Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n.74 del 2000, la condotta di chi registra in contabilità una fattura recante lo stesso numero e la stessa data di altra fattura di importo decisamente superiore, che invece non viene annotata, trattandosi di comportamento insidioso ed ingannatorio , idoneo ad ostacolare l'accertamento dell'imponibile ed a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
Commentario • 1
- 1. Condanna in appello, non necessario rinnovare prova dichiarativa (Cass. 37642/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2024
Il giudice d'appello che proceda alla reformatio in pejus della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. La regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (c.d. Riforma Cartabia), in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2017, n. 37127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37127 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
37 127-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 528 -· Presidente - Aldo Cavallo Sent. n. Sez. Claudio Cerroni CC 29/03/2017 - R.G.N. 49/2017 Aldo Aceto - Relatore - Alessio Scarcella Pietro Molino ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA EV, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 14/09/2016 del Tribunale di Grosseto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. EV CA ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 14/09/2016 del Tribunale di Grosseto che, in accoglimento dell'appello cautelare del PM, ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni di sua proprietà, o comunque in sua disponibilità, fino alla concorrenza della somma di 296.229,78 euro, corrispondente all'imposta sul valore aggiunto evasa mediante la consumazione dell'ipotizzato reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.1. Con unico motivo, contestando la natura fraudolenta della condotta ascrittagli, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 1, comma 1, lett. g-ter), e 3, commi 1 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.La rubrica provvisoria imputa al ricorrente di aver indicato nella dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2012 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, non inserendo, in particolare, tra i componenti positivi di reddito l'importo di 687.830,69 euro corrispostogli a titolo di compenso professionale dalla Società Costruzioni e Vendite S.C.E.V.>>, prestazione oggetto della fattura n. 187 del 24/02/2012 emessa nei confronti di quest'ultima ma mai registrata in contabilità e "sostituita" da altra, dell'importo lordo di 188,76, emessa lo stesso giorno e con lo stesso numero nei confronti di altra persona (fisica) e regolarmente registrata in contabilità.
3.1.Il ricorrente contesta la natura "fraudolenta" dell'operazione posto che, deduce, si sarebbe comunque limitato a non registrare in contabilità una fattura e lamenta l'omessa (o comunque apparente) motivazione sul punto.
3.2. L'eccezione è palesemente infondata.
3.3.Diversamente da quanto sostiene il CA (che non contesta, nella sua sussistenza, la materialità della condotta ascrittagli), l'omessa annotazione in contabilità di una fattura attiva costituisce condotta omissiva, realizzata in violazione dell'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, idonea a determinare una falsa rappresentazione della realtà se il contribuente registra una diversa fattura recante lo stesso numero e la stessa data. In tal modo, infatti, risulta che alla data del 24/02/2012 il ricorrente ha emesso una sola fattura attiva per un ammontare decisamente inferiore a quello della fattura non registrata. L'artifizio sta proprio in ciò: nell'attribuire a due fatture la stessa numerazione, comportamento insidioso e ingannatorio, idoneo a ostacolare l'accertamento dell'imponibile e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, il che integra uno degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. 3.4.Si tratta di un comportamento ben diverso dalla pura e semplice omessa registrazione di una fattura, che per le ragioni testé spiegate costituisce quel "quid pluris", rispetto alla pura e semplice falsa rappresentazione offerta nelle 2 scritture contabili obbligatorie, richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della realizzazione del "mezzo fraudolento" (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258041; Sez. 3, n. 2292 del 22/11/2012, dep. 2013, Stecca, Rv. 254136).
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Cavallo Alcho Couell Alots Scel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 LUG 2017 RE IL CANC rani Luana 3