Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2002, n. 11691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11691 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
0067838 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 16B-1 A CORTE SUPREMA DI C atto SEZIONE TRIBU AR Tiibutaria Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 1597/00 - 29300 Consigliere Dott. Eugenio AMARI Cron. Dott. Nino FICO - Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud.22/03/02 Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 67838 sul ricorso proposto da: N. LI IA RA, LI RM, LI OB, LI MA, LI LA, LI BE, in qualità di coeredi di IU TA deceduto, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio L'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che li difende, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 presso rappresenta e difende ope legis;
1322 -1-
- controricorrente -
-> avversO la sentenza n. 117/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 18/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PROSPERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- Svolgimento del processo A seguito di avviso di accertamento n. 940/80, notificato in data 23-12-1980, L'Ufficio Distret- tuale delle Imposte Dirette di Borgomanero, avente ad oggetto un maggior reddito di impresa ai fini Ilor ed Irpef da parte di TA IU, quest'ultimo proponeva ricorso alla Commissione Tribu- taria di primo grado di Novara, deducendo la violazione L'art. 39 del D.P.R. n. 600/73 in tema di accertamento induttivo. L'adita Commissione, con sentenza n. 1522/81, accoglieva il ricorso. Proponeva impugnazione l'Ufficio e la Commissione Tributaria di secondo grado di Novara, costi- tuitosi l'TA, con ordinanza in data 21-10-1993, dichiarava estinto il giudizio e rimetteva all'Ufficio il fascicolo per l'eventuale riassunzione ai sensi L'art. 34, 5° comma, 1. n. 413/91. L'Ufficio delle Imposte Dirette di Borgomanero, con istanza in data 20-7-1994, faceva presente che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione integrativa prevista dalla 1. n. 413/91 per l'anno d'imposta 1974 e che, pertanto, la controversia non poteva ritenersi estinta. $ L'Ufficio riassumeva il giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, ai sensi L'art. 72, 1° comma, D.Lgs. n. 546/92. Il processo veniva interrotto per il decesso del Sig. TA in data 15-12-1994 e successivamente ri- assunto da TA RI ZI, figlia del defunto, che si costituiva in giudizio per sé e gli altri ere- di. Con la sentenza in esame n. 117/98, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte acco- glieva l'appello L'Ufficio, riconoscendo "pienamente valido l'accertamento eseguito" sulla base del verbale redatto dalla Polizia Tributaria. Ricorrono per cassazione, con due motivi, quali coeredi di TA IU, TA RI ZI, TA AR, TA BE, TA RO, TA UR e TA ER;
resiste con con- troricorso l'Ufficio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione laddove la Commissione di se- condo grado ha richiamato “in modo generico” quanto dedotto a verbale dalla Guardia di Finanza, con conseguente violazione L'art. 36 e L'art. 62 del D. L.vo n. 546/92. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione in ordine all'applicabilità L'art. 39, 2° comma, del D.P.R. n. 600/73, per mancata enunciazione dei criteri giustificativi, nella vicenda in esame,L'accertamento c.d. sintetico del reddito di impresa. Il ricorso non merita accoglimento. Deve rilevarsi, infatti, che la Commissione Regionale ha sufficientemente motivato in ordine alle circostanze di cui ai suesposti motivi. Per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, è legittimo l'accertamento eseguito sulla base di un processo verbale, regolarmente notificato al contribuente e richiamante in modo sommario i dati dello stesso per relationem, allorché, non si incida, come rilevato nell'impugnata decisione, sul corretto espletamento della difesa dello stesso contribuente. Tra l'altro, nella sentenza impugnata sono evidenziati i dati riguardanti la ricostruzione L' "effettiva attività industriale" L'TA (rapporto esistente tra il consumo di combustibile e la produzione in fusione del metallo). Motivata è ancora la sentenza in esame riguardo ai presupposti per l'applicazione al caso concreto L'art. 39, 2° comma, lett. d, del D.P.R. n. 600/73, laddove, in particolare, si afferma che l'Ufficio, a fronte di irregolarità nella tenuta dei registri contabili, si è correttamente avvalsa di criteri presun- tivi, criteri non contestati dalla parte contribuente con “idonei elementi atti ad inficiare il procedi- mento della Guardia di Finanza". Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese della presente fase che si liqui- dano in complessivi € 3.100,00, di cui € 100,00 per spese, oltre quelle prenotate a debito. In Roma, il 22-3-2002 L'estensore Bosht i E I 6 5 8 N R 9 . O 1 A I / N T Z 4 - / A U 6 B R 2 B . T I . L S R R L I . Il Presidente P T A G . . E D ло B R L A E A T A I D 1 D I R 3 S E 1 N E T E T . S A N N I E A M S E IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 AGO. 2002 Innocenzo Battista Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista