Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 13147
CASS
Sentenza 2 febbraio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfezione per il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di qualsiasi comportamento idoneo a frustrare l'assicurazione della cosa mediante i sigilli pur lasciando intatti i medesimi. Il momento di perfezionamento del reato può essere desunto anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza: quindi si può ritenere, in virtù di considerazioni logiche (l'inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell'attività edilizia durante il periodo natalizio), di massime di esperienza (l'accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo più, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, le quali intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l'epoca di commissione dei fatti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 13147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13147
    Data del deposito : 2 febbraio 2005

    Testo completo