Sentenza 13 aprile 2016
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'instante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso- l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. Precedenti penali non sono indizio sufficiente per negare patrocinio a spese dello stato (Cass. 3961/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2021
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali. Il diniego non può essere fondato esclusivamente sulla valutazione del certificato penale, derivandone che laddove si ritengano sussistenti fondati motivi per ritenere che l'interessato abbia redditi, seppur non dichiarati e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2016, n. 18842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18842 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2016 |
Testo completo
3 ACR 1884 2/ 1 6 42 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CLAUDIO D'ISA - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 645/2016 N. Dott. PASQUALE GIANNITI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. UGO BELLINI N. 50388/2015 - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI SS N. IL 16/07/1970 avverso l'ordinanza n. 415/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 09/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.ssaDearilia Di Nardo che ho chiesto annullars;
l'ordinance impregnate, Con invio degh atti al dri enale di scaglianza di Ancona Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con ordinanza n. 415/2015 del 9.9.2015 dep. l'11.9.2015, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da ATTA- SI SS avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Ancona n. Sius 2015/166 del 4.3.2015 con il quale in data 4.3.2015 il Tribunale di Sorve- glianza di Ancona aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al pa- trocinio a spese dello Stato. Alla declaratoria di inammissibilità si perveniva sul rilievo che non risultava integrato il contraddittorio nei confronti della Direzione generale delle Entrate, ai sensi dell'art. 99 co. 2 Dpr. 115/02, e che nessuno era comparso all'udienza.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, perso- nalmente, IO LE, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • con un primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 99, co. 2 del Dpr. 115/2002 nonché tra- visamento dei fatti ex art. 606 co. 1 lett. c) ed e) c.p.p. in ordine al fatto che egli non avrebbe provveduto all'integrazione del contraddittorio. In relazione alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Direzione Generale delle Entrate delle Entrate il ricorrente deduce di avervi prov- veduto, in data 22.5.2015, attraverso l'ufficio matricola dell'istituto penitenziario di Ascoli Piceno, presso cui era detenuto;
• con un secondo motivo deduceva violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 125, co. 5, c.p.p.. Ci si duole della mancata indicazione del giudice che ha emesso il provvedi- mento impugnato ⚫ con un terzo motivo rilevava che la mancata comparizione all'udienza era dipesa dallo stato di detenzione presso il carcere di Sassari e dalla mancanza di difensore mai nominato. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
2. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte rilevando la fondatezza del ricorso, tenuto con- to della richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di Ascoli Piceno di trasmettere all'ufficio finanziario copia del ricorso. Richiama precedenti di questa Sezione nei quali si è ritenuto che la richiesta all'ufficio matricola dell'istituto di pena di trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso e del provvedimento dell'avviso di udienza fissata per la discus- 2 sione del provvedimento rappresenti l'equipollente della notifica, alla quale il de- tenuto non può provvedere direttamente, stante lo stato di detenzione. In ogni caso, poi, quando il ricorso avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato, ma non notificato alla direzione regionale del- le entrate, non si configurerebbe inammissibilità del gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, dovendo invece disporsi la notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria a cura del ricorrente. Chiede, pertanto, che l'annullamento dell'ordinanza con invio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona per il prosieguo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.
2. Rileva il Collegio che non si evince dagli atti trasmessi a questa Corte di legittimità se effettivamente, come dichiara, il ricorrente in data 22.5.2015, avesse provveduto a depositare all'ufficio matricola del carcere ove era detenuto atto di integrazione del contradittorio nei confronti della Direzione Generale delle Entrate. Se così fosse, si è già rilevato in passato -e va qui ribadito- che l'incomben- te, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricor- so avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, median- te la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla tra- smissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso (cfr. la recente sez. 4, n. 44825 del 30.9.2015, Bonforte, non mass. e la più risalente sez. 4, n. 5045 del 10.11.2010 dep. il 10.2.2011, Antonov, rv. 249564 in cui, nel precisare che tale richiesta è atto equipollente alla notifica, sono state annullate le ordinanze che avevano dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio fi- nanziario del ricorso da parte del detenuto).
3. In ogni caso, tuttavia, il ricorso è fondato, in quanto costituisce ius recep- tum di questa Corte di legittimità - e va qui ribadito- il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato av- verso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regiona- le delle Entrate a cura dell'istante, non si configura in difetto di una espressa - previsione di legge in tal senso- l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta 3 la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (cfr. ex multis sez.
4. N. 44916 del 10.12.2010, Stivaletti ed altro, rv. 249066). Già in precedenza, peraltro, si era rilevato sul punto, giungendo alla stessa conclusione, che, da un lato, nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista, e dall'altro, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale. Ne consegue che la predetta inattività della parte interessata impone al giudice di provvedere, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, alla integrazione del contraddittorio e, quindi, di procedere al giudizio (sez. 1, n. 14406 del 25.1.2001, Losana, rv. 219098). Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, pertanto, a meno che, come detto, non risultasse già in atti l'avvenuto inoltro attraverso l'ufficio matricola del carce- re del relativo atto, avrebbe pertanto dovuto rinviare la trattazione della proce- dura al fine di consentire all'odierno ricorrente, detenuto, di integrare il contrad- dittorio nei confronti della Direzione Generale delle Entrate.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglian- za di Ancona. Così deciso in Roma il 13 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente е Vincenzo Pezzella Claudio D'Isa Voffello CORTE SUPH CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CALERIA -5 MAG, 2016 IL CA E IA AU