Sentenza 27 maggio 2002
Massime • 3
In tema di risarcimento del danno derivante da reato, è nel potere del giudice civile utilizzare quali fonti esclusive di prova quelle raccolte nel corrispondente giudizio penale, anche se conclusosi con sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia.
La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma dell'art. 162, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, pur nella sua eventuale illegibilità, la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un'indicazione nominativa contenuta nell'atto ( nella specie, la S.C. ha ritenuto non inficiata da nullità la sentenza di appello in quanto era stato possibile individuare l'estensore dall'indicazione del relatore nell'intestazione della decisione con sigla dello stesso in tutte le pagine, stante la presunzione di identità tra questi e l'estensore del provvedimento).
Adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami "per relationem" alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico - giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento impugnato che le censure proposte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2002, n. 7713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7713 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CHIABRERA
115, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MANCHISI, che lo difende,
giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CAVI ITALIA SPA, quale incorporante per fusione la CAVI LATINA SPA,
già FULGORCAVISPA, con sede in Latina, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Vittorio
DAPELO, elettivamente domiciliata in ROMA VLE G. CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE LUCA, difesa dall'avvocato IGNAZIO
BALSAMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2308/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione
3^ Civile, emessa il 28/06/99 e depositata il 15/07/99 (R.G. 375/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/12/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Michele MANCHISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 7.6.78 la soc. Fulgorcavi, oggi soc. Cavi Italia, conveniva dinanzi il Tribunale di Latina OL
PA assumendo di avere ottenuto dal Presidente del Tribunale
sequestro conservativo, di cui chiedeva la convalida, dei beni mobili ed immobili sino a concorrenza di 150 milioni, di avere trascritto tale sequestro in data 25.5.78 su immobili del OL e di avere richiesto detto provvedimento per una truffa subita ad opera dello stesso OL. Radicatosi il contraddittorio, il OL chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso di causa interveniva AU
NN, coniuge del OL, rivendicando la comproprietà (50%) di uno degli immobili sequestrati.
La medesima parte istante con successiva citazione del 18.2.89
conveniva dinanzi lo stesso Tribunale il OL chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 120.730.346, oltre rivalutazione ed interessi. Riuniti i giudizi.
Con sentenza del 2.7.96 il Tribunale condannava il OL a corrispondere alla soc. Cavi Italia la somma rivalutata di lire
878.000.000, oltre interessi, convalidando il sequestro sugli immobili sino alla concorrenza di 150 milioni ad eccezione della quota del 50%, spettante alla AU sull'immobile come in atti descritto.
A seguito di impugnazione del OL, la Corte di Appello di
Roma con sentenza del 15.7.99 rigettava il gravame condannando il
OL alle spese.
Motivava, tra l'altro, la CORTE che correttamente il primo giudice aveva rilevato che, nella specie, era venuto meno il vincolo di connessione tra azione penale ed azione civile con il conseguente impedimento per il giudice penale di pronunciarsi sulla responsabilità civile. Conseguentemente il Tribunale aveva correttamente ritenuto che a fronte della pronuncia di improcedibilità dell'azione penale a carico anche del OL, il giudizio civile n. 1017/78 neppure sospeso non si fosse estinto. La
Corte riteneva, ancora, che l'utilizzazione delle prove raccolte in sede penale costituisse base del convincimento del giudice civile,
onde l'ammissibilità delle stesse anche ai fini della quantificazione del danno.
La Corte, da ultimo, riteneva che il comportamento del OL,
che non si era reso nullatenente, non costituisse valido motivo per non convalidare il sequestro conservativo trattandosi di scelta del tutto libera del debitore.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
OL affidandolo a cinque motivi sostenuti da memoria.
Ha resistito con controricorso la soc. Cavi Italia che ha presentato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di impugnazione il OL, denunziata la violazione dell'art. 132 n. 5 Cpc deduce la nullità della sentenza della Corte di Appello per essere la firma del consigliere estensore illeggibile ed indecifrabile in quanto costituita da un tratto grafico che non consente la individuazione del sottoscrittore.
La doglianza non ha fondamento.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte
(7928/00) la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice costituente requisito della sua esistenza giuridica ex art. 162, 2^
comma cpc, deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa, quindi, svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva pur nella sua eventuale illeggibilità la quale non inficia la inidoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con una indicazione nominativa contenuta nell'atto.
Esaminando la sentenza della Corte di Appello si evince come dal complesso dell'atto sia possibile identificare l'estensore risultando indicato il relatore nella intestazione della decisione con sigla dello stesso in tutte le pagine, stante, altresì, la presunzione di identità tra relatore ed estensore del provvedimento (cfr. Cass.
