Sentenza 19 dicembre 2001
Massime • 1
In materia edilizia, la deroga al regime concessorio - prevista, dalla legge 24 marzo 1989 n. 122, come modificata dalla legge 15 maggio n. 127 e dalla legge 7 dicembre 1999 n. 472, per la realizzazione di parcheggi per autovetture su aree pertinenziali ad un immobile preesistente - non richiede come presupposto che la proprietà delle aree esterne sulle quali vanno ad insistere i parcheggi coincida con quella dell'immobile servito, ma solo che sull'area esterna esista in favore di quest'ultimo una situazione giuridica che assicuri il rispetto della dedotta destinazione, al fine di evitare elusioni alla finalità di favorire la costruzione di parcheggi in aree urbanizzate di cui alla citata legge n. 122
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2001, n. 6518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6518 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 19/12/2001
Dott. RENATO ACQUARONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. VINCENZO ACCATTATTIS - Consigliere - N. 3554
Dott. FRANCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 35830/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di AR ER Franco.
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, in data del 25 luglio 2001 (depositata in data 6 settembre 2001), che ha respinto l'appello presentato dal Pubblico Ministero nei confronti dell'ordinanza del G.i.p. in sede che aveva, in accoglimento di istanza del Sig. PA GU, revocato il sequestro preventivo gravante sul cantiere edile in opera in Napoli, Via Pigna, n. 78. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. LUIGI MARINI;
Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del CONS. Dott. A. ALBANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di procedimento penale per violazioni edilizie e altro (art. 323 cod. pen. e art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per costruzione di alcuni box auto in sottosuolo senza la prescritta concessione) il Giudice delle indagini ebbe a disporre il sequestro preventivo del cantiere situato in Napoli, Via Pigna n. 78. Con provvedimento in data 26 aprile 2001 il Pubblico Ministero ebbe a respingere una richiesta di restituzione del cantiere avanzata dal Sig. PA GU, persona soggetta a indagine, proprietaria dell'area su cui insiste il cantiere e committente dei lavori. Successivamente, su istanza del medesimo indagato, il Giudice delle indagini preliminari con ordinanza del 21 maggio 2001 dispose la revoca del sequestro preventivo. In sintesi, il Giudice osservava:
a) che in data 17 dicembre 1999 il Comune di Napoli ha rilasciato un'autorizzazione a titolo gratuito (atto n. 669) per la realizzazione di parcheggi auto ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127 e dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472), norma che per favorire la costruzione di box auto in zone residenziali consente di procedere con semplice autorizzazione, "anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti", alla costruzione di box destinati a servire gli immobili;
b) che la legge, onde evitare abusi, presuppone che la costruzione di box sia effettuata in misura proporzionata alle esigenze effettive;
e) che nel caso di specie, il cantiere aperto dall'indagato prevedeva la costruzione di box non pertinenti in modo diretto uno specifico immobile, in quanto - a mezzo di una mero atto d'impegnativa (il Sig. PA GU ha depositato un "atto d'obbligo" datato 25 novembre 1998), si era previsto che i box potessero essere destinati ai proprietari degli immobili siti nel raggio di 500 metri dal cantiere;
d) che il sequestro concerneva la costruzione di "un secondo livello (sotterraneo) composto da quindici box auto e di un solaio di copertura di altri due box auto, ancora da realizzare per circa 60 mq";
e) che, secondo il provvedimento giudiziale che dispose il sequestro conservativo, la mancata individuazione dell'immobile destinatario dei nuovi box auto faceva venire meno i presupposti di applicazione della legge n. 122 del 1989, con conseguente necessità di un intervento concessorio dell'ente comunale, mai richiesto;
f) che, alla luce delle produzioni effettuate dalla difesa con l'istanza di restituzione, emergeva un quadro diverso, ed in particolare risultava comprovata la natura pertinenziale dei box rispetto all'immobile sito in Via Pigna n. 98. In particolare, successivamente all'atto d'obbligo del 1998, il committente dei lavori - che non coincide con il proprietario dell'immobile - ha provveduto ad una divisione catastale dell'area destinata ai posti auto e ad attribuirla agli appartamenti dell'immobile in cui la stessa area insiste, procedendo poi alla vendita (o a stipula di preliminare di vendita) della maggior parte dei box a persone proprietarie di appartamenti situati nell'immobile in parola;
g) che alla luce di tali circostanze, apparendo integrati i presupposti per l'applicazione della legge n. 122 del 1989, a nulla rilevano gli errori compiuti dall'amministrazione comunale nel corso dell'iter seguito;
il cantiere può quindi essere restituito nella disponibilità del richiedente.
