Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2002, n. 11962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11962 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
© 73368 ес E N E 6 O N 8 5 I 9 O I 1 . REPUBBLICA ITALIANA Z / Z N 4 A / - A 6 R 2 T S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S . . I S R L . L G P . A E A D . R SEZI1 1962/0 2 C B L E A A A D T I D R I S I T M A 1 S R D E 3 P N 1 U E T E E E R.G.N.24342/00 S E T . N Composta dagli Ill.mi Signori gistrati E I N A S A E H M Dott. Enrico Papa T 1.23571Consigliere Cron. Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Mario Cicala Rep. Dott. Eugenio Amari Consigliere C.C. 02/05/02 Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. rel. Oggetto: Agevolaz. tributarie. ha pronunciato la seguente: Sisma 1984. Sospensione imposte. S E N TENZA Deducibilità. sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege ricorrente contro 8 E L 6 I IN EN e per esso, deceduto, l'erede RO 3 V I 3 C 7 E NZ N . O I N P M intimato A C avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, n. 421/02/99, depositata il 25.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di Я 8 4 17 1 consiglio del 2.05.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN EN, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammon- tare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale. Contro la sentenza della commissione tributaria regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il ministero delle finanze, denunziando la applicazione degli articoli 13violazione e falsa в 2 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363; 3, comma 2bis, D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1986, n.46. La parte intimata RO NZ, nella qualità di erede di IN EN, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso, non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'articolo 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede - che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazio- ni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, non dell'imponibile ai fini concorrono alla formazione in virtù dell'interpretazione dell'IRPEF e dell'ILOR - autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei 3 versamenti sospesi" (Cass. nn. 11248/2001, 10237/2001, 8659/2001, 4945/2000). Non venendo addotte nuove valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vi toriosa non ha svolto attività di difesa.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il 2 maggio 2002. Il consigliere est. Il presidente quiragge ماشا DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 8 AGO. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi. - IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio AI N. ISTRAZIO PP.R. 26/^ TF 4