseguenza della 7 mancanza di poteri istruttori del Tribunale del riesame. Del resto, dalla lettura del motivo di ricorso, risulta che la doglianza si incentra essenzialmente sul valore attribuito al bene non essendo esplicitati specifici criteri di calcolo alternativi da seguirsi nel caso di specie. Nemmeno risulta comprensibile - alla stregua della formulazione del motivo di ricorso in che modo risulti - sfavorevole al ricorrente l'utilizzazione del parametro del valore catastale dell'immobile, in genere inferiore a quello di mercato.
4. Le sopra riportate considerazioni fondano il rigetto dei ricorsi e la condanna del ricorrente ON al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PM. Rigetta il ricorso di ON CA che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019 Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 Il Presidente (Giovanna Verga) деле DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAG. 2020 IL CANCELLIERE DI CA Claudia Pianelli I O Z N E 0