Sentenza 30 gennaio 2015
Massime • 1
Non può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, nei confronti del successore ereditario di persona fisica defunta, ritenuta, solo "post mortem", interposta del condannato per uno dei delitti indicati dal medesimo art. 12 sexies nell'acquisto dei beni oggetto della richiesta di ablazione, in quanto l'avente causa del preteso soggetto interposto non è equiparabile all'erede del supposto interponente, ma terzo estraneo rispetto a quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2015, n. 10063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10063 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 30/01/2015
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 264
Dott. MNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 45052/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
GR EN N. IL 09/08/1964;
GR LL N. IL 27/07/1973;
GR RI N. IL 19/11/1969;
GR AV N. IL 12/10/1978;
GR NA N. IL 15/09/1967;
GR OM N. IL 07/08/1961;
GR NA N. IL 29/04/1960;
GR SC N. IL 14/09/1965;
avverso l'ordinanza n. 1092/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 23/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RECCHIONE SANDRA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
sono presenti l'Avv. MONTONE Stefano che insiste nella dichiarazione di una inammissibilità del ricorso e l'Avv. PAPALIA Ubaldo che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Roma sezione per il riesame annullava il decreto di sequestro preventivo che, ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, aveva vincolato i beni dei ricorrenti in relazione al reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, imputato al SO AT già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. I ricorrenti avevano avuto la disponibilità dei beni in seguito alla morte dei genitori dell'indagato ed all'apertura della successione. Il tribunale evidenziava l'erroneità della data cui si faceva risalire l'intestazione fittizia individuata dal pubblico ministero nel 30 luglio 2008, in coincidenza con la apertura della successione ereditaria, laddove i beni risultavano trasferiti ed intestati ex lege ai ricorrenti sulla base delle norme che regolano la successione legittima dalla morte di Di IO DA, madre dell'indagato. Così individuata la data del trasferimento dei beni, il reato contestato doveva ritenersi prescritto essendo ininfluente sull'intestazione la successione testamentaria.
Sotto diverso profilo il tribunale evidenziava che era carente la prova che i beni sequestrati fossero nella effettiva disponibilità dell'indagato. Si evidenziava tra l'altro che il fatto che la successione coinvolgesse lo stesso SO AT era elemento che contraddiceva l'ipotesi accusatoria in quanto con il "rientro" dei beni in capo all'indagato, sebbene per via successoria, sarebbe stata vanificato lo scopo simulatorio della contestata intestazione fittizia.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Roma deducendo il vizio di mancanza di motivazione e lamentando la carenza di argomentazioni circa il fatto che gli intestatari dei beni fossero del tutto sprovvisti della capacità reddituale idonea a giustificarne l'acquisto. Si censurava anche la scelta di individuare il momento del passaggio dei beni in quello della morte della madre dell'indagato; nella prospettiva del ricorrente il trasferimento avveniva solo con la apertura della successione testamentaria (ovvero nel luglio 2008 e non nell'ottobre 2006).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il collegio, in materia di elementi legittimanti il vincolo previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies condivide la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti - a titolo oneroso o gratuito - dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies (Cass. sez. 2^, n. 15829 del 25/02/2014, Rv. 259538).
In relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies, l'accertamento dell'
intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere, dunque, condotto sulla base di fatti concreti, senza ricorrere a presunzioni.
A tal fine, può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purché il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell'intestazione (Cass. sez. 6^, n. 42717 del 05/11/2010, Rv. 248929).
1.2. Nel caso che ci occupa, il tribunale ha effettuato una analisi delle emergenze procedimentali in piena coerenza con le linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità, giungendo a ritenere insufficiente il quadro indiziario a sostegno dell'ipotesi accusatoria.
La condotta di intestazione fittizia presuppone infatti che i beni siano nella effettiva disponibilità dell'indagato, che ne dissimuli la riconducibilità a sè stesso attraverso la formale intestazione ad altri.
Peraltro, nel caso di specie, il mancato accertamento della disponibilità dei beni da parte dell'indagato incide non solo sui presupposti del sequestro, ma anche sulla astratta configurabilità del reato presupposto, visto che si procede in ordine alla fattispecie prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, che sanziona proprio le condotte miranti a dissimulare la disponibilità patrimoniale attraverso intestazioni fittizie.
