Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2016, n. 52872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52872 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
5 2 8 7 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rel. Consigliere 1668/2016 ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - SENTENZA Dott. Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI N. 26442/2016 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT SS N. IL 16/07/1970 avverso l'ordinanza n. 100029/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 07/03/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Maris Pinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. AN SS ricorre in proprio avverso quattro ordinanze del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, di rigetto delle impugnazioni presentate avverso i corrispondenti provvedimenti di rigetto di istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, motivate tutte dal passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art.416 bis c.p., ostativo alla concessione del beneficio, oltre che dalla omessa notifica all'Amministrazione finanziaria.
2. A motivo del ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo di aver provveduto ritualmente alle notifiche all'Amministrazione finanziaria e di aver depositato corposa e significativa documentazione a riprova di non godere di redditi superiori ai limiti di legge, nonostante la condanna per associazione a delinquere di tipo mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Quanto alla mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, è principio pacifico che In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'instante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso - l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio» (così Sez. 4, n. 18842 del 13/04/2016, AN, Rv. 266846; nello stesso senso, in termini quasi identici, Sez. 4, n. 18806 del 07/12/2015, dep. 2016, AN, Rv. 266699). In ogni caso, si è già rilevato da parte di questa Corte che l'incombente della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso (Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010, Antonov, Rv. 249564; ed ancora Sez. 4, n. 18842 del 13/04/2016, AN, e Sez. 4, n. 44825 del 30/09/2015, Bonforte, non massimate). motivazione degli impugnati provvedimenti non è Sotto tale aspetto la giuridicamente corretta. 2 3. Quanto invece alla presunzione di superamento dei limiti reddituali conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per associazione a delinquere di tipo mafioso, le ordinanze Presidenziali, per quanto succintamente motivate, sono immuni dalla denunciata violazione di legge. Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.76, comma 4 bis, D.P.R.n.115 del 2002, fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010, detta presunzione deve ritenersi relativa e non assoluta, determinando semplicemente una inversione dell'onere della prova circa l'entità dei redditi: se è vero infatti che, sulla base della comune esperienza, può ragionevolmente presumersi che l'appartenente ad un'organizzazione criminale abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tuttavia, tale presunzione può essere vinta dalla prova contraria, che è onere del richiedente fornire. (Sez. 4, n 5041 del 21/10/2010, Figliolino, Rv. 249563; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4 n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962). Deve poi rammentarsi che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. n. 115 del 2002 è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientra, come è noto, la mancanza assoluta ovvero la mera apparenza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice di merito (Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372). Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi inclusi sia gli errores in judicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
3.1. Tanto premesso, le ordinanze impugnate, di identico tenore, non risultano affette da violazione di legge, avendo il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino fatto un sintetico ma inequivoco riferimento alle notizie pervenute tramite nota della Procura distrettuale di Catania del 26 giugno 2014, presente in atti, ove si riferiscono informazioni apprese il 5 agosto 2013 da parte di un collaboratore di giustizia, secondo cui anche in tempi recenti, sino a luglio 2013, un'associazione criminale di tipo mafioso avrebbe inviato uno "stipendio" ai familiari di AN. Tale elemento investigativo è stato ritenuto dal giudice di merito, sia pure con motivazione stringata, più attendibile, anche perché cronologicamente più recente, rispetto a precedenti informative che riferivano di una effettiva non abbienza dell'AN. A fronte della documentazione che il ricorrente assume di aver fornito circa la sua condizione reddituale, l'esclusione dall'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio appare frutto di corretta argomentazione. 3 S 4. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 novembre 2016 Il Consigliere tensore ente E UPREMA Il Presid Carla Menichetti Rocco Marco Blaiotta T R مکانهال O C WWOIZYSSY Depositata in Cancelleria Oggi, 14 DIC. 2016 MA Il Funzionano Giudiziario Patrizia Ciorro 4