Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10034 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC1003 4 /0 1 IN NOME DI POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.4852/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Cron.22628 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 23.5.0L Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: - Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del direttore affari legali RAI avv. Rubens Esposito, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Martiri di Belfiore, 2 presso l'avv. Riccardo Chilosi, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
Cole di Riendo AB LB, elettivamente domiciliato in Roma alla via Orazio 163 presso l'avv. Giuseppe Frataccia, che lo rappresenta e difende giusta 2470 procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.4330 del 5 marzo 1988, reg. gen. n.21144 del 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Chilosi e Frataccia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5.3.1998 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dalla RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a nei confronti di RI TO, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto del RI ad essere reintegrato nelle mansioni di tecnico di primo livello, già svolte presso la sede di via del Babbuino prima del trasferimento al centro di via Asiago, ovvero in mansioni equivalenti Osservava in motivazione che le mansioni, cui era stato addetto il RI dopo il trasferimento al centro di via Asiago, non corrispondevano per livello di professionalità a quelle di fatto svolte a via del Babbuino, né a quelle della sua qualifica contrattuale di tecnico di produzione di primo livello. Mancavano, infatti, come emergeva dalla prova testimoniale e documentale acquisita in primo grado, rispetto alle precedenti mansioni ogni scelta tecnica discrezionale ed il coordinamento di tecnici di secondo livello, dei quali di fatto svolgeva i compiti limitandosi -2- all'inserimento nei programmi di pezzi preregistrati. Evidenziava, quindi, come le seconde mansioni non corrispondessero alla declaratoria della qualifica di tecnico di primo livello del contratto collettivo dei dipendenti RAI, non sussistendo nei compiti affidati al RI la partecipazione, con assunzione di responsabilità tecniche, alle riprese, la discrezionalità nella scelta dei mezzi e del loro impiego o il coordinamento di altri tecnici. Osservava, infine, che la mancanza nel centro di via Asiago di posizioni di lavoro equivalenti a quelle del centro di via del Babbuino era irrilevante essendo inderogabile la norma di cui all'art. 2103 c.c.. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la RAI, illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso il RI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunziando il vizio di motivazione su di un punto decisivo della causa (art.360 n.5 c.p.c.), la ricorrente contesta che la mancanza nel centro di via Asiago di posizioni di lavoro equivalenti a quelle di via del Babbuino fosse priva di giuridica rilevanza in quanto in contrasto con l'art.2103 c.c., atteso che la RAI aveva dedotto che solo nel centro di via Asiago potevano trovare spazio operativo le maggiori professionalità. Rilevava ancora che la motivazione non aveva tenuto conto delle argomentazioni della RAI circa il ridimensionamento del ruolo di coordinatore svolto dal RI presso il GR, sia l'impossibilità di conservare lo stesso presso la nuova sede (stante l'assenza di un'organizzazione del -3- personale per gruppi gerarchicamente strutturati). Osservava, quindi, che la maggiore precedente professionalità era stata ritenuta alla stregua di una inesistente preposizione gerarchica e che non era stata rilevata la professionalità delle nuove mansioni, dedotta dalla RAI, connessa alla attività di controllo dei materiali che determinava corrispondenza tra le mansioni e la qualifica attribuita. Le censure sono contraddittorie, generiche e quindi inammissibili. Si ammette, con le censure trascritte in corsivo, in primo luogo un ridimensionamento delle mansioni in relazione al venir meno del potere gerarchico, conseguente alla diversa organizzazione del centro di via Asiago e poi, contraddittoriamente, si nega la preposizione gerarchica accertata del Tribunale, alla stregua delle dichiarazioni di un teste che però non sono trascritte. Si afferma, poi, che le superiori mansioni erano state riconosciute in sentenza prevalentemente in base alla