Nei confronti di tale ordinanza il Pubblico Ministero ha presentato appello in data 9 maggio 2001, sostenendo:
a) che non sussistono i presupposti per l'applicazione delle procedure semplificate, in quanto - come affermato dal G.i.p. in occasione di sequestro disposto in procedimento contestuale per fatti analoghi - "i soli legittimati ad ottenere le autorizzazioni ex legge Tognoli sono i proprietari degli immobili a destinazione residenziale cui i parcheggi accedono";
b) che le condotte dell'indagato successive ora all'autorizzazione rilasciata dal Comune (17/12/1999) ora al sequestro del cantiere (26/2/2001) non possono - in assenza di un nuovo e diverso provvedimento amministrativo ex art. 13 della legge n. 47 del 1985 - sanare il reato che è stato commesso e che risulta ancora in corso;
c) che tali condotte, in ogni caso, non sono riferite a tutti i box in costruzione, ma solo ad una parte di essi, così che vengono meno anche sotto questo profilo i presuppostì di fatto che l'ordinanza di restituzione ha posto a fondamento della propria motivazione. Il Tribunale del riesame, con la citata ordinanza, ha confermato il provvedimento restitutorio del G.i.p., ponendo in evidenza le seguenti circostanze:
a) il sequestro del cantiere non si riferì all'intera area dei lavori, posto che il primo dei due piani risultò essere in regola con la legge Tognoli, ma riguardò esclusivamente il secondo dei piani, che a differenza del primo era ancora in costruzione e che comportava un abbassamento della quota di calpestio di un più vasto locale di proprietà dell'indagato e già destinato a garage fin dal 1986;
b) solo per tali opere, dunque, e non per l'intero cantiere occorre verificare la legittimità dei lavori e, in particolare, se possa trattarsi di "opere interne" alle "unità immobiliari" che, ex art.4, co. 7 lett. e del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398 (convertito con legge 4 dicembre 1993 n. 493 - quindi novellato dall'art. 2, co. 60 della legge 23 dicembre 1996 n. 662), risultano sottoposte al semplice regime autorizzatorio, in ciò superandosi la più limitata disciplina dell'art. 26 legge 28 febbraio 1985 n. 47 che si riferiva alle opere interne "alle costruzioni";
c) tuttavia, anche qualora non volesse accedersi a tale lettura delle disposizioni di legge citate, erroneamente il Pubblico Ministero ritiene indifferenti le condotte poste in essere dall'indagato successivamente al rilascio dell'autorizzazione e al sequestro preventivo. Infatti, ciò che rileva per l'applicazione del regime autorizzatorio di favore non è l'identità soggettiva fra chi richiede l'autorizzazione e i proprietari delle singole unità immobiliari cui il parcheggio dovrà accedere (sul punto si rinvia alla modifica apportata all'art. 9 della legge 122 del 1989 dall'art.17, comma 90, lett. b della legge n. 127 del 1997, che per gli edifici in condominio fa espressamente salva l'ipotesi che l'area di parcheggio sia di proprietà di soggetto diverso), bensì "la destinazione dei parcheggi così realizzati a pertinenza di unità immobiliari facenti parte del fabbricato nel cui sottosuolo (o piano terreno o di cui è pertinenza l'area esterna) il parcheggio sarà realizzato;
d) di conseguenza, le considerazioni formulate nel provvedimento di restituzione circa l'attuale destinazione dei box ad uso dei proprietari di unità abitative situate nel condominio principale appaiono decisive, e non sembrano sul punto decisive le critiche del P.M. in ordine al numero dei box oggetto di compravendita o promessa di vendita, posto che il sequestro riguarda il più limitato numero di box (15+2) riferiti al secondo piano del cantiere;
e) errata appare, infine, la considerazione dello stesso P.M. relativa all'irrilevanza delle condotte dell'indagato in assenza di provvedimento concessorio in sanatoria: altra cosa è l'eventuale efficacia estintiva della sanatoria rispetto alla cessazione delle esigenze cautelari. In concreto, le condotte dell'indagato successive alla commissione del fatto reato possono far cessare il rischio che la condotta criminosa si protragga o sia portata a conseguenze ulteriori, con conseguente cessazione delle esigenze cautelari, indipendentemente dal fatto che quelle stesse condotte assumano o meno rilievo rispetto al diverso tema della sussistenza del reato. Nei confronti dell'ordinanza del Tribunale del riesame il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per Cassazione, in sostanza assumendo che l'ordinanza è incorsa in violazione di legge sotto tre diversi profili.
