Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 1
Per l'estinzione del reato di omessa presentazione all'INPS della denuncia obbligatoria di rapporti di lavoro (art. 37 comma terzo della legge 24 novembre 1981 n. 689, così come modificato dall'art. 116, comma primo, della legge 23 dicembre 2000 n. 388), occorre che la regolarizzazione sia integrale e, cioè, che il contribuente provveda al versamento non solo dei contributi omessi, ma anche a quello delle sanzioni civili e degli interessi moratori.
Commentario • 1
- 1. La dottrina del preavviso alla luce delle nuove sentenzeIrshad Francesca Shaukat Riccaboni · https://www.lavoroediritti.com/ · 23 marzo 2017
L'Istituto del Preavviso sembra aver riscoperto nuova attualità nelle aule dei tribunali, tanto che tra la fine del 2016 e l'inizio di quest'anno sono state prodotte numerose sentenze che ne rinnovano l'applicazione. Prima di addentrarci nello specifico degli atti giudiziari, è opportuno rifrescarne i dettami fondamentali. Il preavviso nel diritto del lavoro Il Codice Civile agli Artt. dal 2118 al 2112 recita che, in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro, dandone preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla Contrattazione Collettiva che può peraltro prevederne l'estensione per interesse delle parti, dagli Usi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2005, n. 11089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11089 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 14/01/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 46
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 35552/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC ER, n. a RA RA (PG) il 6.5.1947;
avverso la sentenza 18.2.2004 della Corte di Appello di Perugina;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita il pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Meloni Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.2.2004 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza 141.2003 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di IC ER in ordine al reato di cui:
- agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 37 della legge 24.11.1981, n. 689 poiché, quale legale rappresentante della s.r.l. "IC Calcestruzzi", al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie, ometteva di presentare all'I.N.P.S. le denunzie relative ai mesi di maggio e giugno 1997, con conseguente omissione contributiva mensile per un importo non inferiore a lire 5.000.000 (pari complessivamente a lire 24.070.000) - in Perugia, fino al 16.7.1997.
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, specifica ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di mesi uno di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il IC, il quale ha eccepito, sotto il profilo della violazione di legge:
- l'estinzione del reato, ai sensi del 3 comma dell'art. 37 della legge n. 689/1981, avendo egli versato per intero, in data 14.5.2001,
i contributi già omessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. Corretta deve ritenersi l'esclusione di effetti estintivi del reato in relazione al pagamento postumo dei contributi effettuato dall'imputato.
Va posto in rilievo, in proposito, che, ai sensi del 3 comma dell'art., 37 della legge 24 11.1981, a 689 - come sostituito dall'art. 116, comma 19, della legge 23.12.2000, a 388 (legge finanziaria 2001) - "la regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato".
L'interpretazione di tale disposizione si connette, dunque, all'individuazione del significato da attribuire alla nozione di "regolarizzazione", posta dalla norma, ed al riguardo va rilevato che:
a) Già l'art. 18, 2^ comma, della legge 23.12.1994, n. 724 aveva previsto una peculiare procedura di "condono previdenziale ed assistenziale" per i soggetti che (avendo denunciato la propria posizione contributiva) risultavano "ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto del 1994" (termine prorogato al 31 luglio 1996 dai DD.LL. a 105/1995, a 232/1995, n. 326/1995, n. 416/1995, n. 515/1995, n. 40/1996, n. 295/1996, a 396/1996, n. 499/1996 e a 538/1996), a condizione che costoro versassero i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995 (termine prorogato al 16 dicembre 1996 dai DD.LL. dianzi specificati).
La "regolarizzazione" - per espressa previsione legislativa - si riconnetteva appunto a tale versamento, che poteva avvenire anche in rate bimestrali consecutive di uguale importo (3^ comma), e soltanto una "regolarizzazione" siffatta "estingueva i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi". b) Non essendo stati convertiti in decreti-legge dianzi indicati, l'art. 1^, comma 226, della legge 23.12.1996, n. 662 aveva previsto che "i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria...mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti".
Veniva stabilito che la regolarizzazione poteva avvenire, "secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997" (comma 227) e restava fermo il principio che soltanto la "regolarizzazione" attuata, attraverso il versamento delle somme effettivamente dovute "estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi" (comma 230).
c) L'art. 4, 1^ comma, del D.L. 283.1997, n. 79, convertito nella legge 28.5.1997, n. 140 aveva previsto, poi, che "i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la toro posizione debitoria...mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti".
Veniva stabilito (al 2^ comma) che la regolarizzazione poteva avvenire, "secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997" e restava sempre fermo il principio che soltanto la "regolarizzazione" attuata attraverso il versamento delle somme effettivamente dovute "estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi" (comma 6^, che conferma le disposizioni dell'art. 1^, comma 230, della legge n. 662/1996). L'art. 116, 19 comma, della legge n. 388/2000 ha introdotto una previsione generale di estinzione del reato di cui al modificato art. 37 della legge n. 689/1981, ricollegata a quella nozione di effettuata "regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione", che - già per coerenza del sistema - non può che riconnettersi alle precedenti disposizioni di sanatoria. Il richiamo alla coerenza del sistema inerisce alla "ratio" della previsione legislativa, ma l'interpretazione della previsione stessa non può certamente prescindere dalle disposizioni contenute nel comma 8, lettera b), e nel comma 9 dello stesso art. 116, ove viene fissato il regime specifico delle sanzioni civili e degli interessi di mora, "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
Nella fattispecie in esame, al contrario, non risulta che sono state versate le somme effettivamente dovute ai fini della "regolarizzazione" integrale (essendosi provveduto al pagamento tardivo dei soli contributi omessi e non anche delle sanzioni civili e degli interessi moratoria come per legge dovuti).
Ne consegue che non è ravvisabile la pretesa causa di estinzione del reato.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005