Tale presupposto, secondo i giudici di merito, non risultava sufficientemente dimostrato sicché veniva a mancare sia il fumus del reato presupposto che il prerequisito necessario per l'attivazione del vincolo cautelare finalizzato a garantire l'operatività della confisca allargata.
Il ricorrente, di contro, si limitava a rimarcare il dato della sproporzione tra i redditi degli intestatari e i beni sequestrati, svalutando sia la rilevanza del prerequisito della disponibilità dei beni in capo all'indagato sia il fatto che tali beni entrati erano entrati nella disponibilità dei ricorrenti, ex lege. Il tribunale affermava infatti che la intestazione fittizia poteva essere ricondotta unicamente alla pregressa intestazione dei beni a favore dei genitori dell'indagato, a nulla rilevando, invece "le vicende successive conseguenti alla morte, disciplinate dal codice civile anche in assenza di testamento", la cui falsità appariva dunque irrilevante (pag. 4 della ordinanza impugnata). Ancoraci tribunale rimarcava che i beni erano entrati nella disponibilità degli attuali possessori attraverso una successione mortis causa che vedeva partecipe lo stesso SO AT, ovvero la persona che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe inteso dissimulare la disponibilità delle risorse vincolate che invece, per via successoria, tornavano di nuovo nella sua effettiva disponibilità; il che contraddiceva la ritenuta volontà dissimulatoria.
Nella lettura delle emergenze procedimentali offerta dai giudici di merito l'intestazione fittizia avrebbe potuto semmai riguardare la intestazione in favore dei genitori dell'indagato, ma non interessare la successione ereditaria. Il reato individuato dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies è, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che il collegio condivide, un delitto a consumazione istantanea, sicché le vicende successive alla intestazione sfuggono dall'area della rilevanza penale essendo inquadrabili, in assenza di ulteriori interventi di rilevanza penale, nell'ambito del postfatto non punibile (Cass. sez. 2^, n. 23197 del 20/04/20 1, Rv. 252835; Cass. sez. un. n. 8 del 28/02/2001 Rv. 218768).
1.3.La successione ereditaria aperta ex lege in seguito alla morte degli intestatari fittizi, essendo un evento sottratto al controllo dell'indagato, non può evidentemente concorrere ad integrare l'elemento oggettivo del reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, che, non a caso viene individuato dal pubblico ministero nella azione di manipolazione della successione testamentaria;
questa, tuttavia, non risulta incidente sul trasferimento dei beni dell'asse ereditario e sulle relative intestazioni.
11 collegio, sul punto, condivide quanto già affermato dalla Corte di cassazione in materia di distinzione dei vincoli derivanti dalle misure di prevenzione da quelli conseguenti all'attivazione dei presidi scaturenti dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, con specifico riguardo alla apprensione dei beni dopo la morte dell'intestatario fittizio. L'ordinamento non prevede, infatti, che al successore della presunta persona fisica interposta possa essere esteso il procedimento finalizzato all'applicazione della cosiddetta "confisca allargata" nei confronti del supposto interponente così come espressamente previsto, invece, nei riguardi dei successori della persona proposta per la misura di prevenzione patrimoniale, della quale intervenga la morte nel corso del procedimento o anche prima dell'instaurazione di esso, purché nei cinque anni dal decesso, a norma dell'abrogata L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 bis, comma 6 bis e art. 2 ter, comma 11, come novellata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, cui corrispondono,
oggi, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 18, commi 2 e 3;
sicché è inammissibile il procedimento per la confisca di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, convertito nella L. 8 agosto 1994, n. 501, quando lo stesso è iniziato nei confronti del successore di persona fisica defunta, ritenuta, solo "post mortem", come interposta del condannato per uno dei delitti indicati dal medesimo art. 12 sexies nell'acquisto dei beni oggetto della richiesta di ablazione, in quanto l'avente causa del preteso soggetto interposto non è equiparabile all'erede del supposto interponente, ma terzo estraneo rispetto a quest'ultimo (Cass. sez. 1^ n. 45138 del 20/06/2014, Rv. 261131).
1.2. Anche le doglianze relative alla data del passaggio dei beni nella disponibilità degli eredi dell'indagato si presentano manifestamente infondate. Gli intestatari dei beni avevano infatti la qualità di eredi legittimi e, come correttamente osservato dal tribunale, i beni sarebbero entrati nella loro disponibilità indipendentemente dalla apertura della successione testamentaria, alla data della morte della Di IO DA.
2. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015