Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2016, n. 18842
CASS
Sentenza 13 aprile 2016

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Massime1

In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'instante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso- l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.

Commentario1

  • 1Precedenti penali non sono indizio sufficiente per negare patrocinio a spese dello stato (Cass. 3961/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2021

    In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali. Il diniego non può essere fondato esclusivamente sulla valutazione del certificato penale, derivandone che laddove si ritengano sussistenti fondati motivi per ritenere che l'interessato abbia redditi, seppur non dichiarati e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/04/2016, n. 18842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18842
Data del deposito : 13 aprile 2016

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