Sentenza 28 luglio 2003
Massime • 1
L'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al datore di lavoro a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione (introdotta in sede di novellazione dell'art. 18 da parte dell'art. 1 legge n. 108 del 1990), prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione, proveniente da quest'ultimo, di scegliere tale indennità in luogo della reintegrazione. Ne consegue che, fino a quando permane l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare, egli è tenuto al risarcimento del danno cui il lavoratore ha parimenti diritto, posto che il citato art. 18 comma quinto, attribuisce al lavoratore la facoltà di optare per l'indennità sostitutiva, fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto dal quarto comma, e che il diritto a far valere quale titolo esecutivo la sentenza che, nel disporre la reintegrazione del lavoratore licenziato, ha attribuito a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della riassunzione, non viene meno per effetto della dichiarazione di opzione per le quindici mensilità comunicata al datore di lavoro, sino a quando quest'ultimo non abbia eseguito la suddetta prestazione. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata - la quale, sulla premessa interpretativa che l'art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970 configura un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore, aveva ritenuto che con l'esercizio dell'opzione venisse meno irrevocabilmente la disponibilità del lavoratore licenziato a riprendere servizio, con conseguente esclusione della permanenza dell'obbligo retributivo in favore del medesimo lavoratore sino al pagamento della indennità sostitutiva - e decidendo nel merito ha rigettato l'opposizione proposta dal datore di lavoro al precetto con il quale, sulla base della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, era stato intimato il pagamento delle retribuzioni maturate dopo l'esercizio dell'opzione).
Commentario • 1
- 1. Licenziamenti collettivi, criterio della prossimità alla pensione, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11609 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO GI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IE, ER ND, RI VA EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 123, presso lo studio dell'avvocato RAIMONDO DETTORI, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO MORGANA, FEDERICO ISETTA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UR OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO SOTGIU, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 267/00 del Tribunale di SASSARI, depositata il 26/05/00 R.G.N. 465/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO DA, EA ER e TO GE OR, intimarono a GI UR, dal quale erano stati licenziati, precetto per il pagamento di somme loro dovute a titolo di retribuzioni maturate dal 16 gennaio al 30 novembre 1997, in quanto, essendo stata disposta dal Tribunale di Sassari la loro reintegrazione nel luogo di lavoro, ed avendo essi comunicato al UR l'intenzione di optare per l'indennità prevista dall'art. 18, quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, in mancanza della corresponsione di tale indennità da parte dell'obbligato, il rapporto di lavoro in base alla disposta reintegrazione doveva ritenersi ancora in corso. Il UR propose opposizione al precetto, accolta, nella resistenza degli intimanti, dal Pretore di Sassari con sentenza confermata in appello dal Tribunale della stessa sede.
Il giudice del gravame, premesso il consolidato orientamento giurisprudenziale che considera il comma 5 dell'art. 18 come una obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore, abilitato a richiedere, in luogo della prestazione dovuta in via principale, una prestazione diversa di natura pecuniaria, il cui pagamento determina il duplice effetto di estinguere sia il rapporto di lavoro si l'obbligo di reintegrazione, ha osservato che:
- la facoltà di optare per l'indennità si esercita con dichiarazione unilaterale recettizia non revocabile;
- con l'esercizio dell'opzione cessa irrevocabilmente la disponibilità del lavoratore licenziato a riprendere servizio;
- anche se, in base a quanto affermato dalla Corte Cost. nella sentenza 4 marzo 1992, n. 81, il rapporto di lavoro prosegue sino al pagamento dell'indennità sostitutiva, ciò non implica il permanere dell'obbligo retributivo, essendo questo sinallagmaticamente collegato con la controprestazione del lavoratore o la disponibilità alla stessa;
- dal momento della comunicazione dell'opzione, il UR non aveva quindi l'obbligo di pagare l'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegra, e restava esposto alle normali conseguenze dalla mora debendi per il ritardato o mancato pagamento dell'indennità sostitutiva. Per la cassazione di questa sentenza RO DA, EA ER e TO GE ORi propongono ricorso sviluppando due motivi di censura.