Il primo profilo riguarda l'erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano le "opere interne" dovendosi escludere che l'art. 4, comma 7 del d.l. 398/93, citato, e le modifiche poi apportate dalla legge n. 662 del 1996 abbiano comportato l'abrogazione dell'art. 26 della legge n. 47 del 1985 anche con riferimento a interventi edilizi che comportano l'aumento delle "superfici utili"; sul punto il ricorrente rinvia alla sentenza Sez. 3, n. 1757 del 27/4 - 14/6/2000, PM in procedimento Zeno. In altri termini, la mera circostanza che si versi in ipotesi di opere interne non basta per escludere la necessità di provvedimento concessorio, come dimostra il fatto che questo rimane necessario allorché le opere comportano un mutamento di destinazione. Ne consegue che allorché le opere, come nel caso di specie, comportano un sensibile aumento di superficie e volumetria, esse si rivelano idonee a "recare pregiudizio" agli equilibri statici e dinamici dell'immobile, circostanza tenuta in considerazione dallo stesso art. 4 del decreto legge n. 328 del 1993, citato. Deve perciò concludersi che i lavori oggetto del procedimento penale ricadevano sotto regime concessorio e non potevano usufruire del regime autorizzatorio.
Il secondo profilo concerne la erronea applicazione della legge Tognoli al caso in esame. In particolare, valore decisivo assumerebbe la mancata "corrispondenza soggettiva tra il soggetto richiedente la autorizzazione e il proprietario dell'appartamento cui il realizzando parcheggio dovrà essere asservito". Secondo il ricorrente, infatti, le modifiche introdotte dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997 nel legittimare la realizzazione di parcheggi anche su aree esterne al condominio nulla chiariscono circa l'eventualità che il richiedente sia soggetto estraneo al condominio stesso, apparendo perciò deducibile che l'ampliamento di possibilità realizzative richiede un previo accordo fra il condominio e il proprietario delle aree destinate a parcheggio. Va perciò escluso che il regime autorizzatorio di favore sia applicabile alla domanda inoltrata dal solo proprietario dell'area destinata a parcheggio. Il terzo profilo concerne l'erronea valutazione sulla cessazione delle esigenze cautelari. Sostiene il ricorrente che manca in atti la prova della pur sopravvenuta pertinenzialità dei posti auto all'immobile condominiale, non essendo chiarito ne' se vi sia corrispondenza fra i box venduti ai condomini di Via Pigna n. 78 e i posti auto siti nell'area oggetto di sequestro, ne' se vi sia corrispondenza fra la cubatura dei posti auto e quella dei singoli appartamenti "serviti".
MOTIVAZIONE
La Corte ritiene necessario muovere da alcune circostanze di fatto che appaiono acclarate - o non contestate - alla luce dell'ordinanza impugnata e del ricorso presentato dal Pubblico Ministero. La prima. Il Sig. PA GU è proprietario dell'area su cui sono stati effettuati i lavori e tale area risulta destinata da tempo a parcheggio. Ne consegue che non si versa in ipotesi di mutamento di destinazione dell'area, ma in ipotesi di lavori che - consistendo nella realizzazione di un secondo piano destinato a parcheggio e di un ulteriore solaio - comportano un aumento di superficie utile e di volumetria.
La seconda. Il reato contestato e il conseguente sequestro preventivo non riguardano tutta l'area destinata a parcheggio gravante sul complesso dell'immobile sito in Via Pigna n. 98, ma solo il cantiere finalizzato all'ampliamento mediante costruzione del secondo piano interrato, posto che per il primo dei piani destinati a parcheggio non risultano sussistere indizi di reato.
