Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2002, n. 7713
CASS
Sentenza 27 maggio 2002

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In tema di risarcimento del danno derivante da reato, è nel potere del giudice civile utilizzare quali fonti esclusive di prova quelle raccolte nel corrispondente giudizio penale, anche se conclusosi con sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia.

La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma dell'art. 162, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, pur nella sua eventuale illegibilità, la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un'indicazione nominativa contenuta nell'atto ( nella specie, la S.C. ha ritenuto non inficiata da nullità la sentenza di appello in quanto era stato possibile individuare l'estensore dall'indicazione del relatore nell'intestazione della decisione con sigla dello stesso in tutte le pagine, stante la presunzione di identità tra questi e l'estensore del provvedimento).

Adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami "per relationem" alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico - giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento impugnato che le censure proposte.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2002, n. 7713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7713
Data del deposito : 27 maggio 2002

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