Sentenza 2 febbraio 2005
Massime • 1
Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfezione per il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di qualsiasi comportamento idoneo a frustrare l'assicurazione della cosa mediante i sigilli pur lasciando intatti i medesimi. Il momento di perfezionamento del reato può essere desunto anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza: quindi si può ritenere, in virtù di considerazioni logiche (l'inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell'attività edilizia durante il periodo natalizio), di massime di esperienza (l'accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo più, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, le quali intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l'epoca di commissione dei fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 13147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13147 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 02/02/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 206
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 24809/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EN, n. il 5.7.1953 a Meta;
avverso sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 febbraio 2002;
Udita la relazione fatta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 12.2.2001 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Sorrento - VA EN veniva dichiarato colpevole dei seguenti reati: A) artt. 81 cpv. c.p. e 20 lett. c) L. 47/85 per avere, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, iniziato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo (legge 1497/39 e legge 431/85) le seguenti opere: completamento di piano fuori terra di mq. 65 con altezza di m. 73, pavimentazione di area di mq. 30 di pertinenza del fabbricato e realizzazione di pergolato in pali di castagno con copertura in cannucciato;
B) artt. 81 cpv. c.p., 2-13-4- 14 L. n. 1086/71 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le strutture in cemento armato indicate nel capo A) non in base ad un progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori all'ufficio del Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;
D) art. 1 sexies L. n. 431/85 per avere realizzato le opere di cui al capo a) della rubrica in Piano di Sorrento, comune il cui territorio è assoggettato a vincolo paesaggistico, tutela delle bellezze naturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 legge n. 1497/39 nonché della legge regionale n. 35/87 sprovvisto del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;
E) art, 734 c.p. per avere, mediante la realizzazione di cui al capo A) della rubrica, distrutto ed alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità ex lege 1497/39 e relativo D.M.; F) artt. 81 cpv., 349 cpv., 59 cpv. c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, agendo nella qualità di custode giudiziario, violava i sigilli apposti al manufatto indicato al capo A) della rubrica in data 8.6.1993 al fine di assicurare la conservazione e l'identità delle opere - reati accertati in Piano di Sorrento il 5.9.1997.
All'esito del dibattimento, il giudice, con sentenza emessa in data 12 febbraio 2001, dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), B), D) e F), unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi otto di reclusione e lire 800.000 di multa, interdizione dai pubblici uffici per anni uno;
concedeva al medesimo i benefici della sospensione condizionale della pena, subordinata alla intervenuta demolizione delle opere abusive ed alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi da eseguirsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza, e della non menzione della condanna.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'imputato che ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per prescrizione, deducendo che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che le opere abusive contestate, all'atto dell'intervento dei verbalizzanti avvenuto il 5 settembre 1997, erano ultimate ed in uso tanto che non si procedette a sequestro.
La Corte d'appello con la sentenza indicata in epigrafe ha ritenuto che il motivo di appello relativo alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali potesse trovare accoglimento. Ha infatti considerato che sulla base delle risultanze istruttorie la data di decorrenza del termine di prescrizione di anni tre previsto per i reati contravvenzionali, aumentato ad anni quattro e mesi sei per effetto degli eventi interruttivi, andava fissata certamente in epoca antecedente al settembre '97. La Corte ha poi confermato il giudizio di responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di violazione di sigilli contestato al capo F) della rubrica, essendo stato accertato che il medesimo aveva compiuto atti idonei a rendere frustranea l'assicurazione della cosa e ad eludere il vincolo di immodificabilità imposto sulla stessa con il sequestro. Pertanto la Corte d'appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Sorrento del 12 febbraio 2001, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi A), B), D) ed E) della rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato sub F), con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata, in mesi sei di reclusione e lire seicentomila di multa. Ha poi revocato l'ordine di demolizione dell'opera abusiva.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione il VA con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancata dichiarazione dell'estinzione per prescrizione anche del reato p. e p. dall'art. 349 c.p.. 2. Il ricorso è fondato.
Va ribadito (Cass. 21 dicembre 1992 - 26 gennaio 1993, n. 4601, Grasso) che la violazione di sigilli punita dall'art. 349 cod. pen. è reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a rendere frustranea l'assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur lasciando intatti i medesimi. Ogni evento ulteriore, in particolare la manomissione della cosa posta sotto sigillo, è irrilevante, potendo solo dar luogo ad altro reato, ovvero costituire effetto valutabile per la determinazione della gravità del reato. Conf. Cass., sez. 3^, 9 luglio 1999 n. 11430, Abagnale, che inoltre ha affermato che l'epoca di consumazione del reato può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza;
pertanto in tema di violazioni di sigilli e di agevolazione colposa, può ritenersi in virtù di considerazioni logiche (l'inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell'attività edilizia durante il periodo natalizio), di massime di esperienza (l'accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo più, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, che intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l'epoca di commissione dei fatti.
Dalla sentenza emerge che i sigilli sono stati apposti l'8 giugno 1993 e che quanto meno il completamento degli interni è stato effettuato dopo tale data e quindi con violazione dei sigilli. La sentenza poi riferisce della dep. Lucianelli che colloca l'ultimazione dei lavori a cinque o sei anni prima (quindi verso il 1995), mentre i lavori eseguiti nell'area esterna e nel seminterrato la sentenza impugnata fa riferimento ad un'"epoca antecedente al settembre '97 ma comunque prossima a tale data".
Non di meno la Corte d'appello, pur senza una specifica motivazione, ha ritenuto non prescritto il reato di cui all'art. 349 c.p. rilevando che il manufatto non era del tutto completato all'atto dell'intervento della polizia municipale (settembre 1997); cosi' mostrando di ritenere permanente il reato che è invece istantaneo e si era perfezionato prima (e verosimilmente ben prima) del luglio 1997; sicché alla data odierna è maturato il termine lungo di prescrizione.
Pertanto, su conforme richiesta del P.G. ed in accoglimento del ricorso, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto per prescrizione il residuo reato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto per prescrizione il residuo reato.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005