La terza. Il Sig. PA GU, proprietario dell'area destinata a parcheggio, ha ottenuto autorizzazione comunale per lo svolgimento dei lavori in regime semplificato (legge Tognoli) nonostante avesse espressamente dichiarato che i box costruendi sarebbero stati destinati a servire non solo e non tanto gli appartamenti che compongono il condominio di Via Pigna n. 78, ma appartamenti situati in un raggio di 500 metri dall'ubicazione dei box.
La quarta. Successivamente all'ottenuta autorizzazione e, almeno in parte, al sequestro del cantiere, il Sig. PA GU ha modificato l'originaria generica destinazione dei box, provvedendo al frazionamento dell'area destinata a parcheggio e stipulando in concreto atti contrattuali che destinano un numero significativo dei box in costruzione ai proprietari di appartamenti situati nell'immobile principale, e cioè quello di Via Pigna n. 78. Tali circostanze di fatto consentono alla Corte di evidenziare come non risulti essenziale alla decisione l'argomento della disciplina delle "opere interne" così come esposto nel primo motivo di ricorso (con correlato richiamo alla sentenza n. 1757 della Sez. 3, 27 aprile - 14 luglio 2000, PM in proc. Zeno), essendo espressamente fissata dall'art. 9 della legge n. 122 del 1989 (e successive modifiche) la deroga al regime concessorio per i parcheggi, anche incrementali dei volumi sotterranei, purché rispondenti ai requisiti della pertinenzialità e del rispetto dei piani urbani del traffico e dei corpi idrici.
Decisivo appare, invece, il secondo motivo di ricorso. Sostiene correttamente il ricorrente che la deroga al regime concessorio è ammissibile esclusivamente per i parcheggi costruiti su aree "pertinenziali" anche se esterne all'immobile servito (così ampliata dalla citata legge del 1997 l'originaria previsione normativa). La Corte non condivide l'interpretazione - fatta propria dal ricorrente - secondo cui la proprietà delle aree esterne su cui insistono i parcheggi deve coincidere con quella dell'immobile servito. A tal proposito appare significativa la differenza terminologica fra il primo periodo del comma 1 del citato art. 9 ("I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo... parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari...") e il successivo secondo periodo ("Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato..."). Le modifiche apportate alla legge n. 122 del 1989 dagli interventi del 1997 e del 1999 rendono evidente la volontà del legislatore di favorire per quanto possibile la costruzione di parcheggi in aree urbanizzate, così che devono evitarsi interpretazioni che restringano ingiustificatamente i requisiti di ammissibilità delle procedure semplificate. Ciò che assume rilievo è che sull'area esterna esista in favore dell'immobile servito una situazione giuridica che assicuri il rispetto della destinazione e che eviti - a mezzo di abusi del più favorevole regime autorizzatorio - il verificarsi di elusioni della legge e delle sue finalità (si veda, ad es., Sez. 3, 15 marzo 1994, Salvo, Rv. 199124, che ha escluso che le semplici dichiarazioni dell'interessato integrino i requisiti di legge).
Anche assumendo il presente punto di vista, appaiono fondati i rilievi del ricorrente nella parte in cui evidenziano, da un lato, che nel caso di specie non sussiste il requisito della diretta pertinenzialità dell'area in cui insiste il cantiere sequestrato (area esterna al condominio del civico 78 di Via Pigna, che resta di proprietà del Sig. PA GU) ne' sussiste la prova di un vincolo di destinazione ad esclusivo favore del medesimo condominio. Le argomentazioni del provvedimento di restituzione e dell'ordinanza del tribunale del riesame appaiono sul punto non condivisibili, posto che effettuano un generico riferimento ad atti di compravendita o di promessa di vendita posti in essere dal Sig. PA GU, senza che sussista alcuna verifica specifica della riferibilità dei medesimi a tutti i posti auto che insistono sull'area in sequestro e, di conseguenza, senza che risultino accertate positivamente l'effettività e la permanenza del vincolo di destinazione. Ne consegue che si versa in ipotesi di violazione di legge per contrasto fra l'ipotesi ricostruita e quella legale, e che il ricorso dev'essere, sotto il ricordato profilo, accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE ANNULLA L'ORDINANZA IMPUGNATA CON RINVIO AL TRIBUNALE Di NAPOLI.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2002