Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2001, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME001 70/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP MEDICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 7090/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.173 Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L3000 dal Sig. sul ricorso proposto da: 11 18 GEN. 2001 il TO NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL RE ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in 1500 atti;
CANCELLERIA Av ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CANCELLERIA persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'ISTITUTO, 0266137 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4150 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale delega in atti;
al Sig. INPS per diritti L.
- controricorrente -
#31 GEN. 2001 sentenza n. 25/98 del Tribunale di avverso la IL RE L'AQUILA, depositata il 20/01/98 R.G.N. 475/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Gabriella UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale COLETTI;
al Sig. BOLD udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
per diritti L. udito l'Avvocato DE ANGELIS;
1 IL RE 1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila ha accolto l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Pretore della stessa sede che aveva riconosciuto il diritto di IN LI alla riliquidazione della pensione di anzianità con decorrenza dal 1° ottobre 1994 e non dal 1° dicembre 1994, come preteso dall'Istituto. Il Tribunale ha ritenuto che le domande di pensionamento anticipato presentate, come nella specie, in data anteriore al 28 settembre 1994, con risoluzione del rapporto nello stesso mese, erano rimaste sospese per effetto del d.l. 28 settembre 1994 n.553 (non convertito), che aveva temporaneamente vietato l'accesso alle pensioni di anzianità; e che le ulteriori deroghe al regime di blocco previste dal successivo d.l. 26 novembre 1994 n.654, comprensive del caso del lavoratore ricorrente, non potevano operare che dalla data in vigore del decreto medesimo - e, dunque, solo dal 1° dicembre 1994 - considerando che l'art. 13, comma 9, della legge 23 dicembre 1994 n.724 aveva fatto espressamente salvi gli effetti del d.l. n.553 del 1994. Il LI ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo al quale resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 13 legge 23 dicembre 1994 n.724, dell'art. 1, comma 4 lett. c) d.l. 26 novembre 1994 n.654, in relazione all'art.1 d.l. n.553/1994 (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Censura come non corretta e irrazionale la interpretazione data dal Tribunale al complesso delle ricordate disposizioni e sostiene che la “ratio legis" del d.l. n.654/1994 è quella di ampliare la sfera dei soggetti che potevano fruire della deroga 3 al "blocco" delle pensioni di anzianità (disposta dal d.l. n.553/1994) estendendola alle domande presentate prima del 28.9.1994 e alle cessazioni dal lavoro intervenute entro il 30.9.1994. La salvezza degli effetti del d.l. n.553/1994, considerata dal Tribunale decisiva, non avrebbe, secondo il ricorrente, nessuna rilevanza, mentre l'interpretazione del d.l. n.654/1994 nei sensi di cui al ricorso rispetterebbe il principio di continuità che l'ordinamento deve garantire tra la retribuzione che cessa e la pensione che subentra, evitando che si verifichino degli intervalli ingiustificati. Diversamente, si porrebbero problemi di costituzionalità, sotto il profilo della disparità di trattamento (artt. 2 e 3 Cost.) e per violazione del principio di continuità 9 del trattamento di pensione e quello di servizio, applicato dalla sentenza della Corte costituzionale n.347 del 1997 per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni. -Il ricorso che propone una questione già venuta all'esame di questa Sezione e da essa risolta in modo contrastante, essendosi espresse a favore dei pensionati la sentenza n.6883 del 14 luglio 1998 ed a favore invece della tesi dell'INPS le sentenze n. 13596 del 4 dicembre 1999 e 2178 del 25 febbraio 2000 (oltre a numerose altre in corso di pubblicazione) non è meritevole di accoglimento, ritenendo (anche) questo Collegio di non poter condividere la soluzione offerta dalla prima delle cennate decisioni. L'art.1 del d.l. 28 settembre 1994 n.553 ha disposto (comma primo) la sospensione, dalla data della sua entrata in vigore (28 settembre 1994) a non oltre il 1° febbraio 1995, di ogni norma prevedente “il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo di ufficio in base ai singoli ordinamenti”; sancendo l'applicabilità di tale blocco anche alle domande di pensionamento (con decorrenza successiva al 28 settembre 1994) precedentemente h presentate ed accettate dagli enti di appartenenza (comma secondo), accordando la possibilità di revocare le domande di collocamento in pensione presentate tra il 1° luglio e il 28 settembre 1994 (comma terzo) e prevedendo (comma quarto) una serie di casi di inapplicabilità delle disposizioni limitative di cui ai primi due commi. La sospensione della possibilità di pensionamento anticipato prevista dal