Sentenza 20 settembre 2018
Massime • 1
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente.
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- 1. Sequestro di denaro finalizzato alla confisca diretta. Nota a margine delle decisioni n. 23845 e 23844 del 7.05.2019 della Corte di Cassazione, di Graziella…Graziella Viscomi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sequestro di denaro finalizzato alla confisca diretta. Nota a margine delle decisioni n. 23845 e 23844 del 07.05.2019 della Corte di Cassazione.Riflessioni operative di Graziella Viscomi Il presente contributo nasce da una esperienza diretta in materia di sequestro del profitto del reato di peculato che ha indotto la scrivente ad una serie di riflessioni sulle modalità con cui curare la domanda cautelare reale e le modalità di esecuzione. Con le sentenze n. 23845 e 23844 del 07.05.2019 la Corte di Cassazione dichiarava l'inefficacia di un sequestro preventivo disposto dal Gip di Catanzaro (in esito a convalida di un provvedimento d'urgenza adottato dal locala p.m.) sul presupposto che …
Leggi di più… - 2. Sequestro di denaro finalizzato alla confisca diretta. Nota a margine delle decisioni n. 23845 e 23844 del 7.05.2019 della Corte di Cassazione, di Graziella…Graziella Viscomi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sequestro di denaro finalizzato alla confisca diretta. Nota a margine delle decisioni n. 23845 e 23844 del 07.05.2019 della Corte di Cassazione.Riflessioni operative di Graziella Viscomi Il presente contributo nasce da una esperienza diretta in materia di sequestro del profitto del reato di peculato che ha indotto la scrivente ad una serie di riflessioni sulle modalità con cui curare la domanda cautelare reale e le modalità di esecuzione. Con le sentenze n. 23845 e 23844 del 07.05.2019 la Corte di Cassazione dichiarava l'inefficacia di un sequestro preventivo disposto dal Gip di Catanzaro (in esito a convalida di un provvedimento d'urgenza adottato dal locala p.m.) sul presupposto che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2018, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2018 |
Testo completo
0359 1-1 9 ca REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 20 Dott. Grazia LAPALORCIA Presidente settembre 2018 Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI SENTENZA N.2350 Dott. Alessio SCARCELLA Consigliere Dott. Enrico MENGONI Consigliere Dott. Ubalda MACRI' Consigliere REGISTRO GENERALE n. 20481 del 2018 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo;
nei confronti di: EN RI, nata a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale ordinario di Arezzo del 4 maggio 2018; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza emessa in data 4 maggio 2018, ha accolto la richiesta di riesame, presentata da TI RI, avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo disposto - a seguito di richiesta del locale Pm del 23 febbraio 2018 dal Gip presso il predetto Tribunale in data 6 marzo 2018 nel corso delle indagini a carico della TI per la violazione dell'art. 10-ter del digs n. 74 del 2000 da lei realizzata relativamente all'anno di imposta 2013, secondo la ipotesi accusatoria, in qualità di legale rappresentante della Farmaset Sri, e, quindi, eseguito, sino alla concorrenza di euro 249.222,00, sui beni personali della TI. Nell'accogliere il ricorso il Tribunale, rigettati gli altri motivi di impugnazione presentati dalla indagata, ha rilevato che il sequestro in questione, avente la caratteristica di essere finalizzato alla confisca per equivalente del profitto riveniente dalla commissione del reato in questione, era stato eseguito sui beni personali della indagata senza che sia stata dapprima verificata la disponibilità in capo alla persona giuridica, che si sarebbe immediatamente avvantaggiata della commissione del reato, del profitto in tal modo conseguito onde potere procedere, in prima battuta, al sequestro finalizzato alla confisca diretta. Ha, altresì, osservato il Tribunale che nel provvedimento con il quale è AV stato disposto il sequestro dei beni della TI non sono neppure stati indicati i motivi per i quali si è ritenuto impossibile procedere al sequestro diretto nei confronti dei beni della società, né è stata operata una valutazione sulla consistenza del patrimonio della società tale da far ritenere impossibile la esecuzione del sequestro sui beni della società stessa. Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, deducendo la violazione di legge, per avere il Tribunale fatto erronea applicazione dell'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 nel ritenere che gravi sul Pm l'onere probatorio volto a dimostrare la insussistenza nel patrimonio della impresa che si è giovata della omissione tributaria di beni costituenti il profitto del reato in ipotesi commesso dal suo legale rappresentante;
