Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
Il giudice che abbia pronunciato una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un coimputato non ha necessariamente espresso valutazioni sulla responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo, sicché questi non diviene automaticamente incompatibile nel giudizio sugli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena; l'incompatibilità sussiste solo quando la sentenza di patteggiamento contenga una valutazione nei confronti dei coimputati non patteggianti che rappresenta una anticipazione di giudizio riscontrabile nella fattispecie concreta. (Nella specie la Corte ha rilevato come la precedente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a carico del concorrente, fosse stata redatta su modulo prestampato e come in essa non si rinvenisse alcuna espressione valutativa della responsabilità del coimputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2005, n. 14176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14176 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1862
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 000543/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC ER, N. IL 04/09/1971;
2) AT AM, N. IL 15/07/1970;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
VA VE e TO SA ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 9 luglio 2004 che ha confermato le condanne, rispettivamente, a tre ed a due anni di reclusione, loro inflitte dal Gup presso il Tribunale di Terni, in sede di rito abbreviato, per concorso nel delitto di cui all'art. 82 cpv c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, esclusa l'aggravante ex art. 80 contestata alla VA e concesse ad ambedue l'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, considerata prevalente rispetto alla recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale alle stesse contestata e ritenuta la continuazione. L'affermazione di responsabilità si è essenzialmente fondata sul tenore di talune conversazioni telefoniche ed ambientali dalle quali i giudici di merito hanno ritenuto di avere acquisito prova della responsabilità delle due imputate (delle quali hanno accertato lo stato di tossicodipendenza) per il delitto di spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente del tipo eroina.
Deducono le ricorrenti:
1) VA VE:
a) Violazione di legge, per non avere la Corte di merito adeguatamente interpretato gli elementi probatori acquisiti;
questi, se correttamente interpretati, avrebbero dovuto condurre ad una sentenza ampiamente assolutoria. La sentenza impugnata, inoltre, a parere della ricorrente sarebbe superficiale per non avere criticamente valutato i contenuti delle conversazioni intercettate. b) Violazione di legge, con riferimento agli artt. 62 bis e 132 c.p., per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per carenza di motivazione al riguardo.
2) TO SA, con separati motivi prodotti dai due difensori di fiducia:
a) Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 268 e 521 c.p.p.. Il motivo viene articolato sotto vari aspetti:
- per non essere stato dato alla difesa l'avviso di cui all'art. 268 c.p.p., comma 6, al fine di consentire l'esame degli atti e l'ascolto delle registrazioni;
il mancato rispetto della procedura prevista dalla norma citata determinerebbe, a giudizio della ricorrente, la nullità di tutte le intercettazioni, a prescindere dalla scelta del rito abbreviato;
- per non avere avuto la stessa difesa la possibilità, previa autorizzazione concessa dal Giudice, di esaminare le intercettazioni ambientali del 23.3.02 delle ore 15,28 e delle ore 18 per guasti del supporto magnetico che non avevano consentito l'ascolto; ciò avrebbe dovuto comportare, a giudizio della ricorrente, una dichiarazione d'inutilizzabilità di tali intercettazioni;
- per carenza di motivazione dei provvedimenti con i quali erano state autorizzate le operazioni di captazione presso impianti collocati presso la sala ascolto dei Carabinieri, in violazione di quanto dispone l'art. 268 c.p.p., comma 3;
b) Incompatibilità del Giudice di primo grado, ex art. 34 c.p.p., comma 2 bis, determinata dall'avere detto Giudice definito la posizione del coimputato AN GI con sentenza applicativa di pena patteggiata. Il AN, sostiene la ricorrente, coinvolto nella stessa vicenda processuale, ha scelto di definire anticipatamente la propria posizione ed ha chiesto un patteggiamento.
È stato, quindi, lo stesso Gup, dopo avere stralciato la posizione del AN ed avere fissato apposita udienza, ad applicare, con sentenza dell'8.5.03, la pena richiesta, con il consenso del PM. È evidente, a giudizio della ricorrente, che quel Giudice, avendo esercitato nel medesimo procedimento funzioni di Giudice per le indagini preliminari, emettendo anche una sentenza nei confronti di uno degli indagati, non avrebbe potuto tenere l'udienza preliminare, versando in condizione di incompatibilità. La rilevata incompatibilità costituirebbe, quindi, caso tipico di nullità assoluta rilevabile in ogni grado e stato del procedimento. Ove anche volesse configurarsi un'ipotesi di nullità relativa, essa sarebbe stata comunque tempestivamente eccepita con i motivi d'appello, avendone avuto la ricorrente conoscenza solo con il deposito della sentenza di primo grado.
