Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma n. 7, cod. proc. civ., deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'appellato, se questi, nella comparsa di risposta, si sia limitato ad eccepirne genericamente la nullità, indicando le ragioni del vizio, tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI AN - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei Suoi legali rappresentanti p.t. dott. Alessandro Calvara e Dott. Adriano Porri, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato TO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VI TO, NT IE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IORIO, difesi dagli avvocati STEFANO VIGLIONE, STEFANO PELLECCHIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
DI NI NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6250/99 del Tribunale di NAPOLI, Sezione Decima Civile emessa il 7/7/99, depositata 09/09/99; RG. 11568/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. AN LIMONGELLI;
udito l'Avvocato TO GURGO (per delega Avv. Erasmo Augeri);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29.4 - 3.5.1996 CQ AN e RO ET, premesso d'essere stati investiti da una autovettura condotta dal proprietario Di OM OM ed assicurata dalla Assicurazioni Generali spa, convennero dinanzi al Giudice di pace di Napoli il Di OM ed il suo assicuratore per esserne risarciti. Contumace il Di OM, la società assicuratrice resistette alla domanda. Con sentenza del 16.2.1998 il Giudice di pace, sul rilievo che la somma di L. 5.000.000, corrisposta prima del giudizio dalla Assicurazioni Generali ai danneggiati, appariva congrua, rigettò la domanda. Il CQ e la RO hanno proposto appello. Nella persistente contumacia del Di OM, la Assicurazioni Generali ha chiesto il rigetto del gravame e in comparsa conclusionale ha eccepito la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado in conseguenza del fatto che l'avvocato OM Pellecchia, procuratore degli attori CQ e RO, aveva svolto l'attività difensiva commessagli pur risultando sospeso dall'esercizio della professione. Con sentenza del 9.9.1999 il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice di pace, ha condannato in solido il di OM e la Assicurazioni Generali, in favore del CQ e della RO, al pagamento della ulteriore somma di L.
4.620.000. In ordine alla eccezione di nullità sollevata dalla appellata società assicuratrice il Tribunale ha osservato che la nullità risultava sanata, non essendo stata tempestivamente denunziata mediante impugnazione. Ricorre la Assicurazioni Generali con tre motivi. Il CQ e la RO resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la società ricorrente denunzia violazione degli artt. 169 n. 7 e 164 cod.proc.civ. Afferma che l'atto di appello avrebbe dovuto ritenersi nullo perché non conteneva l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163 e sostiene d'essersi, per questa ragione, costituita tardivamente nel giudizio di secondo grado e d'avere immediatamente eccepito la nullità. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di provvedere con la fissazione di una nuova udienza, in ottemperanza al disposto dell'art. 164 co. 3^ cod.proc.civ. La doglianza non ha fondamento. L'atto di citazione in appello notificato alla Assicurazioni Generali era effettivamente nullo perché non conteneva il predetto avvertimento. Tuttavia la società, con la comparsa di costituzione, ha eccepito solo genericamente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello ed ha indicato la ragione del vizio solo con la comparsa conclusionale. Ne consegue che, dovendo l'eccezione di nullità sollevata nella comparsa di risposta considerarsi irricevibile per genericità e dovendo la stessa eccezione, prospettata nella comparsa conclusionale, considerarsi parimenti irricevibile perché tardiva, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello è rimasta sanata, ai sensi dell'art. 164 co. 3^ cod.proc.civ., dalla avvenuta costituzione della società.
Col secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione egli artt. 161, 82, 301 e 343 cod.proc.civ. Sostiene che la nullità degli atti e della sentenza di primo grado in conseguenza dell'impedimento del procuratore degli attori ad assolvere al mandato conferitogli, a causa della sua sospensione dall'esercizio della professione, avrebbe potuto e dovuto essere rilevata di ufficio in entrambi i gradi del giudizio. Lamenta, quindi, che il tribunale abbia escluso di poter pronunziare la nullità di detti atti e della sentenza sul rilievo che la nullità non era stata fatta valere dalla società con appello incidentale, in ottemperanza al disposto dell'art. 161 cod.proc.civ., ma soltanto con la comparsa conclusionale prodotta nel giudizio di secondo grado. La doglianza non ha fondamento. Se il giudizio di primo grado fosse stato introdotto da procuratore sospeso dall'esercizio della professione la conseguente nullità dell'atto introduttivo avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio in entrambi i gradi di merito perché avrebbe precluso la instaurazione del contraddittorio processuale. Il giudizio di primo grado è stato, invece, introdotto dall'avvocato Rosanna Quaglia, abilitato all'esercizio della professione, e dunque non merita censura la pronunzia con cui il Tribunale ha ritenuto che la nullità dei successivi atti processuali, compiuti - dopo la rinunzia al mandato dall'avvocato Quaglia - da procuratore che la società ricorrente deduce essere stato sospeso dall'esercizio della professione, in quanto priva di incidenza sul contraddittorio processuale e sulla validità della sentenza non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio. Essa infatti, ai sensi dell'art. 157 cod.proc.civ., avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al compimento di ciascun atto o alla notizia di esso. Ciò nella specie non è avvenuto e di conseguenza la nullità degli atti - ove sussistente - è rimasta sanata e non avrebbe, dunque, potuto essere eccepita o rilevata nel giudizio di appello.
Col terzo motivo la società ricorrente denunzia violazione dell'art. 295 cod.proc.civ., nonché omessa motivazione su punto decisivo.
Sostiene che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale nel quale era stata fatta questione di falsità delle certificazioni mediche attestanti le lesioni asseritamente subite dagli appellanti CQ e RO. Lamenta di avere senza esito sollecitato il tribunale a sospendere il procedimento di secondo grado. La doglianza è fondata, perché la decisione dell'appello avrebbe dovuto indubbiamente considerarsi dipendente dalla definizione del giudizio penale, dal momento che la sentenza qui impugnata ha tratto fondamento proprio dalle certificazioni mediche che nel giudizio penale erano state denunziate di falsità. La Corte di merito ha del tutto trascurato di esprimere le ragioni dell'implicito rigetto dell'istanza di sospensione ed è, quindi, effettivamente incorsa nel denunziato vizio di omessa motivazione su un punto della controversia di decisiva rilevanza.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso vanno, dunque, rigettati, mentre il terzo motivo va accolto. La impugnata sentenza va, conseguentemente cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso ed accoglie il terzo. Cassa la impugnata sentenza in relazione e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003