Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11609
CASS
Sentenza 28 luglio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al datore di lavoro a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione (introdotta in sede di novellazione dell'art. 18 da parte dell'art. 1 legge n. 108 del 1990), prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione, proveniente da quest'ultimo, di scegliere tale indennità in luogo della reintegrazione. Ne consegue che, fino a quando permane l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare, egli è tenuto al risarcimento del danno cui il lavoratore ha parimenti diritto, posto che il citato art. 18 comma quinto, attribuisce al lavoratore la facoltà di optare per l'indennità sostitutiva, fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto dal quarto comma, e che il diritto a far valere quale titolo esecutivo la sentenza che, nel disporre la reintegrazione del lavoratore licenziato, ha attribuito a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della riassunzione, non viene meno per effetto della dichiarazione di opzione per le quindici mensilità comunicata al datore di lavoro, sino a quando quest'ultimo non abbia eseguito la suddetta prestazione. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata - la quale, sulla premessa interpretativa che l'art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970 configura un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore, aveva ritenuto che con l'esercizio dell'opzione venisse meno irrevocabilmente la disponibilità del lavoratore licenziato a riprendere servizio, con conseguente esclusione della permanenza dell'obbligo retributivo in favore del medesimo lavoratore sino al pagamento della indennità sostitutiva - e decidendo nel merito ha rigettato l'opposizione proposta dal datore di lavoro al precetto con il quale, sulla base della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, era stato intimato il pagamento delle retribuzioni maturate dopo l'esercizio dell'opzione).

Commentario1

  • 1Licenziamenti collettivi, criterio della prossimità alla pensione, legittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11609
Data del deposito : 28 luglio 2003

Testo completo