Sentenza 20 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7373 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
E 8 N 8 9 O 12308 4 A I / 0 Z I 4 3 A / R . 6 R ୧୧ A 2 N T . 07 373/02 T - S I R . U B REPUBBLICA ITALIANA G P 2 . B . E I D L R L R L A E T NON DEL POLE TALI A . D D B I S A E A N EMAQ I CASSAZIONE T T C E I 1 S N R 3 I E 1 E A S . T E SEZIONE QUINTA CIVILE N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21331/2000 Presidente Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Consigliere 20471 Cron. Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Rel. - Consigliere Ud. 31/01/2002 Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA D CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF ILOR- Calamità SENTEN ZCAMPIONE CIVILE Naturali 1984 Sospensione N. 72308 sul ricorso proposto da: riscossione Effetti DELLE FINANZE in persona del Ministro AMMINISTRAZIONE ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore 12, beneficio Portoghesi n. presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ciler - ricorrente
contro
AR EL, residente a [...], non costituito in giudizio;
- intimato avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia Sez.5 n.216/5/99 del 24-09-1999, 1 5 6 depositata il 28-10-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi ha concluso per il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza in applicazione dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor ON EL, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dei redditi dell'anno dichiarazione successivo dall'imponibile 1'ammontare detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la Н maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.28, della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 свыш febbraio 1986, n.46 prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei centrale e meridionale colpiti dacomuni dell'Italia W eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Cortel, они tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 considerata comefebbraio 1999, n.28, deve essere introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 8659/2001; 10237/2001; sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. E N Il Presidente 6 O 8 I 9 Z 5 1 / A . 4 Dott. Giulio Graziadei R N / T 6 - S 2 I A . B I Il Consigliere Relatore G .R . R E Estensore стилови L .P L R A D A T . A L U E B D Dott. D B A I I T E S R A T 1 I N anki lu T 3 N E R 1 S E E S . I E T A N A M H DEPOSITATU IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 20 MAG. 2002/ Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio