Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
La confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, conv. con modd. in L. 30 dicembre 2008, n. 210) consegue obbligatoriamente ad una sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. (In motivazione la Corte ha precisato che, fatta eccezione per l'ipotesi indicata, per confiscare il veicolo a seguito di patteggiamento, il giudice deve motivare l'esercizio del potere discrezionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2009, n. 40203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40203 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/09/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1060
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 15851/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 10.1.2009 del Tribunale monocratico di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in camera di consiglio, la relazione fatti dal Consigliere Dott. Aldo Fiale;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale monocratico di Napoli, con sentenza del 10.1.2009, applicava a DI AL - su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. - la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa in ordine al delitto di cui:
- al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2, (per avere effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni - acc. in Napoli, il 9.1.2009) e ordinava la confisca dell'autocarro "Iveco-Fiat" targato COB66867, utilizzato per lo svolgimento delle attività illecite contestate.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il DI, il quale ha eccepito: - la pretesa illegittimità della disposta confisca dell'autocarro, poiché tale misura: non era ricompresa nell'accordo intercorso con il P.M.; non sarebbe prevista come obbligatoria dalla legge e sarebbe stata applicata in via facoltativa senza adeguata motivazione. Il veicolo in oggetto, secondo la prospettazione del ricorrente, verrebbe normalmente utilizzato per l'esercizio della propria attività di vendita ambulante di frutta e solo occasionalmente sarebbe stato impiegato per il trasporto dei materiali qualificati come rifiuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. Il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale) ha introdotto tra l'altro - nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 - una peculiare disciplina sanzionatoria (art. 6),
prevedendo sanzioni sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006 e trasformando alcune violazioni di natura contravvenzionale in delitti.
In particolare, l'art. 6, comma 1 bis - introdotto dalla Legge di Conversione n. 210 del 2008 - dispone (ampliando alcune previsioni già poste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, u.c.) che "Per tutte la fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo". La norma stabilisce, dunque, un'ipotesi di confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dallo stesso art. 6, ma limita la obbligatorietà della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata "sentenza di condanna". Il testo legislativo non estende, invece, detta disposizione speciale ai casi di "sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p." diversamente da quanto la lettera e) dello stesso art. 6, comma 1, testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - in seguito alla novella apportata all'art. 445 c.p.p. dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2, che ha espunto dal testo della norma il richiamo all'art. 240 cod. pen., solo comma 2 - non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato. Il giudice, però, allorquando la confisca non sia obbligatoria, è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura vedi Cass.: Sez. 6^, 12.3.2007, a 10531 e Sez. 4^, 8.6.2005, n. 21703. Nella fattispecie in esame il Tribunale ha disposto il provvedimento ablativo ottemperando correttamente all'onere motivazionale, in quanto ha evidenziato il nesso esistente tra il veicolo confiscato ed il reato ed ha razionalmente argomentato nel senso che quello stesso veicolo, ove lasciato nella disponibilità del proprietario-imputato, potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori illeciti della stessa specie (idoneità del bene ad agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato). Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009