Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 2
Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'art. 112 cod. proc. civ., a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; in tal caso, infatti, deducendosi un "error in procedendo", la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il Potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali, e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dalle finalità perseguite dalla parte, e principalmente dalla valutazione della domanda nel suo complesso, effettuata anche attraverso l'esame della documentazione allegata all'atto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10314 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ETTORE RIO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 258/98 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/11/98 - R.G.N. 263/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato PANUCCIO;
udito l'Avvocato ZAPPACOSTA per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 6 luglio 1995 il OR di Reggio Calabria, a seguito di parere medico l'ufficio, dichiarò che le infermità da cui AN ME era affetto (malattia artrosica con discopatia cervicale e lombosacrale ed ulcera gastroduodenale) costituivano malattia professionale, e condannò l'ENTE FERROVIE DELLO STATO al pagamento della rendita.
Con sentenza del 5 novembre 199 8, il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto l'appello proposto dalla società. Il Tribunale richiama preliminarmente la differenza fra infermità dipendente da causa di servizio ed infermità di natura professionale: la prima è fondata sul rapporto causale con l'attività svolta, la seconda trae origine esclusiva o prevalente dal lavoro.
Rilevando che il ME aveva chiesto specificamente il riconoscimento della dipendenza delle sue infermità da causa di servizio, il Tribunale ritiene che la decisione pronunciata dal OR non poteva essere sostituita con quella inizialmente richiesta, poiché ciò avrebbe richiesto un appello incidentale. D'altra parte, per la natura multifattoriale delle infermità rilevate, il riconoscimento della natura professionale della malattia avrebbe reso necessario accertare nell'ambiente di lavoro l'esistenza d'un agente patogeno specifico: e, poiché, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, le patologie in controversia non colpiscono la categoria dei Tecnici, cui il ME apparteneva, il fatto era da escludere. In assenza delle condizioni di legge, la dichiarazione della natura professionale delle malattie non poteva essere pertanto pronunciata.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre AN ME, percorrendo le linee di tre motivi;
la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360,nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la domanda giudiziale deve essere letta anche attraverso la documentazione allegata;
e nel caso in esame, avendo il ricorrente allegato il riconoscimento amministrativo della dipendenza delle infermità da causa di servizio, ed essendo pertanto evidente la mancanza d'un suo interesse alla dichiarazione giudiziale di questa dipendenza, la sua richiesta di riconoscimento della dipendenza delle infermità da "causa di lavoro" doveva essere interpretata adeguatamente come domanda di riconoscimento della natura professionale delle predette infermità.
Avendo conseguito in primo grado il riconoscimento di quanto chiesto, egli non aveva legittimazione ad impugnare la sentenza;
ne', per ottenerne conferma, l'impugnazione era comunque necessaria. Il motivo è fondato. L'interpretazione della domanda è una funzione del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della motivazione (Cass. 2 ottobre 1999 n. 10948). E tuttavia questo principio non è applicabile, quando si assume che l'interpretazione abbia dato luogo ad un vizio riconducibile nell'ambito dell'art. 112 cod. proc. civ., a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. In tale ipotesi, deducendosi un vizio in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali, e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. 5 giugno 1990 n. 5383, 18 febbraio 1993 n. 1988). In questa attività di interpretazione della domanda, il giudice, non condizionato dalle formali parole utilizzate, deve tener conto del contenuto effettivo dell'atto (Cass. 10 maggio 2000 n. 5943), della situazione dedotta in causa (Sez. Un. 21 febbraio 2000 n. 27), delle finalità che la parte intende perseguire (Cass. 29 settembre 1995 n. 10272) e della sua effettiva volontà, deducibile anche per implicito (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2142). In applicazione d'un fondamentale principio logico (la volontà, che è alla base dell'atto, è inscritta in ogni parte dell'atto stesso:
ogni parte è in tal modo necessaria alla ricostruzione della volontà) oltre che giuridico (in base gli artt 13 63 e 13 62, secondo comma, cod. civ. - ritenuti applicabili anche nell'interpretazione della domanda giudiziale: Cass. 27 gennaio 1999 n. 719 - è necessaria la valutazione dell'atto nel suo complesso e del comportamento complessivo), è poi determinante la valutazione della domanda nel suo complesso. In questo quadro, la documentazione allegata all'atto ed espressamente richiamata nel relativo testo, essendo parte integrante della domanda, contribuisce a determinarne il contenuto ed è strumento per la relativa interpretazione. Questo contributo diventa necessario ove l'ambiguità di alcune espressioni, determinanti per il contenuto, suscitino nello stesso giudice di merito qualche perplessità.
