Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9346 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO934 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 13239/99 con 21501Cron Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Consigliere - Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 09/04/01 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MM CO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentato e difeso dall'avvocatoCASSAZIONE, CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio che lo rappresenta e dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, 2001 difende, giusta delega in atti;
1724 -1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1427/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 13/01/99 R.G.N. 3940/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 5 ottobre 1997 il Pretore di Trani rigettava la domanda proposta dall'odierno ricorrente per ottenere la condanna della spa Ferrovie dello Stato all'adempimentɔ degli obblighi assunti con gli artt. 94 n. 6 e 97 del contratto collettivo 1990/1992, osservando che dette disposizioni - con le quali le parti stipulanti avevano assunto l'impegno di riconoscere, ai fini della buonuscita, la computabilità delle competenze accessorie non appena una apposita commissione tecnica, immediatamente costituita, avesse determinato, entro il 31 dicembre 1990, le modalità di tale computo avevano efficacia solo programmatica, sicchè non erano configurabili diritti in capo all'attore e questi era privo di interesse ad agire. Il lavoratore interponeva gravame, deducendo di essere titolare, in forza delle claus ɔle contrattuali sulla costituzione della Commissione suddetta, di un vero e proprio diritto di ottenere la ricomprensione delle competenze accessorie nella base di computo della buonuscita. Il Tribunale di Trani rigettava l'appello, osservando quanto segue. Anzitutto, le clausole contrattuali in questione, pattuite tra ente e sindacati, non garantivano alcuna posizione soggettiva ai lavoratori, ma una mera aspettativa in ordine agli eventuali risultati decisionali della Commissione da tali clausole prevista.. In sostanza, l'obbligo assunto dalle parti sociali non era nel senso di riconoscere diritti di natura economica ai lavoratori, ma soltanto di costituire un organismo di studio “per promuovere” la soluzione del problema della inclusione delle competenze nella base di computo dell'indennità di buonuscita, sicché la mancanza della costituzione rilevava soltanto sul piano dei rapporti fra le parti collettive, senza che fosse consentito al giudice sostituirsi ad esse nell'individuazione di diritti individuali. Quanto al riconoscimento, da parte della società, di determinate competenze a partire da una certa data, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, la relativa deduzione del lavoratore era rimasta indimostrata ed era altresì ininfluente, risolvendosi nel rilievo, non decisivo in materia 3 contrattuale, che vi sarebbe stato un trattamento diseguale dei dipendenti, secondo l'epoca del loro collocamento a riposo. Avverso questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, cui resiste la controparte con controricorso e memoria. Motivi della decisione Preliminarmente rileva la Corte che la resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per avvenuta consumazione del diritto di impugnazione, avendo il ricorrente proposto un primo ricorso improcedibile in conseguenza del suo mancato tempestivo deposito. L'eccezione non ha fondamento alla stregua del principio di diritto consolidato, secondo cui è ammissibile la proposizione, nei termini di legge (nella specie, per certo rispettati) di un nuovo ricorso per cassazione in sostituzione di un altro, identico nel contenuto, che non sia stato, come nel caso concreto, già dichiarato inammissibile o improcedibile (da ultimo, Cass. 8 marzo 2000 n.2607). Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale abbia considerato di carattere programmatico la clausola di cui all'art. 94 n. 6 del contratto collettivo, pur essendovi previsto che la commissione tecnica, incaricata di suggerire le modalità per l'attuazione della decisione di promuovere la pensionabilità parziale delle competenze accessorie ed il loro riconoscimento agli effetti della buonuscita, era costituita "immediatamente". D'altra parte, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere già espressa la volontà di promuovere la computabilità delle competenze accessorie, e, di conseguenza, di carattere perentorio il termine dei lavori della commissione, e, quindi, proponibile dai lavoratori la domanda di condanna della società all'adempimento degli obblighi assunti. Infine, il Tribunale avrebbe illogicamente considerato di rilevanza interna al mondo delle relazioni sindacali la clausola in questione, laddove avrebbe dovuto ritenere che la volontà espressa dalle organizzazioni sindacali si deve riflettere necessariamente sui lavoratori mandanti. 4 1 Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo violazione della legge n. 829 del 1973, lesione di diritti quesiti e vizi di motivazione, lamenta che l'ente, pur riconoscendo la computabilità. parziale delle competenze accessorie a partire dal 1° giugno 1992, abbia escluso i lavoratori collocati a riposo in data anteriore, sebbene si tratti di competenze continuative e già computabili a norma della contrattazione collettiva, tanto che non si spiegherebbe la loro sottoposizione al vaglio di una commissione, in forza della clausola 94 del contratto collettivo, da ritenere, oltre a tutto), nulla, siccome in contrasto con diritti quesiti in base a norme imperative di legge. Le esposte censure non hanno fondamento. Sulle questioni poste col primo motivo di ricorso, la Corte si è già pronunciata, avendo ritenuto (sent. 10 aprile 2000, n. 4535) che, in relazione al chiaro tenore dell'art. 94, sesto comma, del C.C.N.L. 