Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
In tema di nullità della citazione a giudizio dell'imputato, poiché il rapporto processuale non risulta validamente costituito, il giudice non può, ai sensi dell'art 143 disp.att. cod.proc.pen., procedere, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, alla rinnovazione di detta citazione. Invero, poiché la intervenuta nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, il giudice del dibattimento è tenuto a trasmettere gli atti al PM, con la conseguenza che l'imputato è nuovamente ammesso, ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la definizione del procedimento con applicazione di riti alternativi. (Fattispecie in cui, a seguito di nullità dell'ordinanza che dichiarava la contumacia per mancato rispetto dei termini di sospensione feriale, il pretore, invece di rimettere gli atti al PM per il nuovo decreto di citazione a giudizio, aveva provveduto direttamente alla citazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/1999, n. 9954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9954 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg. Udienza pubblica
Dr. Nicola MARVULLI Presidente del 7/7/99
1.Dr. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2 " Giuliana FERRUA " N. 1474
3 " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4 " Mario ROTELLA " N. 03271/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per DE AV, n. Trento il 18.1.54 avverso sentenza Corte Appello Trento 21.10.98 udita la relazione del consigliere dr. M. ROTELLA;
udita la richiesta del P. M., in persona del s.P.G., dr. V. VERDEROSA, che ha chiesto l'annullamento s.r., con trasmissione atti al p.m..
ritenuto
1 - DE AV è stato condannato dal Pretore di Trento il 24.9.98 a m.e di reclusione per art. 217, co. 1^ e 2^ RD 267/1942 (tenuta irregolare ed incompleta dei registri, nel triennio antecedente il fallimento dichiarato il 12.10.92). La Corte d'Appello, confermando la condanna, ha preliminarmente respinto eccezione di nullità di ordinanza dibattimentale e della sentenza del pretore, in relazione al fatto che, dopo precedente sentenza emessa dalla stessa Corte in data 21.11.97, con la quale gli atti erano stati rimessi al Pretore per la rinnovazione del giudizio (per nullità dell'ordinanza che dichiarava la contumacia, in relazione al mancato rispetto dei termini di sospensione feriale), questi provvedeva direttamente alla citazione, mentre avrebbe a sua volta dovuto rimettere gli atti al PM per il rinnovo del decreto, esso stesso nullo, con conseguente nuova possibilità per l'imputato di chiedere il giudizio abbreviato.
Con il ricorso si denuncia inosservanza art. 178, lett.c e 179 C in relazione all'ordinanza emessa nel dibattimento pretorile, con cui si respinge l'eccezione di nullità dello stesso decreto di citazione del 1^ giudizio annullato e della conseguente citazione disposta dal pretore, riproponendo la stessa questione e sottolineando che il giudice può provvedere direttamente al rinnovo della citazione, solo quando è costituito il rapporto processuale, dovendo diversamente rinviare gli atti al p.m. (cass., sez. III, 22.3.1996 rectius 6.5.96, PM in proc. Paniconi).
2 - Il ricorso è fondato. Il principio in forza del quale si sostiene la nullità della citazione rinnovata dai pretore, è stato già affermato da S.U. 19193 (P.M. in proc. Garonzi), in relazione ai limiti di applicabilità dell'art. 143 disp. att. CPP nel procedimento pretorile, e ribadito incidentalmente da S.U. 8195 (P.M. in proc. Cirulli), proprio per il riconoscimento delle facoltà dell'imputato relative ai procedimenti speciali.
Pertanto nel caso in cui, come nella specie, gli atti del processo di primo grado sono nulli, perché nulla la citazione dell'imputato e conseguentemente nulla l'ordinanza contumaciale, e dunque non validamente costituito il rapporto processuale, si deve applicare il disposto dell'art. 185/3 CPP, e cioè trasmettere gli atti al P.M., per la rinnovazione del decreto.
p. q. m.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e quella del Pretore di Trento in data 28.4.98 e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Così deciso in Roma, il 7 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999