preposizione gerarchica, ma si oblitera che il Tribunale ha accertato anche la ricorrenza degli altri requisiti della qualifica. Si assume che le mansioni di controllo dei materiali espletate a via Asiago avrebbero un rilevante contenuto professionale, tale da rendere il complesso delle mansioni attribuite al RI corrispondenti alla qualifica attribuita, ma si fonda tale assunto sulle proprie deduzioni senza indicare i supporti contrattuali e probatori che confermerebbero la tesi. Osserva il Collegio che, avendo il Tribunale accertato che nella sede precedente le mansioni corrispondevano alla declaratoria della qualifica di tecnico di primo livello, nella quale era inquadrato il RI, e nella seconda sede a quelle di tecnico - 4- di secondo livello alla stregua delle deposizioni dei testi e delle ammissioni del rappresentante della RAI, la censura della insufficienza o di omissione della motivazione doveva essere condotta, non in relazione alle deduzioni della RAI, ma alle risultanze della prova trascrivendo, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le dichiarazioni dei testi e del legale rappresentante della società che contraddirebbero le conclusioni della sentenza impugnata. In mancanza di detta trascrizione non è possibile per il Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di valutare la rilevanza e la fondatezza delle censure che vanno ritenute inammissibili. Con il secondo motivo, denunziando il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art.360 n.5 c.p.c.), La RAI assume che, vertendosi in materia di dequalificazione, non rilevava accertare la corrispondenza delle mansioni alla qualifica contrattuale, ma si doveva far riferimento al contenuto concreto delle mansioni raffrontando quelle precedenti con quelle successive. Deduceva, quindi, che la sentenza non avrebbe tenuto conto della prassi aziendale di attribuire qualifiche superiori a quelle di fatto svolte, né del collegamento tra qualifica e complessità degli impianti, assai maggiore nella nuova sede, ed, infine, che il coordinamento di altri lavoratori non implica preposizione gerarchica. Le censure sono infondate. Il Tribunale ha operato il raffronto tra le due mansioni, accertando che a via del Babbuino il RI svolgeva le attività previste dalla declaratoria della qualifica di appartenenza, mentre a via Asiago svolgeva -5- quelle del livello contrattuale inferiore, sicchè in fatto le censure della ricorrente non sono pertinenti. Peraltro esse sono anche giuridicamente erronee, infatti il dipendente, al quale il datore di lavoro abbia attribuito una determinata qualifica ha il diritto di richiedere di effettuare mansioni corrispondenti alla qualifica, indipendentemente dal fatto che nello stessa unità produttiva o in altra precedente avesse espletato mansioni inferiori, sicchè la circostanza che anche a via del Babbuino le mansioni non sarebbero state corrispondenti alla qualifica è irrilevante. In ordine al rilievo della maggiore complessità degli impianti nella nuova sede di lavoro si rileva che nella declaratoria della qualifica di tecnico I livello, trascritta nella sentenza impugnata, la complessità degli impianti ha rilievo solo nel caso di progettazione e realizzazione di impianti di complessa installazione e non anche, come assume la ricorrente, nel caso di adibizione ad impianti complessi. Le censure, contenute nella parte finale del motivo, all'accertamento di fatto contenuto nella sentenza del livello di professionalità delle mansioni svolte dal RI nella sede precedente ed in quella nuova e con le quali si allegano una serie di circostanze di fatto: impianti e mezzi tecnici usati, modalità di svolgimento delle mansioni, livello di difficoltà delle medesime, sono inammissibili in sede di legittimità. Infatti con esse non si evidenziano i vizi di illogicità, insufficienza o contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze della prova, che potrebbero integrare il vizio di cui al n. 5 dell'art.360 c.p.c. indicato nella intestazione del -6- motivo, ma si contrappone, inammissibilmente in sede di legittimità, un diverso accertamento del fatto rispetto a quello della sentenza impugnata. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in £. 12.000 - oltre £.
4.000.000 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 23 maggio 2001 Anglich all Il Presidente Il Consigliere est. Famaule futТаманвес IL CANCELLIERE Depositato in Concelleria 24 LUG/2001 ERE IL CANCELLERE I , D BOLLO A, TASSA 10 A T. 17 AR -7-