Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11466 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
1 1466 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 8682/00 Cron. N. 23074 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. Dell'Anno1. Dott. Paolino -Presidente- -Consigliere- Figurelli Ud. 14.06.2002 2.66 Donato -Rel. Consigliere- 3. Alessandro De Renzis 66 Maura La Terza -Consigliere- 4. Filippo Curcuruto -Consigliere- 5. ب ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA FERROVIE DELLO STATO- Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del suo procuratore e rappresentante Avv. Alvino, in virtù dei poteri conferitigli Giancarlo dall'Amministratore Delegato della società con procura notaio Castellini del 23.2.1999 rep. n. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 326, presso lo studio dell'Avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente 2818 2
CONTRO
BA AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Acquabulicante 331, presso lo studio dell'Avv. Italo Caligiuri, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Raso come da procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 1144/99 del Tribunale del La- voro di Palermo dell'11.3.1999/20.4.1999 nella causa iscritta al n. 405 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.6.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Claudio Scognamiglio per la S.p.A. Ferrovie dello Stato;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Fi- nocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in data 18.2.1993, NI BA con- veniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Palermo l'Ente Ferrovie dello Stato, di cui era dipendente in qualità di capo stazione superiore, per sentir accertare e dichiarare la di- pendenza da causa di servizio dell'ipertensione arteriosa da cui era affetto, con conseguente riconoscimento del diritto alla li- quidazione dell'equo indennizzo. L'ente convenuto costituendosi contestava la domanda e ne chie- deva il rigetto. 3 All'esito dell'istruzione, espletata la consulenza tecnica di ufficio ammessa, il Pretore del Lavoro di Palermo con sentenza del 12.9.1995 accoglieva la domanda dell'attore e per l'effetto di- chiarava la dipendenza della malattia anzidetta da causa di servi- zio con ascrivibilità alla tabella B) del D.P.R. n. 834 del 1981. Tale decisione, impugnata dalle Ferrovie dello Stato, veniva confermata, all'esito di nuova consulenza tecnica di ufficio, dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 1144 del 1999. In particolare il Tribunale condivideva il giudizio del secondo consulente, concordante con quello del primo consulente, secon- do cui lo stress psichico sembrava avere avuto un ruolo concau- sale nella genesi della malattia (ipertensione arteriosa). s ' s u e R Lo stesso Tribunale richiamava la medesima consulenza di secon- е д do grado, la quale evidenziava che il lavoro svolto dal BA per le mansioni ricoperte presentava diversi elementi stressanti legati ai numerosi input (visivi, uditivi, radio, telefono), ai rumori di fondo, alla responsabilità, con riferimento al lavoro svolto in ca- bina ACEI, alla continua sollecitazione della funzione attentiva dovuta al controllo simultaneo degli strumenti (leds) indicanti in tempo reale variazioni della viabilità. La S.p.A. Ferrovie dello Stato propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo, contrastato dal BA con controri- corso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e della ta- bella B) del D.P.R. n. 834 del 1981, degli artt. 116- 1° comma, 191 e seguenti C.P.C., 2697 Cod. Civ., nonché vizio di motiva- zione su un punto essenziale della controversia. Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia rinunciato al suo po- tere- dovere di accertare e valutare i fatti di causa, che trascen- dono in ipotesi l'ambito delle competenze ed esperienze tecniche del consulente, ed in particolare abbia rinunciato ad accertare se il lavoratore avesse espletato la sua attività in condizioni tali da determinare la patologia da stress denunciata e se tale malattia fosse o meno determinata da cause estranee al lavoro. Lo stesso ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia rece- pito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico di ufficio di secondo grado ed abbia omesso di indicare, nella motivazione della sentenza, le ragioni in base alle quali riteneva di non condi- videre tali conclusioni, Le censure sono prive di pregio e vanno disattese. Le questioni sollevate involgono apprezzamento di circostanze di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, tanto più che la motivazione addotta dal giudice di appello è logica, coerente ed esauriente. Invero il Tribunale ha esaminato, sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio di secondo grado, tutti gli elementi emersi rite- 5 nendoli, nella sua discrezionalità, sufficienti ai fini del ricono- scimento del nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività svolta dal BA D'altro canto i rilievi mossi dalla ricorrente alla consulenza tec- nica di ufficio di secondo grado sono generici, non evidenziando eventuali carenze o affermazioni scientificamente errate. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 11,44, oltre € 1500 per onorario. Così deciso in Roma addì 14 giugno 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore alessandro De Renzi, Vulin. L CANCELLIEREка трансо tato Cancellerie 31 AG 2102 гомсо