Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
Nell'ambito della tutela cosiddetta obbligatoria nei confronti del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604 del 1966 e n. 108 del 1990, la previsione dell'art. 8 della legge n. 604 sulla alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno deve essere interpretata, per assicurarne la conformità ai principi costituzionali (Corte Cost. n. 194 del 1970 e n. 44 del 1996), nel senso che il pagamento della indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto, senza che rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione per cui ciò si verifichi, dovendosi anche tener conto che la riassunzione ex art. 8 cit. - a differenza della reintegra ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - determina la ricostituzione "ex nunc" del rapporto di lavoro, sicché l'offerta datoriale di riassunzione corrisponde alla proposta contrattuale di un nuovo rapporto, che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali sulla formazione dei contratti; ne consegue che, quando il lavoratore chieda il pagamento dell'indennità, il datore di lavoro, ove risulti confermata la mancanza di una valida giustificazione del licenziamento, non può sottrarsi al pagamento dell'indennità offrendo la riassunzione.
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Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica La legge n. 108/1990 stabilisce che il licenziamento di un lavoratore assunto presso un'impresa che non raggiunge le soglie dimensionali indicate dall'art. 18 della legge 300/1970 (unità produttiva con più di 15 lavoratori, o più di 5 se si tratta di imprenditore agricolo, o più di 60 dipendenti in totale) deve essere fatto con atto scritto. Il licenziamento intimato a voce è inefficace. A richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve fornire le motivazioni che lo hanno indotto a procedere al licenziamento. Se le ragioni addotte dal datore di lavoro non appaiono convincenti, il dipendente licenziato può rivolgersi al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. FFDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO 2^ 33, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZO & EL SNC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 40/98 del Tribunale di PADOVA, depositata il 12/05/98 R.G.N. 4080/96;
FOGLIA;
udito l'Avvocato PACIGFICI per delega COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1^.
8.1995 al Pretore di Padova, RA AD esponeva - per quanto ora interessa - che era stata licenziata dalla società ZZ e EL s.n.c. in violazione dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori e chiedeva che la medesima fosse condannata a corrisponderle l'indennità di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966. La società convenuta si dichiarava pronta a riassumere la ricorrente, come già a questa comunicato prima del giudizio. Con sentenza n. 579 del 1996, il Pretore accoglieva la domanda, condannando la società datrice di lavoro al pagamento. in favore della lavoratrice, di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
Proposto appello da parte della società, il Tribunale di Padova riformava la decisione pretorile, respingendo la domanda. Il Giudice del gravame aderiva alla tesi secondo la quale, in difetto delle condizioni per la tutela c.d. "ideale", grava sul datore di lavoro un'obbligazione alternativa sicché egli può liberarsi offrendo la reintegrazione, senza che il lavoratore possa pretendere l'indennità.
Avverso detta sentenza la AD ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La società intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'offerta di reintegrazione da parte della datrice di lavoro escludeva il suo diritto all'indennità. In subordine, denuncia l'illegittimità costituzionale del citato art. 8 come interpretato dal Tribunale di Padova.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Con la sentenza n. 44 del 1996, La Corte costituzionale, dopo aver nuovamente ricordato i motivi razionali che giustificano la diversificazione del regime dei licenziamenti individuali in ragione delle dimensioni dell'impresa (su cui v. le sentenze nn. 398 del 1994, 189 e 102 del 1975, 55 del 1974) ha ribadito che, nell'ipotesi di imprese minori, la legge, del tutto ragionevolmente, riconosce al datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilità di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato, ovvero di risarcirgli il danno conseguente all'accertata illegittimità del licenziamento. Ciò premesso, il Giudice delle leggi, esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art.
8 - interpretato in modo conforme agli artt. 1286 e ss. del codice civile, e cioè nel senso che, operata la scelta fra due prestazioni, si determina l'irrevocabilità della stessa, e il debitore resta liberato dalla seconda prestazione - ha fatto riferimento ad un altro orientamento interpretativo, condiviso da una parte della giurisprudenza, oltre che dalla quasi totalità" della dottrina, secondo cui in mancanza (per qualsiasi motivo) della reintegrazione (tutela reale e primaria), è dovuta la seconda delle tutele, e cioè quella obbligatoria, consistente nella monetizzazione del danno derivante dall'illegittimo licenziamento, ogni qual volta non si ripristini il rapporto.
Questo orientamento giurisprudenziale risulta anche da una risalente pronuncia della stessa Corte (sentenza n. 194 del 1970) la quale ebbe ad affermare testualmente, "nè, ad orientare diversamente il giudizio della Corte, valgono i rilievi contenuti nelle ordinanze circa la ingiustizia cui condurrebbe la norma che, si sostiene, escluderebbe l'obbligo del pagamento dell'indennità, nel caso che il ripristino del rapporto di lavoro non possa aver luogo per causa non imputabile al datore di lavoro".
Ed infatti, nell'occasione, la stessa Corte escluse che tali inconvenienti potessero verificarsi ove si ritenga - come deve ritenersi perché la norma conservi la riconosciuta conformità ai principi costituzionali - "che il pagamento della indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a verificarsi". A tale giurisprudenza della Corte costituzionale questa Corte ha già in passato aderito (Cass., 10. 12.1998, n. 12442 e ss.) confermando un indirizzo dal quale non v'è ragione di discostarsi nella presente controversia.
Del resto, agli argomenti richiamati dalla citata giurisprudenza costituzionale, può aggiungersi la considerazione che - a differenza della reintegra ex art. 18 della legge 20.5.1970, n. 300 - la riassunzione di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (il quale, per la parte che qui interessa non ha subito modifiche per effetto della legge n. 108 del 1990) determina la ricostituzione ex nunc di un nuovo rapporto. Con la conseguenza che l'offerta datoriale di riassunzione corrisponde, quindi, ad una proposta contrattuale di ricostituzione di un nuovo rapporto, proposta che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali sulla formazione dei contratti.
Sulla base di quanto precede, assorbito ogni profilo di illegittimità della norma invocata dalla ricorrente, deve accogliersi il ricorso, con rinvio del giudizio alla Corte di appello di Venezia la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002