ad avviso del ricorrente, infatti, sul Pm incombe una generico dovere di verifica della incapienza patrimoniale della impresa in questione, verifica eseguita allo stato degli atti ed in assenza di specifici accertamenti, competendo, semmai, al soggetto direttamente attinto dal provvedimento provare la esistenza, invece, nel patrimonio della impresa del profitto riveniente dal reato. 2 Con atto depositato in data 4 settembre 2018 presso la cancelleria della III Sezione penale di questa suprema Corte, la indagata, assistita dal proprio he legale di fiducia, presentata una memoria con la quale deduceva la inammissibilità o comunque la infondatezza della impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato. Esaminando la ordinanza impugnata è agevole rilevare che il Tribunale di Arezzo ha accolto la richiesta di riesame in quanto il decreto di sequestro per equivalente non è stato preceduto dal sequestro diretto dei beni di cui la persona giuridica, diretta beneficiaria degli effetti dell'omesso versamento delle imposte, ha la disponibilità né sono stati forniti dal Pm richiedente ovvero dal Gip disponente elementi onde dimostrare la inutilità, per incapienza del patrimonio della società, del preventivo esperimento del sequestro diretto. Osserva il Collegio che in tal modo il Tribunale del riesame ha, però, fatto cattivo governo dei principi regolatori della materia, per come gli stessi AV sono stati, in diverse occasioni, declinati dalla giurisprudenza di questa Corte. Infatti, premesso che in linea di principio - laddove si indaghi per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una società commerciale il quale abbia operato in tale sua qualità e, pertanto, avvantaggiando in prima battuta il soggetto impersonale da lui amministrato può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in danno del soggetto persona fisica allorché, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sulla condizione patrimoniale della persona giuridica, sia risultato impossibile il sequestro diretto del profitto del reato rinvenibile presso l'ente che ha immediatamente tratto vantaggio dalla commissione del reato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 marzo 2018, n. 10418), deve, tuttavia, osservarsi che la verifica di tale impossibilità non deve comportare la preventiva infruttuosa "escussione" del patrimonio della società in questione, essendo sufficiente la esistenza di indicazioni logicamente contrarie alla affermazione della disponibilità di beni in capo alla persona giuridica (Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 giugno 2017, n. 31450), non essendo tenuta la pubblica accusa ad una preventiva ricerca di liquidità ovvero di altri cespiti riferibili alla persona giuridica, ove, ex actis, emerga, sia pure in 3 termini deduttivi e non materialmente accertati, una situazione di incapienza del patrimonio sociale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio 2015, n. 6205). In una situazione tale sarà onere del soggetto indagato, inciso dalla misura cautelare reale, laddove voglia liberarsi dal vincolo in tal modo gravante sui suoi beni, indicare, in sede di impugnazione della misura in questione, l'esistenza e la consistenza di beni patrimoniali, riferibili alla persona giuridica, sui quali imporre, ricorrendone i presupposti, il sequestro nella forma diretta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 settembre 2016, n. 40362). Nel caso ora in esame è risultato non solamente che il Pm, prima di richiedere l'emissione della misura cautelare in danno della TI, aveva verificato la assenza di intestazioni di beni immobili ovvero di beni mobili registrati in capo alla società legalmente rappresentata dalla indagata, ma è anche emerso che, onde giustificare le inadempienze tributaria a lei, nella ricordata qualità, attribuite, la TI aveva fatto riferimento alla impossibilità per lei di fare fronte ai carichi fiscali riferiti alla società da lei amministrata stante la "gravissima crisi aziendale e di liquidità in cui si è(ra) venuta a trovare la Farmaset", tanto che, dato il forte passivo finanziario su di essa gravante, la stessa era stata dapprima posta in liquidazione e poi aveva fatto richiesta di ammissione al concordato preventivo. Di tutti questi elementi, fortemente sintomatici della inutilità - stante la altamente verosimile inesistenza di beni patrimoniali direttamente riferibili alla Farmaset del preventivo tentativo di sequestro, finalizzato alla confisca - diretta presso la predetta società, dell'ipotizzato profitto del reato per il quale si indaga, il Tribunale non ha fatto alcun motto nella ordinanza impugnata, essendosi limitato ad affermare la necessità della preventiva verifica della impossibilità del sequestro diretto, omettendo del tutto di valutare se nella occasione siffatta verifica poteva considerarsi essere stata eseguita. In tal modo, però, il Tribunale aretino ha fatto evidentemente cattivo governo dei principi che disciplínano la materia, subordinando la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ad una condizione procedimentale, la preventiva puntuale e capillare diretta verifica della incapienza del patrimonio della società beneficiaria del reato per il quale si indaga che, invece, non è richiesta dalla pertinente normativa, come interpretata da questa Corte. 4 L'ordinanza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Arezzo che, in diversa composizione personale, riesaminerà, alla luce dei principi esposti, la richiesta di riesame presentata da TI RI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei suoi confronti dal Gip del medesimo Tribunale in data marzo 2018.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente lefelores (Grazia LAPALORCIA) (Andrea GENTILI) Аишава дитя DEPOSITALAIN C ELLEAM 7013 IL CANCELLIERE Luana Martant 5