Sentenza 7 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di rigetto o di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'istante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso -l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2015, n. 18806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18806 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2015 |
Testo completo
18 8 0 6/ 1 6 ASTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 7/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente - SENTENZASENTENZA N. 1561/2015 Dott. CLAUDIO D'ISA Dott. FAUSTO IZZO Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Rel. Consigliere N. REGISTRO GENERALE Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI 25396/2015 Dott. GABRIELLA CAPPELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : SI IO N. IL 16.07.1970 Nei confronti di : MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO in data 16 marzo 2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Marilia Di Nardo che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione atti al Tribunale di Sorveglinza di Torino RITENUTO IN FATTO - .
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato non luogo a provvedere sull'impugnazione presentata da IO LE avverso il decreto in data 1° luglio 2014 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stante la mancata notifica al Procuratore Generale ed alla Direzione Generale delle Entrate.
2. Ricorre per cassazione il richiedente al ricorso le regolari notifiche CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. È sufficientemente rammentare in proposito il condiviso principio enunciato ripetutamente da questa Corte Suprema in tema di rigetto e di revoca dell'ammissione al patrocinio dello Stato (materie regolate dalla medesima procedura di cui al richiamato art. 99) secondo cui, quando il ricorso in opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante, non si configura inammissibilità del gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (Cass. 1, 4/12/2000, Rv. 218398; Cass. 1, 25/1/2001, Rv. 219098). Lo stesso principio, peraltro, è stato pure affermato in riferimento al giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi al custode (Cass. 4; 14/7/2008, Rv. 240904). Nella specie peraltro la notifica=come documentato dall'istante con l'allegazione di cui in narrativa- è stata regolarmente effettuata.
4. Il provvedimento impugnato deve essere conseguentemente annullato con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 dicembre 2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE A (dott. Francesco Maria Ciampi) ( dott. Claudio D'Isa) DICAS M E R N E A O S Z I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 MAG. 2015 LL EL IA P ageNZO 2