Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 1
Non è configurabile la nullità di cui all'art. 178 lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il pubblico ministero, che partecipa all'udienza camerale, non concluda su tutte le questioni, atteso che l'obbligo di partecipazione al procedimento non implica che il PM debba svolgere le sue conclusioni su tutte le questioni prospettate in relazione alle possibili statuizioni del giudice.
Commentario • 1
- 1. Il rito cartolare nel giudizio penale d’appelloAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 23594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23594 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 10/05/2001
1. " SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. " DE DO IU " N. 3462
3. " RIGGIO AN " REGISTRO GENERALE
4. " GIORDANO UM " N. 047787/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM IN nato il [...]
avverso l'ordinanza emessa il 3 ottobre 2000 dal tribunale di sorveglianza di Bari. Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO SANTACROCE Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. AN VIGLIETTA che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1^. Con ordinanza del 3 ottobre 2000, il tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'istanza di differimento di esecuzione della pena proposta da AM IN, sul rilievo che il quadro clinico del detenuto - condannato in via definitiva all'ergastolo per delitti gravissimi - si era stabilmente assestato su specifiche patologie di natura psichiatrica che non rendevano necessaria alcuna ulteriore perizia;
che era pacifico che le patologie lamentate erano insorte circa un anno dopo l'inizio della custodia cautelare in carcere per i delitti in espiazione;
che le patologie di cui era affetto ("disturbo depressivo maggiore grave- sindrome depressiva ansiosa endoreattiva") erano di natura puramente psichiatrica e come tali escluse dall'ambito di applicazione dell'istituto del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 147 c.p.; che le conseguenze fisiche della patologia psichiatrica rilevata (insonnia, anoressia, tremore, ecc.) non erano tali da costituire periculum quoad vitam ed erano in ogni caso curabili e controllabili in strutture apposite e specializzate interne al circuito carcerario.
Ricorre per cassazione l'Amato, deducendo: a) inosservanza di norme processuali a pena di nullità, non essendo stata data possibilità al procuratore generale e al suo difensore di esprimersi sul merito dell'istanza, avendo avuto l'udienza camerale del 3 ottobre 2000 come oggetto solo la questione preliminare in ordine al conferimento dell'incarico peritale;
b) manifesta illogicità della motivazione, avendo il tribunale ritenuto superfluo disporre una perizia diretta ad accertare le sue condizioni di salute, nonostante che essa fosse necessaria per verificare se la patologia psichica di cui è affetto si ripercuotesse o meno sulle sue condizioni fisiche, determinando la "grave infermità fisica" richiesta dall'art. 147 c.p. ai fini del differimento dell'esecuzione della pena;
c) mancanza di motivazione in ordine al diniego della richiesta perizia, in quanto le patologie di cui è affetto non sono certamente tali da costituire un periculum quoad vitam, requisito che non costituisce peraltro presupposto indefettibile per il differimento facoltativo della pena, ma sono tuttavia in grado di sfociare in una grave infermità fisica.
2^. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente si osserva, con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, che l'art. 666 comma 4 c.p.p., il quale regola il procedimento di esecuzione (alla cui disciplina fa rinvio l'art. 678 dello stesso codice in materia di sorveglianza), dispone che "l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero".
Nel caso in esame, si legge nel verbale dell'udienza camerale del 3 ottobre 2000 che "preliminarmente i difensori depositano documentazione medica. Preliminarmente il PG chiede l'acquisizione delle sentenze di 1^ e 2^ grado del processo 'Cartagine' nonché chiede di procedere a perizia al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle patologie... anche alla luce della documentazione sanitaria depositata in data odierna. I difensori si associano. Il tribunale di sorveglianza riserva la decisione".
All'udienza del 3 ottobre 2000 - lamenta il ricorrente - non sarebbe stato soggetto al contraddittorio l'intero thema decidendum, essendo mancata una discussione sul merito dell'istanza proposta di differimento dell'esecuzione della pena ed essendo state avanzate soltanto istanze istruttorie relative alla necessità del conferimento di un incarico peritale medico-legale, sia da parte della difesa che da parte del pubblico ministero. La decisione del tribunale, anziché articolarsi in due decisioni distinte (una sulle istanze istruttorie dedotte e l'altra sul merito dell'istanza introduttiva), ha investito congiuntamente sia le istanze istruttorie che il merito della richiesta di differimento dell'esecuzione della pena, violando così le regole dirette a garantire la realizzazione piena del contraddittorio.
