Sentenza 1 giugno 1998
Massime • 1
La norma di cui all'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., che prevede come causa di inammissibilità la mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, costituisce principio di carattere generale, applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione per il quale è dettata. (Fattispecie, nella quale la Corte d'appello, dinanzi alla quale pendeva il procedimento per la celebrazione del giudizio di secondo grado, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di espulsione dal territorio dello Stato di uno straniero, condannato in primo grado per traffico di ingenti quantità di stupefacenti, in quanto analoga istanza era stata respinta con precedente suo provvedimento. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, aggiungendo che frattanto era anche sopravvenuta la legge 6 marzo 1998 n. 40, abolitrice dell'istituto dell'espulsione dello straniero a sua richiesta, per cui tale espulsione comunque non sarebbe stata praticabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/1998, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 1.06.1998
1.Dott. DE PASCALIS DARIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 3208
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 16459/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) HO JA n. il 28.03.1957
avverso ordinanza del 30.07.1997 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO CIANI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa il 27.3.1998 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di espulsione dal territorio dello Stato, presentata da HO JA, condannato in primo (rado e in attesa del giudizio di appello per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, in quanto analoga istanza era stata respinta con provvedimento del 20.8.1997, ostandovi il titolo del reato (traffico di ingente quantità di stupefacenti), e la nuova istanza non aveva addotto alcun motivo nuovo.
Propone ricorso il difensore dello Holous, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge, sul rilievo che la precedente ordinanza, che aveva rigettato la domanda, era da considerare nulla in quanto notificata senza la necessaria traduzione nella lingua dell'interessato, e osservando che la domanda di espulsione era riproponibile in qualsiasi momento, non essendo prevista dalla legge la causa di inammissibilità ravvisata dalla Corte di Milano. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6.3.1998 n.40, che ha abolito la espulsione dello straniero su istanza del medesimo. Il ricorso. in quanto manifestamente infondato. va dichiarato inammissibile.
Innanzitutto, non essendo stata proposto, avverso la precedente ordinanza del 20.8.1997, che aveva già respinto analoga istanza, alcun gravame, la stessa era ormai definitiva e, quindi. non era più deducibile alcun motivo di nullità della stessa.
In secondo luogo, anche se il provvedimento impugnato non è stato emesso dal giudice dell'esecuzione, ma dal giudice presso cui era pendente il procedimento, tuttavia è da ritenere che la norma di cui al primo comma dell'art.666 c.p.p., che prevede come causa di inammissibilità la mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sul medesimi elementi, sia sussumibile come principio di carattere generale in casi analoghi e sia comunque applicabile in via analogica anche al caso di specie. Ciò tanto più, una volta che la Corte di Milano ha fatto riferimento alla motivazione contenuta nell'ordinanza precedentemente emessa, in cui si dava atto della esistenza di una causa ostativa all'accoglimento della domanda, rappresentata dal titolo del reato. In terzo luogo, non va sottaciuto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6.3.1998 n.40, l'istituto della espulsione su richiesta dei cittadini stranieri è stato comunque abolito, per cui esso non sarebbe più praticabile.
Non può comunque accogliersi la richiesta del Procuratore Generale presso questa Corte, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. in quanto le doglianze proposte dal ricorrente erano essenzialmente attinenti a questioni di carattere procedurale e non riguardavano il merito dell'accoglibilità della richiesta.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1998