Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2017, n. 37127
CASS
Sentenza 29 marzo 2017

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Massime1

Integra il reato di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n.74 del 2000, la condotta di chi registra in contabilità una fattura recante lo stesso numero e la stessa data di altra fattura di importo decisamente superiore, che invece non viene annotata, trattandosi di comportamento insidioso ed ingannatorio , idoneo ad ostacolare l'accertamento dell'imponibile ed a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Commentario1

  • 1Condanna in appello, non necessario rinnovare prova dichiarativa (Cass. 37642/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2024

    Il giudice d'appello che proceda alla reformatio in pejus della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. La regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (c.d. Riforma Cartabia), in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2017, n. 37127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37127
Data del deposito : 29 marzo 2017

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