Sentenza 18 novembre 2019
Massime • 1
L'irreperibilità del destinatario di un provvedimento applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno impedisce il decorso del termine di durata della misura poiché non ne rende possibile l'esecuzione, con la conseguenza che, ove il predetto rientri in Italia, la misura va eseguita per il periodo previsto nel provvedimento applicativo, salvo che venga revocata per sopravvenuta cessazione della condizione di pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2019, n. 6218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6218 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2019 |
Testo completo
06218 -20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1487/2019 -Presidente - GERARDO SABEONE -CC 18/11/2019 EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 22219/2019 LUCA PISTORELLI MARIA TERESA BELMONTE -Relatore RENATA SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL OR AT nato a [...] il [...] avverso il decreto del 19/04/2019 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. Per il tramite del proprio difensore, EL FI AT interpone ricorso per cassazione per far valere la violazione delle norme che stabiliscono i presupposti per la revoca delle misure di prevenzione personali in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Lecce, Sezione promiscua, nel confermare, in data 19 aprile 2019, l'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 22 dicembre 2017, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre ( applicata perché ritenuto soggetto che vive abitualmente coi proventi di attività delittuosa e abitualmente dedito a tali attività come desunto dalle ordinanze di custodia cautelare emesse nei suoi confronti nel 2007 per reati di promozione ed organizzazione di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di estorsione e per plurime fattispecie di estorsione anche nella forma tentata, e turbata libertà degli incanti commessi sino al marzo 2007 - nonché per delitti di truffa, riciclaggio e incendio - commessi nel 2005 e 2006) disposta a suo carico con provvedimento del 23.6.2010 e mai eseguita in ragione del trasferimento all'estero dell'istante ( a far data dal 12.12.2013 a seguito della -Romania- - come da annotazione del Comando irrevocabilità del decreto applicativo della misura de qua Provinciale di Brindisi del 18.12.2017). D Osserva la Corte territoriale al riguardo che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi della divaricazione tra applicazione ed esecuzione della misura, sospesa in ragione dello stato di detenzione, che richiede una rivalutazione dell'attualità della pericolosità, bensì un'ipotesi in cui la misura di prevenzione non è stata mai eseguita in ragione del trasferimento all'etero del prevenuto. Precisa altresì che avendo il EL proposto impugnazione avverso il provvedimento impositivo non sussistono dubbi sulla conoscenza dello stesso e quindi sulla volontarietà della de sottrazione alla sua esecuzione ( provvedimento col quale si imponeva tra l'altro il divieto di allontanarsi dalla residenza senza autorizzazione dell'autorità ) . A fronte di siffatto comportamento non sono state ritenute sufficienti per superare il giudizio di pericolosità le allegazioni difensive con cui si tende a dimostrare che il prevenuto ha avviato in Romania lecita attività imprenditoriale stante l'impossibilità di eseguire controlli in ordine alla liceità di tali attività e alla provenienza dei capitali investiti nelle iniziative imprenditoriali avviate all'estero e nell'acquisto di immobili in Romania.
2. L'impugnativa deduce violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 14 del D.Lgs. 159/11 e vizio argomentativo per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Innanzitutto denuncia la mancata rilevazione della cessazione automatica della misura per essere trascorso il termine di tre anni di durata della stessa fissato nel provvedimento impositivo, decorrente ope legis dal momento della comunicazione dello stesso indipendentemente dalla sua concreta esecuzione al prevenuto, comunicazione regolarmente - 2 avvenuta nel caso di specie risultando essa notificata al difensore ex art 159 cod. proc. pen. stante l'irreperibilità del EL. Cessazione automatica a cui osta solo la commissione di un reato e l'apprezzamento di tale fatto-reato in termini di persistente pericolosità sociale. Deduce altresì argomentando che alla luce della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 111/18, 30.11.17 dep. 2018, Rv. 271511 – 01, Gattuso, in ogni caso difetti nel caso di specie l'attualità della pericolosità sociale del prevenuto da rivalutare indipendentemente dal fatto -che sia intervenuta o meno l'esecuzione della misura tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso rispetto all'adozione della misura. Assume che ora occorre procedere ad una valutazione ex novo della ricorrenza dei presupposti della misura sotto il profilo di appartenenza a una delle categorie di soggetti pericolosi delineati dalla norma, della concretezza della pericolosità e della attualità della stessa. Indi passa ad esaminare i punti che si assumono critici del provvedimento impugnato, evidenziando come non sia corretto affermare che il EL si allontanò allorquando la misura passò in giudicato perchè l'impugnazione non sospende l'esecuzione della misura adottata nel 2010 ed evidenzia che in ogni caso la misura patrimoniale fu regolarmente eseguita. Il EL andò via non per sottrarsi perché già nel 2010 si era trasferito. Allontanamento da ritenersi piuttosto sintomatico del suo distacco dalle logiche e dai contesti criminali originari e quindi da valorizzare in tale ottica e non in quella indicata dalla Corte. Allontanamento peraltro contrassegnato da tutta una serie di elementi positivi tutti debitamente allegati dal prevenuto e non considerati dalla Corte, che depongono per la completa rivisitazione da parte del ricorrente del proprio modus vivendi. Indi conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con conseguente revoca della misura di prevenzione personale all'epoca applicata al EL, evidenziando altresì che la persistenza della stessa collide coi principi della Cedu e della Costituzione interferendo con le libertà fondamentali della persona, dalla libertà di circolazione al diritto alla salute ( a spostarsi altrove per curarsi), preclusi innanzitutto dall'impossibilità di ottenere il rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio.
