Sentenza 21 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione del titolo estradizionale per lo stesso fatto, purchè intervenga prima della pronuncia della corte di appello. (Fattispecie in cui, il giudice d'appello aveva dato atto che nel corso del procedimento, era divenuta definitiva la sentenza di condanna per la quale era stata chiesta l'estradizione sulla base di un titolo cautelare).
Commentario • 1
- 1. Estradizione: il mutamento del titolo per la richiesta non osta alla consegnaAccesso limitatoElvira Nadia La Rocca · https://www.altalex.com/ · 14 marzo 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2017, n. 10555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10555 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2017 |
Testo completo
10555-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SESTA SEZIONE PENALE Composta da 463 Giacomo Paoloni - Presidente - Sent. n. sez. Pierluigi Di Stefano CC 21/02/2017 R.G.N. 48435/2016 Orlando Villoni Ersilia Calvanese Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EM KU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2016 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di KU EM richiesta dal Governo albanese per il reato di truffa. La Corte di appello dava atto che nelle more del procedimento era divenuta definitiva la sentenza di condanna per la quale era stata chiesta l'estradizione del EM. G 2. L'estradando ricorre per l'annullamento della suddetta sentenza, a mezzo del suo difensore, deducendo la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 23 della Convenzione europea di estradizione, in ordine al mutamento del titolo in base al quale è stata chiesta l'estradizione (da misura cautelare detentiva e sentenza definitiva di condanna), che necessitava l'inoltro di una nuova domanda estradizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto.
2. A parte il riferimento all'art. 23 della Convenzione europea di estradizione (che disciplina il regime linguistico della documentazione da produrre nella procedura estradizionale), in ordine al quale il ricorrente non formula alcuna censura, le critiche sviluppate nel ricorso non hanno fondamento. La sostituzione, prima della pronuncia della corte di appello, del titolo in base al quale la domanda di estradizione per lo stesso fatto è stata avanzata non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità (Sez. 6, n. 4293 del 12/12/2008, dep. 2009, Ndoci, Rv. 242643). E' infatti evenienza fisiologica del procedimento penale a carico dell'estradando presso lo Stato richiedente che ad un titolo di tipo cautelare, sulla base del quale sia stata avviata la procedura estradizionale, subentri nella pendenza di quest'ultima il titolo esecutivo, emesso a conclusione del procedimento stesso. Quel che rileva è che, a norma dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione, la domanda di estradizione sia comunque sostenuta da un titolo avente la stessa forza di un mandato di arresto o di una sentenza esecutiva di condanna. Nulla vieta, pertanto, che ferma restando la causa petendi, il titolo su cui si fonda la domanda di estradizione sia successivamente sostituito, purché prima della pronuncia da parte della Corte di appello, dallo Stato richiedente, dato che tale produzione integra la domanda di estradizione, venendone dunque a farne parte, e non lede alcun diritto difensivo, dal momento che l'interessato ne viene a conoscenza antecedentemente alla decisione.
3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito. 2 G
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/02/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Ersilia Calvanese DEPOSITATO IN CANCELLERIA -3 MAR 2017 A DC M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito 3