Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2015, n. 18806
CASS
Sentenza 7 dicembre 2015

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In tema di rigetto o di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'istante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso -l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2015, n. 18806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18806
    Data del deposito : 7 dicembre 2015

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