Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2019, n. 16055
CASS
Sentenza 2 ottobre 2019

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Al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sono inapplicabili i limiti previsti dagli artt. 545 e 546 cod. proc. civ. - come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. l) ed m), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 -, atteso che le norme in materia di impignorabilità attengono ai rapporti tra privati, determinando eccezioni al principio generale della responsabilità patrimoniale in ragione del contemperamento tra l'interesse del creditore e del debitore, mentre l'interesse pubblicistico tutelato in sede di confisca o sequestro per equivalente, come pure nel caso di confisca o sequestro in via diretta, esclude la possibilità di considerare la pretesa conseguente come di natura ordinariamente civilistica. (In motivazione la Corte ha richiamato le indicazioni fornite dalle decisioni della Corte cost. nn. 12 del 2019, 183 del 2009, 256 del 2006, 506 del 2002, 55 del 1991 e dalla Direttiva 2014/42/UE).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 16 settembre 2022

    RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …

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  • 3Limiti d'impignorabilità art. 545 c.p.c. e confisca per equivalente
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022

    I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2019, n. 16055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16055
Data del deposito : 2 ottobre 2019

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