Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 01995 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21533/98 Dott. Massimo GENGHINI Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron. 4125 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.20/11/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L 12 FEB. 2001 BANCO NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante IL CANCELLIERE pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALFONSO RENDANO 6, presso lo studio dell'avvocato DE CANCELLERIA MARTINO ROSAROLL SCIPIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BARBAGALLO FILIPPO, MUSTO ALFREDO, RIZZO GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE
contro
UFEN ODE PACE VINCENZO;
Richiesta copia-studio dal Sig R.G.L intimato 300per diritti L.
3.5.J 724 2000 avverso la sentenza n. 6082/97 del Tribunale di il 4766 NAPOLI, depositata il 03/12/97 R.G.N. 28199/92; DIRITTI D' -1- ANO AN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI per diritti L. 3000 வரிவ ம் udienza del 20/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco 12 FEB. 2001 Antonio MAIORANO;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il CANCELLER A rigetto dei primi due motivi del ricorso, accoglimento del terzo motivo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia studio al SIG. per diritti L. Jace ■ 26 FEB. 2001 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale sig Rizzo per diritti2012th MAR. 2001 IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO こ Con ricorso al Pretore di Napoli del 1/12/89 PA IN conveniva in giudizio il Banco di Napoli, per la declaratoria della illegittimità e nullità delle promozioni a scelta, dal grado 6° al grado 5°, effettuate dal Comitato esecutivo nella seduta del 11/8/87 e dalle quali l'istante era stato escluso, nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento del danno e conseguente condanna del convenuto, sulla base della retribuzione cui avrebbe avuto diritto l'istante in relazione al superiore grado 5°, con decorrenza 1/9/87. Il Banco di Napoli contrastava la domanda ed il pretore la rigettava. Il Tribunale di Napoli, investito in grado di appello ad istanza del PA, con sentenza del 3/11 - 3/12/97, condannava il Banco Napoli al risarcimento del danno in favore del PA, nella misura di un quindicesimo delle differenze fra le retribuzioni corrisposte, relative al grado 6°, e quelle del grado 5°, a partire dall'1/9/87. Precisava il giudice del riesame che a norma dell'art. 51 del Regolamento del personale “ai fini delle promozioni a scelta, formano elementi di valutazione i giudizi complessivi di qualifica, il lodevole esercizio di incarichi i precedenti di carriera.....le mansioni esercitare, le capacità tecniche i titoli di studio e ...ogni altro elemento da cui possa desumersi il 1 livello di preparazione professionale del Funzionario o del Dirigente in relazione al grado più elevato". Nella delibera impugnata non c'era alcuna valutazione di siffatti elementi, né 3 era specificato in base a quali considerazioni fosse stata effettuata la promozione a scelta. Il Comitato si era limitato ad "udire" la relazione (peraltro non allegata agli atti) del Direttore Generale, senza nemmeno farla propria. La palese violazione del regolamento, che imponeva la valutazione di specifici elementi, comportava la violazione dei principi di buona fede e correttezza. La promozione a scelta non era dovuta a mero arbitrio, ma a valutazione, sia pure discrezionale della professionalità dei dipendenti sulla base di specifici parametri. Da ciò derivava la illegittimità della M delibera in questions. Alla valutazione discrezionale, però, non poteva sostituirsi quella del giudice, con la conseguenza che non poteva esservi certezza che il ricorrente sarebbe stato promosso. Non restava quindi che applicare il principio giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di inadempimento del datore, che avesse comportato una perdita di chance di promozione, il danno risarcibile doveva essere ragguagliato alla probabilità di conseguire il risultato utile (applicando in tal caso il parametro delle retribuzioni che sarebbero spettate con un coefficiente di t riduzione in relazione a tali probabilità), oppure ricorrendo alla valutazione equitativa. 2 Il Tribunale riteneva opportuno ricorrere alla valutazione equitativa (in considerazione della complessità del caso) e quindi liquidava il danno nella misura di un quindicesimo delle differenze retributive. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Banco di Napoli, fondato su tre motivi. Non si è costituiva in giudizio l'altra parte. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 2103, 2104, 1175, 1322, 1362 e ss., 1373 c.c., in relazione alla normativa contrattuale interna del Banco (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che gravi e palesi erano gli errori addebitabili alla sentenza;
il Regolamento per il personale era un complesso di norme di natura contrattuale ed ° all'art. 47, 1° comma, stabiliva che “le promozioni hanno luogo a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo ...Su proposta del Direttore Generale per automatismo, per anzianità congiunta al merito, per merito comparativo, a scelta, a scelta speciale e per concorso”; ai sensi il terzo comma del medesimo articolo le promozioni a grado 5°, direttore di succursale, venivano effettuale con il sistema a scelta "tenendo presente a fine di una generale valutazione- gli elementi -> indicati dall'art. 51 ed esercitando, quindi, discrezionale scelta, indipendentemente da ordine di graduatoria"; gli elementi di valutazione di cui all'art. 51 erano quelli indicati in sentenza, 3 ma la motivazione non era prevista per questo tipo di promozione;
