Sentenza 24 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2001, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
009 66 / 0 1 LA CORTE 009 66 REPUBBLICA ITAL IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 15121/98 Cron. 1983 Consigliere Dott. Rafaele CORONA Rep. 296 Dott. Antonio VELLA Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Ud.20/09/00 F E SUPREMA DI CASSAZIONECORTES Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere- UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 24 GEN 2001 sul ricorso proposto da: CH GI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati DE FERRARI PROSPERO, DE FERRARI STEFANO, DE FERRARI CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro ||LIRE 3000 CANCELLERIA PERNA VOLPI MARCELLO;
- intimato avverso la sentenza n. 293/97 del Tribunale di LA CG575723 SPEZIA, depositata il 16/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 - - - udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Alfredo 1456 -1- MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : : х а ч : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 14 dicembre 1987 Con atto FR BI conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Sarzana, CE ER Volpi esponendo: di aver trattato con il convenuto, nel 1986, l'acquisto di un immobile di proprietà di quest'ultimo; che le trattative, svolte con l'intermediazione dell'Agenzia Immobiliare "La tua erano andate in porto a causacasa", non dell'ingiustificato unilaterale recesso del venditore;
che in conseguenza di tale recessO aveva subito, a titolo di responsabilità precontrattuale, un danno di cui chiedeva di esser risarcito. Il Pretore, con sentenza del 28 novembre 1992, accoglieva la domanda, condannando il ER al pagamento della somma di £.
1.780.000 oltre interessi e rivalutazione. Proposto gravame dal soccombente il Tribunale di La Spezia, con sentenza 21 maggio 16 giugno 1997, in accoglimento dell'impugnazione, rigettava la domanda risarcitoria proposta dal BI, condannandolo alle spese del doppio grado. 3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione FR BI sulla base di due motivi. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede CE ER Volpi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1284, 1326, 1328 e 1337 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché omessa o quanto meno insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Rileva il ricorrente che la gravata sentenza ha fondato la statuizione di riforma della decisione di prime cure non sulla sussistenza di una giusta causa nella interruzione delle trattative (che il ER avrebbe potuto interrompere soltanto dopo aver revocato la sua controproposta alla proposta di esso BI sulla decorrenza degli interessi), ma sulla persistenza di dissenso sulla misura degli stessi da corrispondere sul prezzo concordato tra le parti, su un elemento quindi non essenziale per perfezionamentoil del consenso, tanto che in ordine ad essi è prevista dal codice l'applicazione automatica del tasso legale. 4 Le doglianze non possono essere accolte. La responsabilità di cui all'art. 1337 C.C. trova(trattative e responsabilità precontrattuale) fondamento nel comportamento illecito tenuto da uno dei contraenti in violazione dell'obbligo di nella fase di svolgimento operare in buona fede delle trattative di formazione del contratto e presuppone che questo non sia stato concluso 0 comunque non validamente concluso. Tale responsabilità può concepirsi tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative. Se lo svolgimento delle trattative è per serietà e concludenza tale da determinare un affidamento nella conclusione del contratto la parte che violi l'obbligo di comportarsi secondo buona fede tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo. L'obbligo di correttezza e di buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo. Il giudizio sulla sussistenza della buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative e nella form lazione del contratto costituisce apprezzamento di merito che sfugge al controllo della Cassazione. Ciò premesso, Osserva il Collegio che senza incorrere in vizi logici o giuridici nel caso di specie il giudice d'appello ha affermato: che pur essendo state avviate serie trattative tra le parti attraverso gli intervenuti contatti ed incontri nei quali era stato raggiunto un accordo sul prezzo, indicato in £. 400.000.000, vi era dissenso tra le stesse sulla misura degli interessi giacché il venditore ER, che si era dichiarato disposto alla rateizzazione dell'importo convenuto, aveva preteso che tali interessi decorressero non dal 30 aprile 1987, come proposto dal compratore BI, ma dal 30 aprile 1986, data in cui doveva essere stipulato il rogito, il che portava il calcolo degli stessi dai 18-20 milioni previsti sulla base della proposta BI, a £. 59.063.000; - che tale divario ammontante a circa 40.000.000 era rilevante ed incidente sulla formazione del consenso e comportava quindi il mancato raggiungimento dell'accordo su un elemento essenziale, costituendo la misura degli interessi parte integrante del prezzo della compravendita;
che giustificando tale dissenso sulla misura interessi, contrariamente all'assunto del degli primo giudice, 1'abbandono delle trattative da parte del venditore, che non aveva accettato la soluzione riduttiva del BI, non poteva ravvisarsi nel comportamento del ER quella mala fede nello svolgimento delle trattative legittimante una sua responsabilità precontrattuale nei confronti del compratore. Non sussistono pertanto le denunciate violazioni di legge e i dedotti vizi di motivazione. argomentazioni ilAlla stregua delle svolte proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre il ricorrente evita le spese di questo how giudizio non avendo l'intimato spiegato attività 190000 difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 20 settembre 2000. IN BA, pres. Marition externe affiche IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri 24 GEN. 2001 ixutto out_