Sentenza 5 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10637 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto1 063 7/03 LA CORTE SU REM CASSAZIONE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente .G.N. 11102/00 Cron. 23852Consigliere Dott. Alberto SPANO' Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere Ud. 04/12/02 Dott. Giovnni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TO LU, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIER GIUSEPPE POGLIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE N. 144, rappresentato e difeso dall'avvocato BRITTI MARCELLO, giusta delega in atti;
2002 -- controricorrente 5144 -1- avverso la sentenza n. 2604/99 del Tribunale di TORINO, emessa il 30/04/99 R.G.N. 271/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato POGLIANO;
udito l'Avvocato TARANTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per improcedibilità o in subordine rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio A seguito della morte di PP BA deceduto per esser caduto dalla finestra di un alloggio dove stava lavorando alle dipendenze di LU AT, l'INAIL esercitò contro questi in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale il regresso ex art.10 e 11 del dpr 1124/65 convenendolo in giudizio dinanzi al RE di Torino e chiedendone la condanna al pagamento di £.. 405. 426. 789, somma pari a quella erogata dall'istituto agli eredi del lavoratore. Il AT si oppose eccependo la prescrizione del diritto dell'INAIL per intervenuta decorrenza del triennio dal momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna che egli aveva "patteggiato "per il fatto di cui si trattava. La domanda dell'INAIL fu rigettata dal RE, ma venne accolta dal Tribunale. con sentenza che entrambe le parti indicano come depositata il 30 aprile 1999. Contro questa sentenza il AT ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, notificandolo all'INAIL in data 24 maggio 2000 Il ricorrente non ha depositato in atti la copia autentica della sentenza ma ha prodotto, in copia, un'istanza diretta alla sua ricostruzione, presentata il 26 aprile 2000. al Tribunale di Torino. Egli afferma di esser stato nell'impossibilità di presentare il ricorso tempestivamente, avendo potuto prendere visione di una bozza informale della sentenza solo dopo la presentazione di detta istanza di ricostruzione. Chiede quindi che, previa rimessione in termini, il suo ricorso vengal considerato presentato in tempo utile. L'intimato resiste con controricorso ed eccepisce anzitutto l'improcedibilità del ricorso avversario. Motivi della decisione Preliminarmente occorre indagare circa la procedibilità del ricorso. 1 L'esito di tale indagine è nel caso di specie negativo, con conseguente preclusione dell'esame dei motivi del ricorso, dal momento che se, come più volte stabilito da questa Corte, lo scopo cui mira l'obbligo del deposito di copia autentica della sentenza impugnata, fissato a pena d'improcedibilita' del ricorso per cassazione dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., di consentire la verifica della tempestività del ricorso e della fondatezza dei motivi non può essere soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica mancante della attestazione di autenticità o incompleta ( v. per tutte, Cass. 20 novembre 2002,n. 16385; 2 novembre 2001, n. 13566;16 maggio 2001, n..6749) a più forte ragione esso è destinato a restare completamente frustrato, quando, come nella specie, manchi ogni documentazione relativa alla sentenza medesima, senza che, date le ragioni della comminatoria di improcedibilità, tale sanzione possa esser evitata con l'allegazione della impossibilità di acquisire tempestivamente la sentenza impugnata,dal momento che, alternativamente, il ricorso non potrebbe esser comunque esaminato, non potendosene accertare la tempestività e confrontarne i motivi con il contenuto della decisione o la decisione dovrebbe esser differita, pur in assenza di alcuna norma che autorizzi la dilazione, fino al momento in cui fosse possibile rinvenire l'originale o ricostruire il contenuto della sentenza impugnata, con inaccettabile prolungamento della situazione di incertezza derivante dalla proposta impugnazione, fino ad un evento di cui non sarebbe neppur certo il verificarsi. Il ricorso è dunque improcedibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile;
compensa le spese del giudizio. Roma 4 dicembre 2002 2 Il cons. est. Filippo Curcuruto Mafflat IL CANCELLIERE CA ОУ Depositato in Cancelleria 5 LUG. 2003 oggi, IL CANCELLIERE 3 3 5 . N 3 7 - 8 - 1 1 E G G 0 1 E L . T R A L A ' L L E L E D D I S N E S I A A S O S T T I A T , R I A D S E O P S I N G O A I D D E , , O O R L T L S I O B G E I R D A T S O P M I A D E T N E S E Il Presidente Stefano Ciciretti и р П 3