per le promozioni "a scelta speciale", ai gradi 2° e 1°, per i quali la medesima norma prevedeva che le stesse dovevano avvenire "esaminando la posizione di quanti siano in possesso del requisito di cui all'art. 49 n. 6 e scegliendo tra coloro che, con < discrezionale apprezzamento motivato>" l'organo amministrativo competente ritenesse idonei al grado da ricoprire. Evidente era l'errore di motivazione, frutto di frettolosa lettura delle norme convenzionali del regolamento interno, per avere il Tribunale ritenuto necessaria la motivazione, mentre la stessa era prevista solo per la scelta speciale. Peraltro la motivazione era contraddittoria, in quanto . n dopo la precisazione che nella specie si verteva in tema di scelta i 1 discrezionale, affermava poi la necessità della motivazione. Il M nucleo centrale della sentenza era inficiato dall'erronea disamina delle norme negoziali, denunciabile in cassazione sotto il profilo della erronea motivazione. Ulteriore vizio era costituito dal richiamo dei principi di correttezza e buona fede, la cui violazione era fonte di responsabilità solo in caso di violazione di un diritto altrui, già riconosciuto in base ad altre norme, e non quando si trattava di pura scelta discrezionale, senza che fosse necessaria una valutazione comparativa di tutti i partecipanti. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa 4 applicazione degli artt. 1175, 1375, 2697 c.c. (art. 360 n: 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale non aveva considerato la censura mossa, secondo cui la parte non poteva limitarsi a denunciare la pretesa violazione di canoni di diritto, oppure la violazione dell'obbligo generale di correttezza e buona fede, senza denunciare i fatti specifici che provavano la violazione lamentata. Il PA non aveva mai dedotto, né provato per quali specifici motivi egli dovesse essere “scelto", fra gli altri, per assumere la qualifica di dirigente, oppure perché fosse più meritevole di altri prescelti per la promozione. La sua domanda quindi non poteva essere accolta. Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 c.c. e 432 CPC (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la sentenza era censurabile perché il giudice dopo avere dichiarato di scegliere il criterio di liquidazione del danno, in realtà ne adottava uno misto fra determinazione specifica ed equitativa, senza considerare che per la quantificazione di un danno era necessaria la presenza di una possibilità ragionevole e non trascurabile di promozione. Il ricorso al criterio equitativo era privo di fondamento, mancando l'accertamento di una probabilità di promozione equivalente ad una ragionevole certezza, stante l'ampia discrezionalità concessa all'organo deliberante, riconosciuta 5 dalla stessa sentenza. In ogni caso il criterio adottato era arbitrario ed illogico, perché l'omesso accertamento del numero degli aspiranti e l'estrema incertezza circa l'ipotetica promozione impedivano una seria configurazione e quantificazione del danno. Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto, mentre i trattatistessi vanno primi due sono infondati;
gli stessi congiuntamente, perché strettamente connessi. Osserva in proposito il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di affermare, con sentenza n. 1603 del 1985, ripresa poi con la più recente pronuncia n. 11291 del 2000, il principio di diritto, secondo cui “con riguardo alla scelta dei dipendenti da Nu promuovere alla qualifica superiore, la circostanza che le norme E della contrattazione collettiva o regolamentare, dopo avere. : imposto la considerazione di determinati requisiti, affidino alla discrezionalità del datore di lavoro la concreta valutazione di alcuni di essi, non esclude che tale potere si inserisca nell'ambito del rapporto contrattuale quale oggetto di una prestazione dovuta, e resta regolato dai generali principi di correttezza a buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., implicanti, in particolare, l'imparzialità della stima comparativa degli aspiranti alla promozione. Conseguentemente la suddetta scelta deve tradursi in atti motivati del datore di lavoro, al fine di consentire il controllo dell'osservanza sia delle specifiche norme contrattuali, sia dei 6 suddetti principi generali, e che, a fronte della violazione delle une e degli altri, il dipendente, rimasto escluso dalla promozione, può tutelare giudizialmente i propri diritti mediante azione rivolta a sentire invalidare quegli atti, ovvero mediante denuncia dell'illecito contrattuale del datore di lavoro al fine di conseguire il risarcimento del danno". Il Collegio condivide questo principio per la considerazione essenziale che una scelta discrezionale da effettuarsi, per norma regolamentare di natura contrattuale, sulla base di determinati criteri di valutazione, non può mai trasmodare e quindi trasformasi in scelta arbitraria ed immotivata, assolutamente insindacabile. In sostanza anche la promozione “a scelta" comporta una motivazione sia pure succinta, con riferimento ai criteri seguiti, senza la quale la scelta dei promovendi scade nell'arbitrio. I primi due motivi di ricorso sono infondati e vanno disattesi. Il terzo, però, è fondato per le stesse considerazioni fatte in precedenza, in quanto la valutazione equitativa del Tribunale è assolutamente immotivata, e quindi arbitraria, e non vengono indicate quali e quante fossero le chance di promozione del ricorrente ed in che misura la perdita delle stesse incidesse sulla liquidazione del danno. Questa valutazione va rimessa al giudice del rinvio, che si individua nella Corte di Appello, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE 7 accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Roma 20 novembre 2000 IL PRESIDENTE CONSIGLIERE EST. len feeptici Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 12 FEB. 2001 E IL COLABORATORE D CANCELLERIA R P I , D E BOLLO T , TASSA R . O C 10 I RT. D I SPESA 33 STA ELL'A 5 . PO N N G IM D 3 O SI -7 DA DA SEN 11-8 , E TE AI EGISTRO ESEN E IRITTO G LEG R D ELLA O D 8