Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
In tema di peculato commesso dal pubblico agente appropriandosi delle somme versate in favore di società di comodo ed in relazione a prestazioni sovrafatturate, va assoggettato a sequestro e confisca l'importo eccedente i costi vivi sopportati per l'esecuzione della prestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2017, n. 53123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53123 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
53123-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/11/2017 -PresidenteFRANCESCO IPPOLITO Sent. n. sez. 2144/2017 MIRELLA AGLIASTRO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE EMILIA ANNA GIORDANO N.27438/2017 GAETANO DE AMICIS N27446117 ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA CO nato il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso le ordinanze del 12/5/2017 e 22/05/2017 del Tribunale del Riesame di Ancona sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che conclude per il rigetto del ricorso. sostitutoUidto per la parte civile l'avvocato FOSCINI MASSIMILIANO, processuale dell'avvocato BELLI MASSIMILIANO del foro di ANCONA difensore di fiducia di ER SPA IN PERSONA LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, che deposita conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. E impugnata da CO MO l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Ancona ha respinto l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare aveva rigettato la richiesta di dissequestro delle somme già oggetto di sequestro preventivo in relazione ai reati di cui agli artt. 314 cod. pen., contestati ai capi B) ed F) e art. 319 cod. pen., contestato al capo E). Con decreto di sequestro preventivo del 27 giugno 2015 il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.748.654,44 individuato quale profitto dei reati di cui ai capi B) ed F) e prezzo della corruzione contestato al capo E). Con la successiva ordinanza del 20 aprile 2017 il giudice per le indagini preliminari ha limitato l'importo in sequestro alla somma di euro 685.000,00 costituito dal profitto dei reati maturato dopo il 6 novembre 2012, e, cioè, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190 che aveva introdotto la possibilità di disporre la confisca del profitto del reato di cui all'art. 314 cod. pen.. Per quanto di interesse in questa sede il MO, direttore generale di ER S.P.A., società di gestione dell'Aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara Marittima e, pertanto, incaricato di pubblico servizio, è accusato, all'esito dell'udienza preliminare, di avere drenato a proprio favore, appropriandosene, ingenti risorse pubbliche attraverso l'assegnazione, anche fraudolenta o mediante la segmentazione degli appalti, a società di comodo facenti capo ai coimputati TO OG, alla moglie di questi, AT GA, ed a se stesso e conseguenti operazioni di emissione di fatture inesistenti ovvero sovrafatturate. Costituisce, inoltre, oggetto di ricorso l'ordinanza del 12 maggio 2017 con la quale il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale era stato disposto il sequestro conservativo, a garanzia del risarcimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati, nella misura già individuata quale profitto dei reati contestati. I due procedimenti, occasionati dai distinti ricorsi, sono stati riuniti con decreto del 30 giugno 2017 del Presidente di Sezione e trattati all'odierna udienza.
2. Il ricorrente, che chiede l'annullamento delle ordinanze impugnate e, comunque il dissequestro delle somme indicate nell'elenco di fatture sub allegati n. 2 e 3, oltre euro 181.370,00 dovute a titolo di I.V.A., deduce vizio di mancanza di motivazione, per essere meramente apparente ovvero manifestamente illogica, quella posta a fondamento dei provvedimenti impugnati. Rileva, in particolare, che il profitto dei reati di peculato è stato erroneamente determinato includendo nel computo il "corrispettivo" recato da 1 n alcune fatture per le quali anche nella richiesta di misura cautelare reale il Pubblico Ministero aveva espresso dubbi sulla regolarità del conferimento dell'incarico e sulla congruità dei prezzi praticati nonché da fatture per le quali si contestano le procedure di conferimento dell'incarico ma non l'effettivo svolgimento della prestazione. In presenza di operazioni effettivamente eseguite, aggiunge, sono erronee le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale poiché il conteggio effettuato ai fini della determinazione del profitto non tiene in conto, oltre al costo sostenuto per la specifica prestazione, dei costi aziendali (quali costi diretti, costi fissi, spese generali, margine aziendale), elementi, questi, che concorrono a generare il prezzo finale di una prestazione e che devono essere valutati in presenza della contestata sovrafatturazione. Nell' originaria istanza di dissequestro, il MO aveva sollecitato altresì il dissequestro, delle somme dovute a titolo di IVA. Richiamata la giurisprudenza civilistica e tributaria (Sez. 3, n. 46857 del 6/10/2015 e SU. n. 10561 del 30 gennaio 2014), rileva che la frazione di una fattura, corrispondente all'IVA non può essere considerata profitto illecito della fattura per operazioni inesistenti poiché la fattura emessa costituisce valido titolo di credito di imposta per il suo destinatario ed impone il pagamento della corrispondente imposta da parte del soggetto che emette il documento, pur non costituendo titolo valido per la detrazione e venendo, così, estraniata dal meccanismo di compensazione a monte e a valle.
