Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11407 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POROLO ITALIAN11407/02 REPUBBLICA ITALIA A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ------ RISOLUZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATT PRELIMINARG 56 COMPRAVENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE BUY Presidente R.G.N. 1146/00 Cron. 23015Dott. Ugo RIGGIO Rel. Consigliere Rep. 2,002 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere --- Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 19/04/02 --- Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE AR BA, AL IA IS, elettivamente dal Sig. per diritti € 1,55 il 1 AGO. 2002 domiciliati in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso ----- IL CANCELLIERE dell'avvocato ELIO LUDINI, difesi lo studio dall'avvocato NINO JR MARINO, giusta delega in atti;
0,77 L.1500 ricorrenti CANCELLERI
contro
MESSINA COSTR SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 110/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 09/02/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 622 udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Ugo -1- RIGGIO;
udito 1'Avvocato CAFFARELLI Francesco, per delega dell'Avv. MARINO, depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18 settembre 1987 la ES Costruzioni S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Trapani Baldassare RD e IA TI DA esponendo di avere. mediante contratto preliminare in data 15 luglio 1986. promesso in vendita ai convenuti una villetta ubicata in Erice - Casa Santa. per il prezzo di £. 140.000.000, con l'impegno che l'atto traslativo definitivo si sarebbe dovuto stipulare entro il 31 dicembre 1986. con consegna dell'immobile abitabile. Tuttavia, a seguito di diffida ad adempiere in data 9 luglio 1987. i convenuti avevano addotto una insussistente difformità strutturale dell'immobile ed inoltre una iscrizione ipotecaria, accesa tuttavia per l'intero complesso immobiliare e nell'interesse precipuo dei promittenti acquirenti, al fine di ottenere il correlativo mutuo onde consentire la vendita rateale degli immobili costruiti. Pertanto la ES Costruzioni S.r.l. chiedeva dichiararsi risoluto il preliminare di n O compravendita per inadempimento dei promittenti acquirenti RD/DA, con l'effetto di trattenere la caparra di £. 20.000.000. già versata dagli stessi. Nella contumacia dei convenuti il tribunale, ritenuta fondata la domanda. la accoglieva, pronunciando la risoluzione del preliminare, con spese a carico dei convenuti. Detta sentenza veniva impugnata dal RD e dalla DA, mentre la ES Costruzioni resisteva al gravame e, in via incidentale, chiedeva il risarcimento del danno, già prospettato e non considerato dal tribunale. All'esito la Corte di appello di Palermo. con sentenza del 18 dicembre 1998. rigettava entrambi i gravami, confermando la decisione del tribunale. 1146-2000 RD e DA ES Costruzioni. t dienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone, relatore Riggio. 4 Rilevava la corte che alla stregua delle risultanze di causa il rifiuto dei convenuti di stipulare il contratto definitivo di vendita doveva ritenersi pretestuoso. non essendo risultate effettive difformità costruttive. La trasformazione della cantina in garage. infatti. era stata chiesta dagli stessi promissari acquirenti, per cui alcuni accorgimenti tecnici dovevano ritenersi una necessaria conseguenza. Così pure era risibile la pretesa mancanza di alcuni portasapone fissi;
la difettosa chiusura di una porta. oltre ad essere un inconveniente di ogni locale nuovo, era eliminabile con una semplice regolazione. e quanto alla recinzione della villetta, la stessa non avrebbe potuto essere innalzata fino ad una misura che sarebbe risultata abusiva. Parimenti infondata era la doglianza relativa alla iscrizione ipotecaria, poiché nello stesso preliminare era previsto che il pagamento del prezzo avvenisse ली parte in contanti e parte mediante mutuo bancario, per cui la relativa pratica era stata curata dalla stessa impresa venditrice, con la scelta dell'istituto bancario più gradito agli acquirenti. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza il RD e la DA, in base a due motivi di ricorso, mentre la società ES Costruzioni non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione degli artt. 1460 e 1470 cc e la motivazione insufficiente e comunque contraddittoria della sentenza, i ricorrenti lamentano che la corte di appello abbia escluso la sussistenza delle difformità costruttive da loro indicate, sebbene fosse risultato che dopo la trasformazione del vano cantina in garage. da loro richiesta. l'accesso a tale ambiente avvenisse attraverso uno 1146 2000 RD e DA ES Costruzioni. Udienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 5 spazio comune tramite due gradini. La corte aveva inoltre definito risibile la riscontrata difettosa chiusura della porta di accesso all'abitazione, sul presupposto che ciò si verifica in ogni locale nuovo e che l'inconveniente poteva essere eliminato con una semplice regolazione;
così pure aveva escluso che dovesse essere costruita la recinzione dell'immobile, opinando che la stessa sarebbe stata abusiva, senza tuttavia spiegare perché tale recinzione sarebbe stata in contrasto con la normativa urbanistica vigente. Il motivo deve essere disatteso. Con esso vengono infatti censurate valutazioni di fatto operate dal giudice di merito con motivazione che, per quanto succinta. è tuttavia sufficiente a dare contezza dell'iter logico seguito dal giudicante. In particolare, per quanto riguarda la trasformazione della cantina in A garage. richiesta dagli stessi acquirenti, deve ritenersi che essi fossero a conoscenza degli inconvenienti che ne sarebbero derivati, e quindi la corte di appello ha ritenuto giustamente inaccettabile che ora attribuiscano alla venditrice la responsabilità degli inconvenienti stessi, peraltro superabili con qualche accorgimento. La doglianza circa la recinzione della villetta, poi, risulta troppo generica, poiché i ricorrenti non spiegano a quale altezza essi volevano che fosse portata detta recinzione, né quale fosse l'altezza massima consentita dai regolamenti locali, per cui a parte ogni considerazione circa l'ammissibilità di tale genere di censure in sede di legittimità – risulterebbe comunque impossibile - valutarne l'eventuale fondatezza. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 1460, 1470, 1350 n. 13 e 2808 ec nonché delle norme in materia di interpretazione dei contratti per non avere la corte di appello considerato che il contratto 1146 2000 RD e DA ES Costruzioni. Udienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone, relatore Riggio. Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, Iscritto a ruolo il05.07.12 Art. n. 12, 1698 preliminare aveva stabilito che parte del prezzo sarebbe stato pagato mediante il ricavato di un mutuo che i compratori sarebbero andati a contrarre con un istituto bancario di loro gradimento. Ciò significava che la clausola. inserita nell'interesse degli acquirenti, attribuiva agli stessi la facoltà di scelta della banca con la quale contrarre il mutuo. La sentenza impugnata aveva invece infondatamente affermato che era stato scelto l'istituto bancario meglio gradito all'acquirente. Neppure tale motivo può trovare accoglimento. stante la sua genericità. I ricorrenti non spiegano infatti quale danno sarebbe loro derivato dal contrarre il mutuo con la banca scelta dal venditore, né quali sarebbero stati per loro i vantaggi se avessero potuto stipularlo con altra banca. Risulta quindi impossibile stabilire se fosse giustificato l'iniziale rifiuto di accollarsi il mutuo stipulato per loro conto dalla società venditrice. L'infondatezza di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese del presente giudizio. non avendo l'intimata svolto attività difensiva. P. M. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2002. Ugo NG est, Spatsko IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 AGO, 2002 100T 129,11 Roma IL CANCELLIERE C1 20,66 Lalezico 14977 1146 2000 RD e Fodule ES Costruzioni. Udienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio.