Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
Il difensore di ufficio dell'imputato è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2007, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/11/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 36667
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019271/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HO GJ, N. IL 28/12/1969;
HE NG, N. IL 18/10/1959;
avverso ORDINANZA del 23/03/2007 GIP TRIBUNALE di PRATO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro Anna Maria che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con provvedimento del 23/3/2007 il GIP del Tribunale di Prato ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata nell'interesse di NG LI e di EN GU perché non proposta direttamente dagli imputati ma dal loro difensore, nominato di ufficio.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati contestandone la legittimità e rilevando come, ai sensi dell'art.461 c.p.p., comma 1 e della introduzione del "giusto processo",
dovesse ritenersi che la legittimazione a presentare opposizione competeva senz'altro anche al difensore nominato di ufficio. In via subordinata, ove non accolta tale interpretazione, i ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art.461 c.p.p., comma 1. Il ricorso merita accoglimento.
Secondo il più consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. sentenze nn. 18352/2007 - 8463/2005 - 4716/2000), pienamente condiviso dal Collegio, il difensore d'ufficio è certamente legittimato a proporre l'opposizione al decreto penale di condanna. E ciò: sia perché l'art. 461 c.p.p., comma 1, prevedendo la legittimazione, oltre che dell'interessato, del difensore "eventualmente nominato", non consente di circoscrive sulla base di tale indicazione,l'area dei soggetti legittimati a proporre l'opposizione al solo difensore di fiducia (non imponendo siffatta indicazione di ricondurre la "eventuale nomina" esclusivamente all'interessato, ma solo con essa prospettandosi la possibilità di una opposizione, oltre che su iniziativa degli interessati, anche su iniziativa della parte tecnica ove nominata); sia perché l'art. 460 c.p.p., comma 3, prevedendo la notifica del decreto penale di condanna anche al difensore di ufficio, sottende necessariamente la legittimazione di quest'ultimo a proporre opposizione nell'interesse del proprio assistito;
sia infine perché, ai sensi della normativa relativa al difensore e della disciplina generale sulle impugnazioni (genere al quale può essere ricondotta l'opposizione di cui si discute), sussiste piena equiparazione tra diritti ed obblighi del difensore di fiducia e del difensore di ufficio nonché legittimazione di entrambi a curare gli interessi dei propri assistiti in sede di impugnativa. Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per l'ulteriore corso al GIP del Tribunale di Prato.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008