Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 1
Il reato di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., ha carattere istantaneo e si perfeziona per il solo fatto della disobbedienza al divieto di infrangere la conservazione o la identità della res sotto sequestro. Ne deriva che ogni successiva, eventuale infrazione costituisce un nuovo, autonomo reato, eventualmente unificabile per continuazione con le violazioni precedenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2002, n. 21405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21405 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 17/04/2002
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERGI ONORATO - Consigliere - N. 904
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 41491/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
- SA GI, nato a [...] il [...],
e
- SA FR, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 6236/00 dell'11-18/7/2000, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Izzo, Con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione riportata in premessa, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 24/5/99 del Pretore di Napoli-Sezione distaccata di Pozzuoli, condannava SS LU e SS NC alla pena rispettivamente di mesi 9 di reclusione e L. 800.000 di multa e di mesi 6 di reclusione e L. 600.000 di multa, in ordine al reato continuato di violazione dei sigilli. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti di impugnazione dal contenuto pressocché analogo.
La prima doglianza è comune: violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 178 lett. c) c.p.p., per erronea notifica al difensore di ufficio (avv. R. Affuso) del decreto di citazione avanti alla Corte di Appello, avendo essi già nominato nel giudizio pretorile, relativo al più vecchio dei processi poi riuniti, il difensore di fiducia (avv. G. Picone).
Con una seconda doglianza i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 606 lett. b-e) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale (art. 597 C.P.P.) e manifesta illogicità della motivazione. In particolare deducono che uno dei due fatti di violazione dei sigilli per i quali sono stati condannati è stato specificamente escluso da una sentenza del Pretore di Pozzuoli;
che le due violazioni di cui sopra (accertate il 4/7/93 ed il 6/12/95), si riferiscono entrambe ai sigilli apposti il 10/6/93, e ciò non è logicamente possibile. in quanto la modificazione dell'identità e della conservazione della cosa sottoposta a sequestro è necessariamente rilevabile una sola volta;
che la prova assunta in dibattimento è assolutamente insufficiente per l'affermazione della loro penale responsabilità.
Con un terzo motivo, pure questo comune, deducono ancora la violazione dell'art. 597 c.p.p., essendo la gravata sentenza del tutto carente di motivazione, in ordine alla richiesta di riduzione della pena, ed essendo la stessa manifestamente illogica circa la ritenuta equivalenza delle circostanze. All'odierna udienza dibattimentale il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso di SS NC va accolto.
Invero, come risulta dagli atti processuali, il predetto - nel corso dell'interrogatorio del 16/3/98, reso in relazione ad uno dei procedimenti poi riuniti in primo grado - nominò difensore di fiducia l'avv. Giovanni Picone di Bacoli;
a questi, dunque, e non al difensore d'Ufficio avv. Raffaele Affuso, andava notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello. Ciò determina una nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, ex artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., in quanto è pacifico che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa, e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione e dei decreti di citazione a giudizio, sia il difensore che risulti titolare dell'incarico fiduciario, con esclusione, quindi, del difensore di ufficio. Analogo discorso non può farsi per SS LU, in quanto in atti non è stata rinvenuta alcuna nomina fiduciaria da parte sua, per cui correttamente il decreto di citazione per il giudizio di appello venne notificato al difensore nominatogli di ufficio, avv. Affuso;
nè alcun valore di nomina di fiducia può riconoscersi all'istanza di riunione di procedimenti, presentata il 26/5/98 dall'avv. Picone, solo perché in essa il predetto si qualifica difensore di fiducia di entrambi gli imputati.
Le altre doglianze proposte da SS LU non meritano miglior sorte.
Innanzi tutto non risulta da nessuna altra decisione in atti che il ricorrente sia stato assolto, come egli assume, da uno dei due fatti di violazione dei sigilli addebitatigli e per i quali è stato condannato con la gravata decisione. Peraltro è pacifico che la violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., è reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto dell'effettiva disobbedienza al divieto di infrangere la conservazione o l'identità della res, per cui, compiuta la prima infrazione, ogniqualvolta venga rinnovata un'autonoma condotta contraria al precetto, è configurabile la continuazione tra i vari illeciti. Ne consegue la manifesta infondatezza della relativa censura.
Inammissibile è, poi, la doglianza che attiene alla pretesa carenza della prova in ordine alla penale responsabilità del ricorrente. Evidentemente essa investe la valutazione delle emergenze processuali effettuata dai giudici del merito che, essendo adeguatamente e correttamente motivata, è sottratta al vaglio di legittimità. Anche relativamente all'ultima doglianza, che attiene al trattamento sanzionatorio, rileva il Collegio che, avendo essa ad oggetto una valutazione discrezionale attribuita al giudice del merito, non possa essere censurata da questa Corte Suprema in quanto, nella fattispecie, motivata congruamente e correttamente. Peraltro la Corte distrettuale, nonostante l'eliminazione della pena per effetto della prescrizione di un reato, afferma di rideterminarla, implicitamente rispondendo così al motivo di appello riguardante il trattamento sanzionatorio.
L'affermazione del ricorrente, non riscontrata in atti, di aver effettuato la nomina del difensore di fiducia, induce il Collegio alla condanna del predetto anche al versamento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di SS NC, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli;
rigetta il ricorso di SS LU, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2002