6456/96). Tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura del ricorrente.
Con il secondo mezzo di annullamento il OL censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 cpc. In
particolare, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia motivato per "relationem" richiamando la sentenza del Tribunale in modo acritico senza fornire un suo iter argomentativo.
Si osserva in contrario che la giurisprudenza di legittimità
(5612/98, 985/00) è costante nell'affermare che adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami "per relationem" alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico-giuridiche, purché dia conto di avere valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte.
In concreto, la sentenza della Corte distrettuale non solo non motiva "per relationem" ma esamina ogni censura con autonoma argomentazione. In effetti, i secondi giudici, dopo avere evidenziato ed esaminato i motivi di impugnazione, hanno confermato la sentenza del Tribunale mediante la specifica critica dei motivi stessi dandone puntuale risposta.
Con il terzo motivo di ricorso il OL, denunziata la violazione dell'art. 24 cpp vecchio rito e 75 cpp nuovo testo,
nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento,
rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la
Corte di Appello abbia trascurato di considerare che la proposizione dell'azione civile nel processo penale avrebbe causato la impossibilità di riproporre l'azione civile nel processo civile dopo la dichiarazione di amnistia. In altri termini, il trasferimento dell'azione civile in sede penale importerebbe la rinuncia al giudizio civile che non potrebbe avere riviviscenza.
La censura è priva di fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (189/01) il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale va considerato non già un fatto che estingue il primo quanto un fatto che ne impedisce il proseguimento perché non possono pendere dinanzi a giudici diversi più processi per la stessa causa.
Tuttavia, la prosecuzione del processo civile con la pronunzia di merito sulla domanda non è contraria a diritto una volta che il processo penale si è chiuso senza che sia stata resa una decisione di merito dell'azione civile.
Nella specie, la Corte di Appello ha correttamente rilevato che in caso di costituzione di parte civile avvenuta nella vigenza del vecchio cpp continua ad applicarsi la norma dell'art. 24 di detto codice in forza della quale dal trasferimento dell'azione civile in sede penale deriva solo un temporaneo ostacolo all'esercizio della giurisdizione civile che può proseguire in caso intervenga sentenza di amnistia nella sede penale e ciò anche nel caso in cui tale sentenza sia emessa nella vigenza del nuovo cpp. Tale normativa,
peraltro, non opera solo in caso di sospensione del processo civile dal momento che ciò che rileva è il venir meno del vincolo di connessione tra azione civile ed azione penale il che avviene proprio nel caso di estinzione del reato per applicazione di amnistia, come
è accaduto in concreto - con la sentenza emessa in data 12.4.85.
Pertanto, ritualmente e con appagante motivazione i giudici di seconde cure hanno respinto la eccezione di estinzione dal momento che anteriormente a tale declaratoria si era verificata una delle ipotesi che determinando il venir meno del vincolo di connessione tra azione penale ed azione civile aveva impedito al giudice penale di pronunciarsi sulla responsabilità civile per effetto della estinzione del reato per amnistia.
Con il quarto mezzo di impugnazione il OL, denunziata la violazione dell'art. 115 cpc, degli artt. 2697 e 2698 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento,
rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la
Corte di Appello abbia trascurato di motivare sul punto relativo alla utilizzazione, quali fonti di convincimento, della sentenza penale e degli atti della relativa istruttoria.
Si osserva in contrario che la sentenza impugnata ha desunto gli elementi di prova dalle risultanze del giudizio penale dandone congrua e razionale motivazione, quanto precede nell'ambito dei poteri del giudice civile di utilizzare quali fonti esclusive di prova quelle raccolte nell'ambito del giudizio penale anche se conclusosi con sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto in amnistia.
Con il quinto mezzo di impugnazione il OL,
denunziata la violazione dell'art. 112 cpc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente non accolto istanze istruttorie rilevanti ai fini della decisione. In particolare, il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione sul "quantum" del danno.
La censura è priva di fondamento.
Nella motivazione della sentenza impugnata si evince che i giudici di appello hanno correttamente tratto il loro convincimento sulla esistenza del danno dalla consulenza tecnica, mentre non può
non rilevarsi che con riferimento alle istanze istruttorie non ammesse non vi sono in ricorso i relativi capitoli di prova il che rende inammissibile la censura sul punto non essendosi osservato il principio di autosufficienza del ricorso (Cfr. Cass. 5876/00).
Conclusivamente, va disatteso anche il quinto mezzo e con esso l'intero ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte 3^ sezione Civile rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 369.730 (Euro 190,95) e degli onorari che liquida in lire
10.000.000 (dieci milioni) (Euro 5.164,57).
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2002