c) Inosservanza e/o erronea applicazione di legge, con riferimento all'art. 521 c.p.p. per avere il Giudice di merito preso in considerazione, nel valutare la posizione della ricorrente, solo i contenuti di conversazioni intercettate non riportate nel capo d'imputazione. Solo in un secondo momento, e senza alcun collegamento con quanto in precedenza affermato, la sentenza impugnata ha indicato due degli episodi contestati, senza tuttavia illustrarne il contenuto nè spiegarne la rilevanza ai fini della decisione;
ciò avrebbe fatto venir meno la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
d) Carenza di motivazione circa l'interpretazione e la valenza delle conversazioni intercettate;
e) Carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena inflitta, anche attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Concludono le due ricorrenti chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Certamente infondato è il ricorso di VA VE. In realtà, quanto al primo dei motivi proposti, rileva la Corte che la sentenza impugnata ha adeguatamente e compiutamente motivato le ragioni del proprio dissenso, rispetto alle doglianze espresse dalla ricorrente nei motivi d'appello, con argomentazioni coerenti rispetto agli elementi probatori acquisiti. In particolare, la Corte di merito, richiamando la decisione del primo Giudice, ha ribadito come dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, organicamente ed unitariamente valutate, fosse agevole acquisire elementi inconfutabili di responsabilità a carico dell'imputata in ordine al delitto contestatole. La sentenza impugnata ha specificamente indicato le conversazioni più compromettenti, spesso accompagnate da attività di osservazione eseguite dalla P.G., che hanno registrato continue richieste di droga da parte di diversi soggetti;
tra tutte, significative ed incontestabili sono apparse quelle conversazioni nelle quali l'imputata, con linguaggio chiaro ed esplicito, ha sostenuto di avere venduto droga per un valore di alcuni milioni di lire. In sostanza, correttamente interpretando le risultanze probatorie, la Corte di merito, con motivazione coerente ed immune da vizi, ha ritenuto di avere acquisito prova certa che la VA, tossicodipendente, alimentava il proprio vizio rifornendo di droga altri tossicodipendenti. Le doglianze poste dalla ricorrente all'attenzione della Corte non inficiano in alcun modo l'apparato argomentativi della sentenza che, dunque, sul punto esaminato, non merita censura alcuna.
Analoghe considerazioni valgono quanto al secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito congruamente motivato le ragioni per le quali ha giudicato idonea e proporzionata ai fatti accertati ed alla personalità dell'imputata la pena inflitta dal primo Giudice. La stessa Corte, inoltre, ha adeguatamente dedotto anche in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, respinta in vista della gravità dei fatti, delle modalità esecutive degli stessi e della particolare capacità a delinquere manifestata dall'imputata. B) Infondato è, altresì, il ricorso proposto da TO SA. 1) Quanto al primo dei motivi, rileva la Corte;
- Che la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputata, peraltro non condizionato da richieste istruttorie integrative, ha attribuito al Giudice il potere di definire il processo allo stato degli atti, avendo quale punto di riferimento e di analisi tutto il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini e regolarmente depositato, e dunque legittimamente utilizzato dal Giudice di merito. D'altra parte, l'inosservanza della norma fissata nell'art. 268 c.p.p., comma 6, non è sanzionata a pena di nullità, ne' comporta l'inutilizzabilità delle intercettazioni, prevista solo per i casi specificati sub art. 271 c.p.p., tra i quali non rientra l'ipotesi di cui all'art. 268 c.p.p., comma 6; risulta, peraltro, che la difesa della ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Giudice, in sede di giudizio abbreviato, un termine per l'ascolto di tutte le intercettazioni riguardanti la propria assistita, di guisa può escludersi che, nel caso di specie, l'omessa notifica dell'avviso in questione abbia determinato concreta menomazione del diritto di difesa.
- Che l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali del 23.3.02, ore 15,20 ed ore 18, non potute esaminare alla difesa per guasti al supporto magnetico che non ne avevano consentito l'ascolto, non presenta interesse alcuno per l'imputata, posto che di tali conversazioni i giudici di merito non hanno tenuto conto ai fini della decisione.