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - prevedente l'immediata costituzione da parte dei soggetti contraenti di una commissione tecnica con il compito di studiare opportune modalità per promuovere la pensionabilità parziale delle competenze accessorie>> ed il loro riconoscimento agli effetti della buonuscita non è ravvisabile una violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, né è riscontrabile vizio di motivazione nella decisione del giudice del merito che ravvisi in siffatta clausola un contenuto consistente nel mero impegno reciproco delle parti stipulanti a provvedere ad uno studio preliminare dei problemi attinenti alla determinazione della retribuzione - parametro, da assumersi come utile per le esposte finalità, senza alcun effetto conformativo dei contratti individuali di lavoro e, quindi, senza alcuna costituzione di diritti in favore dei lavoratori e da questi direttamente azionabili nei confroni del datore di lavoro. Si è, in altre parole ritenuto che le parti stipulanti abbiano inteso, con la clausola in questione, non già dettare la disciplina dei rapporti di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2077 cod. civ., ma soltanto regolare i propri comportamenti e le procedure da osservare nella prospettiva della futura elaborazione negoziale di una tale disciplina, con la conseguenza che il 5 contratto collettivo assume, in parte qua, il valore di res inter alios, rispetto alle parti del contrattc individuale. Quest'orientamento è stato successivamente confermato con la sentenza 24 agosto 2000, r. 11053, con la quale si è ugualmente riconosciuta la correttezza della scelta interpretativa che nega l'idoneità della medesima clausola a determinare l'insorgenza in capo ai singoli lavoratori di situazioni giuridiche soggettive giudizialmente tutelabili. Reputa la Corte di dovere ulteriormente ribadire identiche conclusioni, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Ciò non senza aggiungere che la ritenuta inesistenza di situazioni giuridiche soggettive la cui titolarità risulti riferibile direttamente ai singoli lavoratori rende del tutto irrilevante stabili e se l'azione introduttiva del presente giudizio sia stata intrapresa al mero fine di ottenere il risarcimento del danno da inadempimento ovvero a quello di ottenere il computo delle competenze accessorie nella liquidazione dell'indennità di buonuscita, atteso che, quand'anche dovesse accedersi alla prima alternativa, rimarrebbe pur sempre carente il requisito di legittimazione indispensabile per l'accoglimento della domanda, ossia la titolarità del diritto in contestazione, trattandosi, conie si è detto del presunto inadempimento di un'obbligazione inter alios e non ricorrendo nella specie alcuna disposizione che consenta la sostituzione processuale, intesa come deroga al generale divieto di far valere in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod. proc. civ.). Del secondo motivo di ricorso deve, invece, affermarsi la manifesta inammissibilità. 6 La denuncia della nullità della ripetuta clausola del contratto collettivo muove dall'assunto del contrasto della medesima con norme imperative. Si sostiene, in particolare, che la locuzione> ultimo stipendio mensile>>, usata dall'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 al fine ci determinare la base di computo dell'indennità di buonuscita, esprima una nozione di retribuzione omnicomprensiva, tale da imporre in essa l'inclusione delle competenze accessorie in contestazione, aventi carattere non occasionale, ma continuativo, e da comportare l'invalidità di clausole contrattuali limitative o esclusive. La Corte osserva che la questione è del tutto estranea alla struttura argomentativa e precettiva della sentenza impugnata, il cui fulcro, come si è esposto, è costituito esclusivamente dall'identificazione del contenuto della clausola contrattuale istitutiva della Commissione di studio e non reca alcun accertamento circa la sua validità. Non avendo il ricorrente formulato alcuna censura di violazione del principio (art. 112 cod. proc. civ.) di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e non essendo la Corte legittimata a verifiche officiose sul punto, deve, alla stregua del silenzio della sentenza d'appello sulla suddetta questione, necessariamente concludersi per la novità della medesima e, quindi, per la sua inammissibilità nella presente sede di legittimità, giusta il principio per cui qualora una determinata questione non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che la riproponga in sede di legittimità, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis'> la veridicità dell'asserzione (cfr. Cass. 15 gennaio 2001, n. 492; Id., 12 settembre 2000, n. 12025; Id., 2 settembre 2000, n. 11501; Id., 5 ottobre 1998, n. 9861) Non può invocarsi in contrario la regola della rilevabilità di ufficio della nullità, poiché essa, per operare in sede di legittimità, postula che la relativa questione non richieda nuove indagini di fatto, mentre quante volte sia, come nella specie, controversa l'inclusione di taluni emolumenti nella 7 base di computo di un istituto retributivo, si impone di accertare di quali emolumenti si tratti e quale ne sia la disciplina, solo in tal modo potendosi conseguire il risultato di consentire il controllo circa la natura dei medesimi e la possibilità di confrontarla con la sovraordinata norma di previsione del suddetto istituto, al fine di stabilire se la disposizione negoziale denunciata come limitativa o esclusiva di quell'inclusione risulti o meno compatibile con tale norma. Questa indagine implica l'interpretazione delle clausole contrattuali istitutive degli emolumenti in contestazione e quindi si concreta in una tipica quaestio facti non sollecitabile per la prima volta al giudice di legittimità (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 7 dicembre 2000 n. 15530; Id., 22 giugno 2000, n. 8478; e, con specifico riguardo alla medesima vicenda del computo delle competenze accessorie nell'indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri, la già citata sentenza n. 4535 del 2000). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente, stante la sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre ai relativi onorari, liquidati in complessive lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in lire (4000 oltre a lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per onorari. D L E L A E G - G 1 E - L _ 1 7 8 ) 3 3 5 N Così deciso in Roma il 9 aprile 2001 I O T R D T A ' I N S L S L A R O E D E I T I R E G I S O E R D T C A , A M I I S P A S T A , Y S IL PRESIDENTE E S E D D I E P A O N T O M L P O I S T D A I Vinceuro Tressa IL CO IGLIERE - ESTENSORECONSIGLIE fol lo вы IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria UPREMAR oggi, 10 LUG. 2001 T CANCELLIERE R O C 8