Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2005, n. 11089
CASS
Sentenza 14 gennaio 2005

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Massime1

Per l'estinzione del reato di omessa presentazione all'INPS della denuncia obbligatoria di rapporti di lavoro (art. 37 comma terzo della legge 24 novembre 1981 n. 689, così come modificato dall'art. 116, comma primo, della legge 23 dicembre 2000 n. 388), occorre che la regolarizzazione sia integrale e, cioè, che il contribuente provveda al versamento non solo dei contributi omessi, ma anche a quello delle sanzioni civili e degli interessi moratori.

Commentario1

  • 1La dottrina del preavviso alla luce delle nuove sentenze
    Irshad Francesca Shaukat Riccaboni · https://www.lavoroediritti.com/ · 23 marzo 2017

    L'Istituto del Preavviso sembra aver riscoperto nuova attualità nelle aule dei tribunali, tanto che tra la fine del 2016 e l'inizio di quest'anno sono state prodotte numerose sentenze che ne rinnovano l'applicazione. Prima di addentrarci nello specifico degli atti giudiziari, è opportuno rifrescarne i dettami fondamentali. Il preavviso nel diritto del lavoro Il Codice Civile agli Artt. dal 2118 al 2112 recita che, in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro, dandone preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla Contrattazione Collettiva che può peraltro prevederne l'estensione per interesse delle parti, dagli Usi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2005, n. 11089
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11089
Data del deposito : 14 gennaio 2005

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