3. Con memoria di replica del 10 novembre 2017 il difensore della costituita parte civile, ER s.p.a ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso avverso il decreto di sequestro conservativo e del provvedimento del 12 maggio 2017 del Tribunale del Riesame evidenziando che, al di là del richiamo al vizio di violazione di legge, i motivi di ricorso sono volti a censurare il merito della motivazione in assenza di deficit argomentativi così radicali da comportare mancanza della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. I giudici della cautela hanno esaminato le censure difensive sollevate con l'appello e con la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro conservativo ed hanno rilevato che, in relazione alle fatture specificamente indicate dalla difesa, il profitto dei reati di peculato ascritti all'imputato era stato correttamente individuato, sia perché le fatture per le quali il Pubblico Ministero si era espresso in termini dubitativi non erano state ricomprese neppure 2 nell'originario decreto di sequestro preventivo sia perché era risultata accertata, con riferimento alle fatture specificamente indicate negli allegati, la fittizietà delle relative operazioni all'esito delle compiute indagini di cui alla nota informativa del 30 aprile 2015 della Guardia di Finanza. Con riguardo alle fatture per le quali erano contestate le modalità di scelta del contraente, ma non l'esecuzione della prestazione a favore di ER s.p.a il Tribunale ha evidenziato che il giudice per le indagini preliminari aveva computato il danno subito dalla società ER s.p.a. e, perciò, ai fini della determinazione del profitto conseguito - dall'imputato - non l'intero corrispettivo recato dalla fattura ma solo l'importo costituito dalla sovrafatturazione, determinato in un importo forfettario stimato detraendo dal corrispettivo pagato i costi effettivamente sostenuti dall'emittente per quella prestazione, ciò in quanto è logico presumere che vi era stato sviamento dei normali criteri di affidamento degli incarichi al fine di favorire un determinato contraente cioè uno dei concorrenti nel reato associativo - vantaggio individuato nella evidente sproporzione tra il corrispettivo pagato dalla società ER s.p.a. per quella prestazione e i costi sostenuti dall'appaltatore per eseguire i lavori. Anche per le somme dovute a titolo di IVA., secondo il provvedimento impugnato, è inconferente, ai fini della individuazione del profitto, la giurisprudenza in materia di reati fiscali e tali importi rientrano nel profitto del reato di peculato trattandosi di somme oggetto di indebita appropriazione, a prescindere che siano o meno state versate allo Stato 3.Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di provvedimenti coercitivi reali è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Analoghe limitazioni afferiscono al ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro conservativo ( Sez. 3, n. 4670 del 7/11/1999, Lo Bianco, Rv. 186137).
4.E, rileva il Collegio, nella nozione di violazione di legge, rientra la individuazione delle coordinate ermeneutiche attraverso le quali il giudice perviene alla ricostruzione della nozione giuridica del profitto del reato ai fini di confisca, e nel caso rilevante ai fini del disposto sequestro conservativo ai fini della individuazione del danno subito dalla parte civile, profitto che, secondo la 3 corretta prospettiva posta a fondamento del provvedimento impugnato, avuto riguardo alle concrete modalità dell'illecito ascritto al MO, deve interessare l'effettivo incremento del patrimonio conseguito dalla condotta illecita mentre non potranno esservi ricompresi i "vantaggi" che costituiscono diretta derivazione delle prestazioni effettivamente svolte a favore della società ER s.p.a., nell'ambito del rapporto sinallagmatico che si era venuto a creare tra l'ente appaltante e le società risultate aggiudicatarie delle gare o, comunque, dei contratti, e, dunque, la utilitas di cui la società ER s.p.a si sia giovata in forza della prestazione effettivamente eseguita.
