Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto, in caso di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva. (Fattispecie in tema di revoca dell'indulto).
Commentario • 1
- 1. Nomina via PEC: inesistente (Cass. 38665/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 18 febbraio – 19 settembre 2019, n. 38665 Presidente Di Tommasi – Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/6/2018 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lanciano revocava l'indulto che D.R.A. aveva conseguito con i seguenti provvedimenti: 1) ordinanza del Tribunale di Napoli del 26/9/2006, per la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa; 2) ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/1/2011, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 7.764,57 di multa; 3) ordinanza del Tribunale di Frosinone del 28/7/2015, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.326,33 di multa. Rilevava il GE - dopo avere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2009, n. 49986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49986 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3105
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 20740/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG SE N. IL 29/02/1976;
avverso l'ordinanza n. 427/2008 TRIBUNALE di PRATO, del 10/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG Dott. IANNELLI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza emessa il 10/2/09 il Tribunale monocratico di Prato, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.672 c.p.p., comma 1, ha tra l'altro revocato l'indulto concesso con
L. 31 luglio 2006, n. 241 che è stato applicato nei confronti di AG EP con provvedimenti del 26/10/07 e del 7/11/07 del Tribunale di Prato e con provvedimento del 4/4/08 del Tribunale di Lucca.
Ha rilevato il giudice dell'esecuzione che sussistevano i presupposti per la revoca dell'indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, poiché l'AG, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, aveva commesso un delitto non colposo per il quale con sentenza 30/1/08 del Tribunale monocratico di Prato gli era stata applicata su richiesta la pena di 2 anni di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa "operato l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito".
Avverso tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge per essere la revoca stata disposta avendo riguardo alla pena complessiva patteggiata per il reato continuato.
Il gravame deve trovare accoglimento in quanto, ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte si deve avere riguardo alla pena relativa a ciascuno dei reati unificati nella continuazione - nel caso di specie inferiore, per quanto concerne quella detentiva, al limite di due anni di reclusione indicato dal cit. art. 1, comma 3 del provvedimento indulgenziale - e non a quella complessiva (cfr., con specifico riferimento alla revoca, Sez. 111/ 5/98, Bernardo, rv. 210.793).
Alla eliminazione della revoca dell'indulto illegittimamente disposta può senz'altro provvedere questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), previo annullamento senza rinvio in tale parte dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dell'indulto.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009