Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2014, n. 9323
CASS
Sentenza 28 gennaio 2014

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Massime1

La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 prima ipotesi (l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso) è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato - prima del giudizio - abbia integralmente riparato il danno mediante l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva risarcito i danni ad un veicolo e le lesioni al suo conducente cagionati a seguito della guida in stato di ebbrezza).

Commentario1

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    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2014, n. 9323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9323
Data del deposito : 28 gennaio 2014

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