Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I . /2 Z 4 N 4 A / - T R 6 0 1 7 77 /04 T 2 B U S . . B I R I . L REPUBBLICA ITALIANA G L P R E . A T D R . B L OME EL POPOLO ITALIANO E A A D T A D I I LA CORTE UP ENA I CASSAZIONE 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N S A A SEZIONE QUINTA CIVILE E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 00037/01 Dott. Saccucci Bruno Dott. Di Nubila Vincenzo Consigliere Dott. Fico Nino Consigliere 3417 Cron. Dott. Marigliano Eugenia Consigliere Rep. Ud. 22/09/2003 Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 73081 sul ricorso proposto da: ec 13505 L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona 1 del Ministro in carica, rappresentata e difesa e presso la dall'Avvocatura Generale dello Stato, sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliata;
ricorrente
contro
CASATUR S.r.l.; SISET S.p.a.; FM Società finanziaria e srl;
ROGNONI Società Editrice di Sviluppo S.p.A.; Padana SEP S.p.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
controricorrenti ed intimate 2039 1 avverso la sentenza n. 1529/99 pronunciata dalla Corte Sez. I Civ., depositata il 2 di Appello di Venezia, novembre 1999 e non notificata. causa svolta nella pubblica Udita la relazione della udienza del 22/09/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Enzo Pittori che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. Carlo Albini udito, per le controricorrenti, (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il inP.M., persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per il Generale Dott. Marco Pivetti, rigetto del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 1997, la Casatur S.r.l., la Rognoni S.r.l., la Siset S.p.A., la e di Sviluppo S.p.A. e la FM Società Finanziaria S.E.P. S.p.A., convenivano in Società Editrice Padana Tribunale di Venezia, giudizio, davanti al 1'Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendo la restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre e agli interessi dalla data del alla rivalutazione Sostenevano infatti l'illegittimità pagamento al saldo. contrasto con la Direttiva di detta tassa poiché in 2 Comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE. Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 29 ottobre 1998, ritenendo che le società attrici fossero parzialmente decadute dal diritto al rimborso rifondere somma di la condannava l'Amministrazione a lire 15.000.000 in favore della diCasatur, lire 15.000.000 in favore della Rognoni, di lire 29.000.000 in favore della Siset, di lire 66.500.000 in favore della FM e di lire 59.000.000 in favore della S.E.P., oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Rigettava le domande nel resto. Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero delle Finanze, deducendo l'inammissibilità della per mancato rispetto del termine di domanda il decadenza ai sensi dell'art. 13 DPR 641/72 e la mancata applicazione del regime degli interessi dettato dalla legge 29/1961. Le società appellate resistevano al gravame e presentavano appello incidentale in ordine al mancato integrale accoglimento delle richieste di rimborso. con sentenza 1529/99 La Corte di Appello di Venezia, 1999, condannava l'appellante depositata il 2 novembre principale a rimborsare alle società appellate le somme già loro rispettivamente riconosciute spettanti nella sentenza impugnata, con gli interessi ex lege 29/61 e 3 successive modificazioni. Contro detta sentenza l'Amministrazione ricorreva per cassazione con un unico motivo. Resistevano con controricorso le società Casatur S.r.l.; Siset S.p.A. e FF S.p.A. (incorporante FM Società Finanziaria e di Sviluppo S.p.A.) 2. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo del ricorso l'Amministrazione ha denunciato "Ius superveniens: applicazione dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). Art. 360, n. 3 c.p.c.). Il Ministero deduce l'operatività dello ius superveniens introdotto dall'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 48, nel quale la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata in lire 500.000 per ogni tipo di società, ed altra tassa, variabile secondo il tipo di società, è stabilita per l'iscrizione di altri atti sociali. Nel comma terzo dello stesso articolo si dispone anche che sulle somme interessi tasso rimborsare dovuti gli al siano da legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi al tasso del 2,50 % con decorrenza dalla 4 data della domanda di rimborso. dell'Amministrazione, pertanto, dall'importo A parere a ciascuna società riconosciuto a titolo di rimborso andrebbero dedotti l'importo della tassa di iscrizione (lire 500.000 costitutivo per ciascuna) e dell'atto l'importo della tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali (lire 400.000 all'anno per ciascuna S.r.l. e lire 750.000 all'anno per ciascuna S.p.A.). Su detta somma spetterebbero interessi di mora a decorrere dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50% con esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici. Il ricorso è infondato. Al riguardo principio ormai pacifico che in tema di tassa d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la legge n. 448 del 1998 che ha fissato misure tale tassa e di quella di di nuove mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza per gli anni pregressi - è conforme alla Direttiva CE n. 335.69 limitatamente al primo anno (ovvero anno d'iscrizione della società nel registro), in quanto la tassa in questione è prevista a reso. Permane, invece, il fronte di servizio un contrasto con la menzionata direttiva quanto alla 5 tassa forfettariamente stabilita per gli anni successivi o di mantenimento, sicché tale normativa va disapplicata, con diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo (ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 Cass. 28 n. 7207 nonché la recente sentenza novembre 2001 n. 15081, della C. Giust. CE 10.09.2002 in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99). è Ministero pertanto ricorrente La richiesta del nesso il illegittima, cheatteso non c'è alcun fra la tassa come dovuta per la sola costo del servizio e esistenza in vita della società (ex plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7207 cit.). D'altro canto, dalla sentenza si evince che la tassa di iscrizione inerisce a periodi precedenti a quelli che ne occupano e per i quali è intervenuta la decadenza. Inammissibile la censura sugli interessi determinati come richiesti nell'appello incidentale ed, in ogni caso, si rileva che è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario una norma nazionale che prevede sulle somme rimborsare da per che 10 Stato abbia riscossi tasse tributi e indebitamente, in base a norma contrastante con la 6 un tasso di interesse diverso e norma comunitaria, a vigente per i rimborsi minore rispetto quello derivanti da altre cause di indebita percezione (cfr. sentenza C. Giust. 10.09.2002, in CE recente C. e 222/99, cit.; ex riuniti 216/99 procedimenti plurimis, Cass. 12 maggio 2003 n. 7236). La Corte, pertanto, rigetta il ricorso. ricorrente pagamento a favore delle al Condanna la resistenti delle spese del presente giudizio determinate nella misura di euro 750,00 (settecentocinquanta), di cui euro 700,00 (settecento) per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono determinate in € 750,00 di cui € 700,00 (settecentocinquanta/00), (settecento/00) per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2003. Il Presidente Il Relatore ed estensore Bruno Sact ت Giuseppe Marinucci مستند Ми IL CANCELLIERE DEPOSITATO IN CANCELLERIA dett. Lubi Riitano oggi, 30 GEN. 2004 IL CANCELLIERE C1 dott Luigi Riitano