GI UR resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando, in relazione all'articolo 360, n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di non aver colto le implicazioni del principio, affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale il rapporto di lavoro non cessa per effetto della dichiarazione di scelta da parte del lavoratore di chiedere l'indennità prevista dal quinto comma dell'articolo 18 della legge 300/70, e di avere in sostanza vanificato tale principio, non considerando che, in base ad esso, fra il momento dell'opzione da parte del lavoratore e quello dell'effettivo pagamento dell'indennità di legge il rapporto di lavoro prosegue. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando, in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c, violazione dell'articolo 112 dello stesso codice e dell'articolo 2909 del codice civile, i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di non aver considerato che con l'appello essi avevano lamentato che il primo giudice non aveva riconosciuto il loro diritto a percepire il rateo della quattordicesima mensilità, relativo ad un periodo (settembre '96/agosto '97) in parte antecedente a quello in cui avevano esercitato l'opzione, diritto che, anche nella prospettazione del tribunale doveva considerarsi fondato, quantomeno sino alla data dell'opzione.
Il primo motivo e' fondato.
Il problema della ricostruzione giuridica dell'opzione introdotta dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, stato affrontato e risolto dalla Corte Costituzionale, in termini che, contrariamente a quel che sembra ritenere il Tribunale di Sassari, non sono affatto irrilevanti ai i fini della decisione e conducono ad una soluzione opposta a quella della sentenza qui impugnata.
Vale infatti ricordare che nell'indagare circa la legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 18 Stat. Lav. come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, la Corte esaminò, rigettandola, l'ipotesi interpretativa, dalla quale sostanzialmente il giudice rimettente aveva preso le mosse, secondo cui nell'opzione doveva ravvisarsi un'ipotesi di dimissioni per giusta causa indennizzate, ipotesi che in effetti, come la Corte stessa non ha mancato di sottolineare avrebbe condotto a riconnettere alla dichiarazione di scelta del lavoratore l'effetto di far cessare il rapporto.
Come noto, il giudice delle leggi, ha invece ritenuto che tale premessa fosse insostenibile, puntualmente osservando che "dopo la sentenza che ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannato il datore al risarcimento del danno, il fatto precedente del licenziamento illegittimo non è più idoneo - se mai lo è stato - a fondare una giusta causa legalmente tipizzata di dimissioni dal rapporto di lavoro", ed aggiungendo che "ordine di reintegrazione nel posto, con facoltà del lavoratore di optare per il pagamento di un'indennità sostitutiva, e dimissioni per giusta causa indennizzate sono strumenti di tutela concettualmente diversi, che non possono fondersi l'uno con l'altro".
Quindi è proprio sulla negazione di tale premessa che la Corte si è indotta a "ritenere più congrua l'interpretazione che ravvisa nella norma impugnata un'obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore", ed è tale ricostruzione sistematica che le ha consentito di puntualizzare, in conformità dei principi che regolano la categoria di obbligazioni nella quale la nuova disciplina va inquadrata, che "anziché la prestazione dovuta in via principale, cioè la reintegrazione nel posto di lavoro, il creditore ha facoltà di pretendere una prestazione diversa di natura pecuniaria, che è dovuta solo in quanto dichiari di preferirla, e il cui adempimento produce, insieme con l'estinzione dell'obbligazione di reintegrare il lavoratore nel posto, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dello scopo". Ne deriva che "il rapporto non cessa per effetto della dichiarazione di scelta del lavoratore, come si dovrebbe pensare se essa avesse la valenza di dichiarazione di recesso, bensì solo al momento e per effetto del pagamento dell'indennità sostitutiva". Tale insegnamento è ormai ben presente nella giurisprudenza di questa Corte, la quale, in varie occasioni, ha sottolineato che l'obbligazione del datore di lavoro alla indennità pari a quindici mensilità di retribuzione di cui all'articolo 18, comma quinto legge n.300 del 1970 si qualifica come obbligazione con facoltà
alternativa, oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro (Cass. 4 novembre 2000, n. 14426; Cass. 12 giugno 2000 n. 8015;
Cass. 8 aprile 2000, n. 4472; Cass. 16 ottobre 1998, n. 10283) e, per quel che rileva, in particolare, in questo giudizio, ha tratto le necessarie conseguenze dal principio secondo cui l'obbligo di reintegrazione facente carico al datore di lavoro, si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione, proveniente da quest'ultimo, di scegliere tale indennità in luogo della reintegrazione, ponendo in rilievo che fino a quando" permane l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare - e tale obbligo permane sino a quando egli non effettua il pagamento dell'indennità sostitutiva - lo stesso datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno cui il lavoratore ha parimenti diritto (atteso che il quinto comma dell'art. 18 citato attribuisce al lavoratore la facoltà di optare per l'indennità sostitutiva "fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma").(Cass. 5 agosto 2000, n. 10326). Il controricorrente, che nel controricorso ha genericamente dichiarato di ritenere non applicabile al caso in esame la pronunzia cit., ha meglio chiarito nella memoria le diversità che, a suo dire, segnerebbero i due casi. Senonché non sembra che le diversità tra le due fattispecie inducano differenze nei principi giuridici ad esse applicabili. Nel caso oggetto della decisione di questa Corte in ultimo cit., in presenza di una dichiarazione di opzione per l'indennità fatta già nel giudizio di primo grado il giudice d'appello, premesso che l'obbligo di pagamento delle retribuzioni persisteva sin quando non si attualizza l'obbligo di pagamento dell'indennità sostitutiva, preso atto che il lavoratore aveva rinunciato alla reintegra nel posto di lavoro sin dal momento del deposito del ricorso introduttivo, aveva ordinato il pagamento delle retribuzioni dal licenziamento sino alla sentenza di primo grado.