primo comma dell'art.1 del citato decreto-legge si è tradotta - salvi i casi di inapplicabilità previsti dal quarto comma dello stesso articolo (non relativi al resistente) - in un blocco o divieto dell'accesso al pensionamento di anzianità, che, per alcuni soggetti (tra cui l'attuale resistente), è stato rimosso dall'art.1 del d.l. 26 novembre 1994 n.654. Tale norma, infatti, confermando - allo scadere del termine di conversione del 이 precedente decreto-legge (non convertito) la disciplina limitativa da questo - prevista, ha ampliato (comma quarto) la gamma dei soggetti esclusi dal blocco, sottraendo ad esso (fra gli altri) “i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994" (lett. c) ed i lavoratori per i quali, alla data del 28 settembre 1994, "sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità" (lett. d). Orbene, nessun elemento - né di ordine testuale, né di altra natura - sussiste per ritenere che il legislatore di urgenza abbia inteso derogare al principio generale della normale irretroattività della legge (art.11 preleggi). In particolare, l'efficacia retroattiva delle eccezioni introdotte dal secondo decreto- legge, ancorchè relative a situazioni di fatto già presenti all'epoca del primo, non è desumibile dal fatto che i due provvedimenti siano espressione del medesimo potere 5 di decretazione di urgenza, essendo una consimile identità riscontrabile in ogni ipotesi di successione di norme della medesima natura e ben potendo il legislatore (anche Governo in via di urgenza) valutare diversamente in due successivi momenti una medesima situazione al fine di assoggettarla o no a un determinato divieto. D'altronde, se i due decreti-legge fossero stati un “unicum”, come in sostanza prospetta il ricorrente, sarebbe stato sufficiente far salvi, con la successiva legge 23 dicembre 1994 n.724, solo gli effetti del secondo decreto (n.654), senza disporre analoga salvezza per il primo (n.553); né può dirsi che in tal caso sarebbe rimasto scoperto da ogni disciplina limitativa il periodo compreso tea il 28 settembre e il 26 novembre 1994, atteso che anche il d.l. n.654 emesso in quest'ultima data riconduce l'inizio dell'operatività della disciplina di blocco al 28 settembre 1994. L'irretroattività delle previsioni (di eccezioni al blocco) introdotte dal quarto comma dell'art.1 del d.l. n.654 del 1994 implica, quindi, che, per i soggetti (come l'attuale ricorrente) favoriti dalle medesime, la possibilità di accedere alla pensione di anzianità si è realizzata solo con l'entrata in vigore della citata norma;
dal che consegue la legittimità del provvedimento dell'INPS che ha fissato la decorrenza della detta pensione dal primo giorno del mese successivo a quello (novembre) di entrata in vigore della norma permissiva. Resta da osservare, anche per motivare ulteriormente il dissenso dall'avviso già espresso dalla sentenza n.6883 del 1998 – che nessun argomento, contro la tesi sopra esposta, può trarsi dalla disciplina eccettuativa dettata dall'art.13, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994 n.724, che esclude dalla sospensione (dei pensionamenti anticipati) disposta al primo comma anche i lavoratori già considerati dalle lettere c) e d) del d.l. n.654/1994. Infatti, l'art. 13 di tale legge – il cui nono comma ha abrogato (facendone salvi gli effetti) il detto decreto (scadente il 27 gennaio 1995) per evitare il temporaneo 6 detta unasovrapporsi della disciplina di questo con quella della stessa legge normativa che, sia nella parte limitativa (comma primo), che nella parte cd. eccettuativa (in particolare, comma quarto), opera esclusivamente “a decorrere da 1° gennaio 1995” (data che, ai sensi dell'art.47, coincide con quella di entrata in vigore della legge stessa). L'interpretazione qui accolta non pone neppure un problema di costituzionalità delle norme sotto il profilo della disparità di trattamento che la stessa verrebbe a determinare tra lavoratori dipendenti pubblici e quelli privati, ovvero sotto il profilo della violazione del principio di continuità del trattamento di pensione rispetto a quello di servizio. L'art.1, terzo comma, del d.l. n.553/1994 consente, invero, ad entrambe le categorie di lavoratori di revocare la domanda di pensione già presentata e quindi di scegliere se riprendere o meno il posto di lavoro dopo le dimissioni (continuando, nel primo caso, a percepire lo stipendio o retribuzione mensile). Senza dire che tra sistemi previdenziali diversi, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sono istituibili paragoni. Il ricorso va, dunque, rigettato. Ricorrendo gli estremi di cui all'art. 152 disp. att.c.p.c., il ricorrente non va assoggetto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. I Così deciso in Roma il 10 ottobre 2000 D , A K O S 0 L 1 A L 3 . T Линий Рагоди т O Il Presidente Il Cons. estensore 3 , T B 5 R A ella Colla I S 'A . fal E D L P N A L S T E внее I 3 S D N 7 O - G I P 8 S O - IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA IM N 1 A E 1 S D A Depositata in Cancelleria I È D E , A E G O T O G R - 8 GEN. 2001 T N T E IS IT E L S oggi, G IR E E IL COLLABORATORE A D R L L O DI CANCELLERIA E D 2805