- Che dell'asserita carenza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni ambientali e telefoniche la ricorrente non risulta essersi mai doluta in precedenza, ciò che determina la inammissibilità, sul punto, del ricorso;
peraltro, i provvedimenti contestati appaiono, sulla scorta di quanto dedotto nei motivi di ricorso presentati dall'avv. Carignani, sufficientemente motivati, l'uno, con un'autorizzazione che evidentemente si riporta alle ragioni esposte dalla p.g. a giustificazione della richiesta di utilizzo di impianti esterni all'ufficio di procura e che deve ritenersi da quelle integrata;
l'altro, con una situazione d'urgenza e con l'esigenza di evitare la dispersione di utili elementi probatori. 2) Ugualmente infondato è il secondo motivo. In tema di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., questa Corte ha, invero, avuto modo di sostenere che "il Giudice che abbia pronunciato una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un coimputato, non ha necessariamente espresso valutazioni sulla responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo, sicché questi non diviene automaticamente incompatibile nel giudizio sugli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena" l'incompatibilità, in realtà, sussiste solo se "la sentenza di patteggiamento contenga una valutazione nei confronti dei coimputati non patteggianti che rappresenta una anticipazione di giudizio riscontrabile nella fattispecie concreta" (Cass. n. 32424/2003). Nella fattispecie, in quella sede esaminata, non era stata riscontrata alcuna valutazione pregiudicante nei confronti del coimputato non patteggiante poiché la precedente sentenza, emessa ex art. 444 c.p.p. a carico del concorrente, redatta su modulo prestampato, non conteneva espressioni valutative della responsabilità del coimputato, ne' alcuna analisi critica dell'attività svolta dal PM a carico dei prevenuti. Fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente ricorso, nella quale, la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal dott. Magrini l'8.5.03 a carico di AN GI, pure redatta su modulo prestampato, presenta contenuti assolutamente generici e nessuna valutazione di merito ovvero analisi critica che possa in qualsiasi modo coinvolgere alcun coimputato.
In ogni caso, le S.U. hanno affermato che "l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del Giudice, non determina la nullità" del provvedimento adottato dal Giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
ne' ha incidenza sulla capacità del Giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa, pertanto, di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. a), ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del Giudice non astenutosi.
(Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che il difetto di capacità del Giudice di cui all'art. 178 c.p.p., lett. a), deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento). Ne discente la totale infondatezza del motivo proposto.
3) Del tutto inesistente è il vizio dedotto ex art. 521 c.p.p.. Secondo l'insegnamento di questa Corte, perché sussista mancanza di correlazione tra accusa e sentenza occorre che si verifichi una vera e propria trasformazione, innovazione, o sostituzione del fatto contestato al punto che questo risulti in sentenza completamente diverso rispetto a quello originariamente contestato, di guisa che ne derivi per la difesa un'effettiva menomazione. Occorre, cioè, che la fattispecie contestata sia modificata nei suoi elementi essenziali al punto che si determini incertezza sull'oggetto dell'imputazione che non abbia consentito all'imputato di proporre adeguate difese. Ipotesi che nel caso di specie non si è certo verificata, posto che oggetto della contestazione e delle successive sentenze di condanna è stata la continuata attività di acquisto e cessione di sostanza stupefacente posta in essere dalla TO che, con riferimento a tutti i fatti complessivamente accertati e contestati, si è ampiamente ed utilmente difesa.
4) Palesemente infondati sono gli altri motivi di ricorso, attinenti al merito della decisione. In realtà, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Corte territoriale, correttamente valutando le risultanze probatorie in atti, ha, con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi, indicato le ragioni per le quali è pervenuta alla decisione di confermare l'affermazione di responsabilità dell'imputata, rilevando come l'analisi del materiale probatorio acquisito, rappresentato dai contenuti delle conversazioni intercettate nonché dalle attività di osservazione condotte dalla P.G., indicasse l'odierna ricorrente come soggetto particolarmente attivo nelle attività di spaccio sia per la collaborazione che garantiva alla VA, che metteva a contatto coi i suoi fornitori, sia per l'autonoma attività di cessione che la stessa praticava, grazie alla quale si garantiva la disponibilità della droga per il proprio uso personale. Le doglianze poste dalla ricorrente all'attenzione della Corte non inficiano in alcun modo l'apparato argomentativo della sentenza che, dunque, anche sul punto esaminato, non merita censura alcuna.
Analoghe considerazioni valgono quanto al regime sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che anche su tali punti la sentenza impugnata ha correttamente ed adeguatamente spiegato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle osservazioni poste dalla ricorrente a sostegno dei motivi d'appello. I giudici di merito, in particolare, hanno rilevato che la pena inflitta doveva ritenersi correttamente rapportata ai fatti accertati ed alla personalità dell'imputata, mentre la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non poteva essere accolta in vista della gravità dei fatti, delle modalità esecutive degli stessi e della particolare capacità a delinquere manifestata dall'imputata.
Ambedue i ricorsi sono dunque, infondati e devono essere respinti, con la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006