Tale statuizione era stata censurata dal datore di lavoro ricorrente sul rilievo che con la rinunzia alla reintegrazione il lavoratore aveva deciso di non proseguire nel rapporto di lavoro e quindi di non avvalersi degli effetti di tale rapporto, in primis di quelli retributivi, sicché sul piano risarcitorio egli non poteva pretendere più delle cinque mensilità di retribuzione, ed anzi avrebbe dovuto subire in sede di eventuale liquidazione del danno la limitazione di cui all'art. 1227 c.c. dovendo ascrivere a sua colpa, consistente nella opzione manifestata, il danno da perdita delle retribuzioni.
Si è già detto della risposta di questa Corte. È però opportuno sottolineare, ancora una volta, che il rigetto della censura è fondato proprio su ciò che quel caso ha in comune con quello ora all'esame, essendosi rilevato che, pur di fronte alla dichiarazione di opzione, l'obbligo di reintegrare resta sin quando l'indennità non sia corrisposta. Tale principio, che il collegio condivide pienamente, fa perdere completamente rilievo alla circostanza relativa al momento in cui la dichiarazione di opzione sia stata resa. Tanto più che, come sottolineato da questa Corte, il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato, di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro l'indennità sostitutiva prevista da quinto comma dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 deriva dall'illegittimità del licenziamento e sorge contemporaneamente al diritto alla reintegrazione (fra le molte Cass. 16 ottobre 1998, n. 10283). È utile ricordare, d'altra parte, che seppur con riguardo all'ambito della tutela così detta obbligatoria, questa corte ha avuto modo di affermare che, in detto ambito, la previsione dell'art. 8 della legge n. 604 sulla alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno deve essere interpretata, per assicurarne la conformità ai principi costituzionali (Corte Cost. n. 194 del 1970 e n. 44 del 1996), nel senso che il pagamento della indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto, senza che rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione per cui ciò si verifichi, desumendone, in particolare, la conseguenza che, quando il lavoratore chiede in giudizio il pagamento dell'indennità, il datore di lavoro, ove risulti confermata la mancanza di una valida giustificazione del licenziamento, non può sottrarsi al pagamento dell'indennità offrendo la riassunzione.(Cass. 5 gennaio 2001, n. 107; conf. Cass. 26 febbraio 2002.n. 2846). Può pertanto affermarsi, quale ulteriore conseguenza dei principi sopra richiamati, che il diritto di far valere quale titolo esecutivo la sentenza che, nel disporre della reintegrazione del lavoratore licenziato, ha attribuito a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della riassunzione, non viene meno per effetto della dichiarazione di opzione per le quindici mensilità comunicata al datore di lavoro, sino a quando quest'ultimo non abbia eseguito la suddetta prestazione.
Anche il secondo motivo di ricorso merita accoglimento, non essendo contestata la premessa di fatto su cui esso si fonda.
Il ricorso deve quindi essere accolto e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione.
Appare opportuna, quanto alle spese, la compensazione di quelle dei giudizi di merito. Le spese di questo giudizio seguono invece la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione di GI UR al precetto notificatogli dai ricorrenti il 18 dicembre 1997; compensa le spese dei giudizi di merito;
condanna il controricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 13,00 oltre ad euro 4000, per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003