Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2011, n. 25850
CASS
Sentenza 25 marzo 2011

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La revoca o la modifica del provvedimento che applica una misura di prevenzione presuppongono, oltre al decorso di un certo lasso di tempo dall'adozione del provvedimento stesso, l'accertamento del venir meno o del modificarsi delle cause che l'hanno determinato, svolto tenendo conto non solo dell'assenza di pregiudizi penali e giudiziari riferibili a fatti successivi al provvedimento applicativo della misura o comunque recenti, ma anche di tutta la condotta della persona.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2011, n. 25850
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25850
    Data del deposito : 25 marzo 2011

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