3. Con memoria difensiva depositata in data 11.11.2019 si evidenzia che questa Corte con sentenza del 1.10.19, 1 Sez. penale n. 40121/19, ha affermato che nell'ipotesi in cui il momento dell'esecuzione della misura prevenzionale debba intervenire a distanza di molteplici anni dal momento dell'adozione occorre l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
1.1. Innanzitutto occorre sgomberare il campo dall'erroneo assunto inziale secondo cui sarebbe orami cessata la misura essendo trascorso un tempo superiore a quello stabilito per la 3 sua durata (di anni tre ), essendo più che ovvio che il termine di durata della misura sospesa o addirittura, come nel caso di specie, mai eseguita per irreperibilità del proposto non decorre in quanto la cessazione della misura non può derivare dal semplice decorso del tempo a prescindere dalla sua effettiva esecuzione ( cfr. Sez. 5, n. 22337 del 23/05/2006 Cc. (dep. 26/06/2006) Rv. 234711 01). Ed invero, l'irreperibilità del destinatario del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ovvero la sua - assenza dal territorio italiano che parimenti impedisce l'esecuzione della misura, cfr. Sez. 5, n. 50847 del 06/10/2016 - dep. 30/11/2016, Bruzzese, Rv. 26841901 - impedisce il decorso del periodo di durata della misura perché non rende possibile che il destinatario sconti la misura con la conseguenza che, cessata l'irreperibilità, la misura va eseguita per il periodo previsto nel provvedimento applicativo, salvo che venga revocata per sopravvenuta cessazione dello stato di pericolosità (Sez. 2, n. 10762 del 23/02/2010 Cc. (dep. 19/03/2010) Rv. 246844 - 01 ).
1.2. Indi si tratta piuttosto di verificare la sopravvenienza di elementi idonei a superare il giudizio posto a base della applicazione della misura;
elementi che non sono stati ritenuti identificabili dalla Corte territoriale nelle circostanze indicate dalla difesa, trattandosi peraltro di fatti in ogni caso verificatisi all'estero e ciò di là quindi della loro difficile riscontrabilità - che - non hanno attinenza specifica con i contesti e comportamenti assunti dal proposto in Italia. Assorbente è comunque, secondo questo Collegio, la circostanza che si tratta di misura mai eseguita a causa dello stesso comportamento del proposto di per sé non indicativo di una evoluzione positiva della sua personalità, comportamento che di fatto ha precluso, in questa fase, di accedere alla richiesta rivalutazione, avendo esso in realtà impedito che potesse essere eseguita la misura di prevenzione, in tal modo rendendo necessaria l'allegazione di elementi sintomatici del mutamento che non fossero circoscritti alla nuova realtà esistenziale;
di talchè solo all'atto dell'esecuzione in Italia si potrà quindi verificare la persistenza dell'attualità; fermo restando che in sede di esame della richiesta di revoca ex nunc della misura di prevenzione già applicata con provvedimento definitivo, stante il giudizio di pericolosità cristallizzato dal giudicato, sia pure rebus sic stantibus, la valutazione del giudice ben può essere fondata sulla mancata dimostrazione di un effettivo mutamento della condotta di vita idoneo a ritenere la cessazione della pericolosità. È onere dell'istante, quindi, allegare elementi specifici che consentano al giudice - che, naturalmente, potrà disporre i necessari accertamenti - di verificare se i comportamenti addotti possano essere ritenuti indice di interruzione dei rapporti con l'ambiente criminale. Nella specie, per quanto affermato dai giudici di merito, tale onere non è stato in ogni caso del tutto soddisfatto dall'istante. Ed invero, concludendo va rammentato che, in ogni caso, la revoca o la modifica del provvedimento che applica una misura di prevenzione presuppongono oltre al decorso di un certo lasso di tempo dall'adozione del provvedimento stesso, l'accertamento del venir meno o del modificarsi delle cause che l'hanno determinato, svolto tenendo conto non solo dell'assenza di pregiudizi penali e giudiziari riferibili a fatti successivi al provvedimento applicativo della misura 4 o comunque recenti, ma anche di tutta la condotta della persona (Sez. 1, n. 25850 del 25/03/2011 - dep. 30/06/2011, Pagliara, Rv. 25071501).
1.3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Renata Sessa Gerardo Sabeone Lauv CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 FEB 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Poziom o Giud Camela/LANZUIDE arjun 5