Sennonché, contrariamente a quanto viene fatto rilevare nell'atto di ricorso, questo modo di procedere (cioè l'avere il tribunale "riservato" la decisione, comprensiva anche dell'esito finale del giudizio) appare in linea con la natura e i caratteri peculiari del procedimento in camera di consiglio, delineato nelle sue linee fondamentali dall'art. 127 c.p.p. Ed invero, il rinvio a questo articolo con la formula "secondo le forme previste" o con altre equivalenti riguarda sì le regole di svolgimento dell'udienza camerate, ma non implica la ricezione completa del modello procedimentale del processo di cognizione, con le cadenze proprie di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 1^, 27 aprile 1995, n. 2510, Esposito;
Id., Sez. 6^, 28 aprile 1995, n. 1626, La Vigna;
Id., Sez. 1^, 17 maggio 2000, n. 3630, Bogdan). L'art. 666 consente al giudice dell'esecuzione (o della sorveglianza) di poter "chiedere tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno" e "se occorre" di "assumere prove", nel rispetto della regola della pienezza e della effettività del contraddittorio (comma 5), precisando che in esso "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sui procedimenti in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione" (comma 6, ultima parte).
È ovvio, pertanto, che, come non possono mutuarsi nella procedura camerale le varie scansioni procedimentali segnate, quanto al dibattimento, dai disposti normativi che articolano le varie attività giudiziali - restandovi priva di rilevanza ordinamentale e temporale, specificamente, la nozione di "preliminarità" riferita alle questioni, deduzioni, richieste o attività processuali (v. l'art. 491 c.p.p.) e ciò in omaggio alla struttura scarsamente formale di detta procedura (Cass., Sez. 1^, n. 2510/95, cit.) - così non è dato di invocare nel procedimento disciplinato dall'art. 127 c.p.p. l'operatività della disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento, diverse essendo la struttura e la finalità della procedura camerale da quelle del dibattimento. Alla stregua degli esposti rilievi, nessuna attendibilità può attribuirsi all'osservazione del ricorrente, per cui, nel caso di specie, ne' il procuratore generale ne' il difensore sarebbero stati "... messi nelle condizioni di poter interloquire sull'oggetto del procedimento...". È vero, invece, che tale condizione si sia pienamente verificata, essendovi stata da parte del PM la richiesta volta ad ottenere lo svolgimento di un'ulteriore istruttoria mediante l'acquisizione di alcune sentenze e di una perizia medico-legale, ed essendovi sicuramente stata da parte del difensore del condannato, mediante la condotta concludente consistita nella produzione di documentazione medica e nell'espressa adesione verbale alle richieste del PG, l'insistenza sostanziale e formate nel differimento dell'esecuzione della pena, che era oggetto della specifica istanza del condannato, costituente l'atto propulsivo della procedura camerale intrapresa. È perciò insostenibile l'assunto che il difensore dell'interessato non abbia potuto esprimere le proprie conclusioni vertenti sull'accoglimento dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena mentre non rileva che il PG abbia solo espresso il proprio parere sull'opportunità dell'istruttoria anche da lui proposta, senza concludere circa l'accoglimento dell'istanza del condannato, essendo noto che non si verifica, in casi del genere, la nullità ex art. 178 lett. b) c.p.p. neppure riguardo alla sentenza resa in esito al dibattimento, dato che l'obbligo del PM di partecipare al procedimento non implica che l'organo dell'accusa debba svolgere le sue conclusioni o richieste su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2^, 17 gennaio 1996, n. 6916, Campanale). Nel merito, è fin troppo evidente che, deducendo vizi di erronea applicazione della legge penale e di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato conferimento del sollecitato incarico peritale, il ricorrente propone in questa sede censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso l'esame di una serie di elementi di fatto, fondando il suo convincimento su una motivazione che è esente da errori logici e giuridici.
Come anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di ribadire (2 luglio 1997, Dessimone), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un apparato logico argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza ad acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze processuali. Nel caso in esame il tribunale di sorveglianza di Campobasso ha indicato in modo dettagliato e convincente le ragioni, definite "assorbenti", per le quali non ha ritenuto di dover accogliere la richiesta formulata da entrambe le parti di espletare una perizia medico-legale sulle condizioni di salute dell'Amato, richiamandosi alle patologie di cui risulta affetto, ai tempi e al modo in cui si sono da tempo manifestate (esse sono - si afferma - di recente insorgenza e non hanno minimamente influito sulla commissione dei "tremendi delitti per i quali è stato condannato"), al diverso significato che assume la compatibilità con l'ambiente detentivo tra una persona sottoposta a custodia cautelare in carcere e quella che risulta condannata a pena definitiva, ecc.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2001