Ciò, nel caso in esame. Con l'atto introduttivo il ME aveva chiesto che si dichiarasse che la patologia da cui egli era affetto era stata "causata dal lavoro e/o servizio svolto dal ricorrente" ed aveva determinato "un'invalidità permanente valutata nella misura del 25% - 26%", e si condannasse l'ENTE "al pagamento della rendita per inabilità permanente"; ed aveva allegato al ricorso l'atto con cui lo stesso ENTE aveva riconosciuto la dipendenza della patologia da causa di servizio. Per esigenza di completezza è da aggiungere che anche nel fascicolo di parte (dell'ENTE) si segnalava il pregresso riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio.
Questi elementi, ed in particolare la documentazione allegata (nonché il riferimento ad una specifica percentuale di invalidità ed ad una rendita), erano idonei a consentire di ritenere che con il ricorso il ME intendesse chiedere proprio il riconoscimento della rendita per malattia professionale (interpretazione data dal OR).
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione ed errata applicazione dell'art. 346 cod. proc. civ.,
il ricorrente sostiene che, poiché la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. aveva proposto appello solo in quanto la sentenza pretornile aveva riconosciuto la malattia professionale su una domanda di dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il Tribunale aveva deciso su una materia non oggetto dell'appello, e che avrebbe richiesto autonoma incidentale impugnazione.
Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. erronea illogica e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la natura professionale delle infermità era stata accertata dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado. Negando la validità di questa affermazione, il Tribunale non aveva specificato in base a quali conoscenze era da escludere con certezza l'esistenza dello specifico agente patogeno;
ne' aveva tenuto presente che il ME svolgeva il proprio lavoro di operaio in condizioni tali da legittimare l'insorgere d'una malattia professionale;
ed aveva ritenuto di dedurre questa esclusione da un dato statistico, senza tener presente la necessità di considerare le condizioni specifiche del lavoratore.
È da premettere che questi motivi hanno per oggetto una ragione della decisione (l'inesistenza della malattia professionale), che, essendo logicamente autonoma dalla prima ragione (la decisione pretorile ultra petita), è autosufficiente giustificazione della sentenza. Questa autosufficienza esclude che l'accoglimento del primo motivo assorba la necessità di esaminare gli altri.
Poiché con l'impugnazione la società aveva specificamente e diffusamente contestato anche il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che le infermità accertate "non sono riconducibili a malattia professionale", il secondo motivo è infondato.
Fondato è il terzo motivo. È da premettere che la decisione deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario, attraverso un rapporto che escluda ogni alternativa decisione: solo questa necessità giustifica la sentenza. E la motivazione, quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione, è la descrizione di questa necessità, nel suo aspetto positivo (come esistenza della necessità, attraverso gli elementi interni al percorso della giudicante logica), e nel suo aspetto negativo (come assenza d'ogni alternativa necessità), costituito dall'adeguata critica che escluda la rilevanza degli elementi esterni (al predetto percorso), di natura materiale (ad esempio, i fatti posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (ad esempio, la critica al predetto parere) o processuale (i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione (Cass. 23 febbraio 2002 n. 2656). Nel caso in esame, da un canto il giudice di merito, non avendo dato alcun conto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, non ha indicato la ragione che lo ha condotto a non condividere il relativo parere.
Nè tale ragione è il riferimento alla necessità della presenza degli agenti patogeni ed all'esclusione della categoria dei Tecnici dalla patologia lamentata, in quanto la sentenza non indica sia gli argomenti ritenuti nella consulenza tecnica d'ufficio per affermare la natura professionale dell'infermità, e sia la ragione della loro insufficienza, ritenuta dalla logica del giudicante. D'altro canto, il giudice di merito non indica in alcun modo le ragioni che consentirebbero di escludere che l'agente patogeno possa incidere sui dipendenti della categoria dei "Tecnici"; ne' le ragioni che escludono la necessità di considerare personali condizioni (fisiologiche o patologiche), che potrebbero dare un differenziato contributo, consentendo di riconoscere il rapporto concausale del lavoro nella determinazione dell'infermità.
Il ricorso deve essere accolto. E, con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che, applicando gli indicati principi, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002