Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/1999, n. 9954
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di nullità della citazione a giudizio dell'imputato, poiché il rapporto processuale non risulta validamente costituito, il giudice non può, ai sensi dell'art 143 disp.att. cod.proc.pen., procedere, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, alla rinnovazione di detta citazione. Invero, poiché la intervenuta nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, il giudice del dibattimento è tenuto a trasmettere gli atti al PM, con la conseguenza che l'imputato è nuovamente ammesso, ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la definizione del procedimento con applicazione di riti alternativi. (Fattispecie in cui, a seguito di nullità dell'ordinanza che dichiarava la contumacia per mancato rispetto dei termini di sospensione feriale, il pretore, invece di rimettere gli atti al PM per il nuovo decreto di citazione a giudizio, aveva provveduto direttamente alla citazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/1999, n. 9954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9954
    Data del deposito : 7 luglio 1999

    Testo completo