5. Orbene il proposto ricorso, pure in astratto volto a contestare il procedimento seguito ai fini della determinazione del profitto dei reati di peculato, e, per converso il danno subito dalla parte civile, attraverso la individuazione delle componenti che, sul piano giuridico, concorrono alla sua enucleazione, si rivela per taluni aspetti del tutto generico, per aspecificità, mentre per altri aspetti solleva questioni non deducibili in sede di legittimità perché attinenti al merito e, comunque, non specificamente devoluti al giudice del riesame.
6. In particolare, il motivo di ricorso non si confronta con provvedimento impugnato nella parte in cui, richiamato l'elenco delle fatture prodotte dalla difesa, i giudici del riesame hanno precisato, attraverso l'analisi dell'informativa di polizia e delle corrispondenti fatture, che l'importo delle somme in sequestro era stato determinato solo in relazione alle fatture individuate come quelle accertate fittizie, conclusione che non è seriamente contrastata con l'odierna impugnazione che apoditticamente denuncia il vizio di carenza di motivazione sul punto, carenza che, come innanzi precisato, è ravvisabile solo in presenza di mera apparenza dell'argomentazione ovvero di argomentazione priva di coerenza e ragionevolezza. Denuncia tanto più assertiva quando, come nel caso in esame, le conclusioni esposte nel provvedimento impugnato, avrebbero potuto, e, perciò avrebbero dovuto, essere confutate, piuttosto che attraverso il richiamo agli allegati esaminati dal Tribunale, riportando i dati fattuali suscettibili di smentire le conclusioni puntualmente enunciate dai giudici del Riesame.
7. Né il motivo di ricorso merita miglior sorte con riferimento al criterio di determinazione del profitto dei reati di peculato ascritti all'imputato con riguardo alle fatture emesse dalle società per le quali si contestano le modalità di scelta del contraente ma non l'effettivo svolgimento della prestazione: in tal caso, si assume, in presenza di importi sovrafatturati, ai fini della individuazione del 4 profitto dei reati di peculato ascritti al MO occorrerebbe scorporare dal corrispettivo pagato da ER s.p.a. non solo i cd. costi vivi ma anche i costi aziendali sopportati dalla controparte contrattuale, elementi tutti che concorrono a determinare il prezzo finale della prestazione. Anche a tal riguardo il motivo di ricorso si appalesa indeducibile e generico in presenza della individuazione, da parte del Tribunale di un criterio di individuazione seguito, non manifestamente illogico ed incongruente, e stimato detraendo dal corrispettivo pagato dalla società ER s.p.a. solo i costi effettivamente sostenuti dall'emittente della fattura per la specifica prestazione eseguita. Ed invero il criterio indicato dal ricorrente, in presenza di operazioni di sovrafatturazione, trascura, come si evince dal provvedimento genetico e dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che non solo talune delle società emittenti erano delle mere cartiere, prive di strutture operative che, quindi, non potevano allegare - alcun costo aziendale ma soprattutto omette di considerare che, in via generale, dovendo essere assoggettato ad ablazione il profitto di natura economico-patrimoniale che costituisce diretta derivazione causale dell'illecito, non può ridondare a vantaggio del ricorrente alcuno degli elementi di costo che fanno capo alle società che hanno beneficiato di illecite modalità di scelta del contraente ed eccedente i costi vivi sopportati per la esecuzione della prestazione costi che sono stati determinati nella informativa di polizia - giudiziaria con riferimento alle spese effettivamente sopportate per la esecuzione della prestazione oggetto di contratto e, vieppiù, altre voci di costo i costi fissi, le spese generali e il margine aziendale che, secondo l'ipotesi di accusa, sono stati sopportati dalle società beneficiate dalla illegittima scelta praticata dal ricorrente. A ciò deve aggiungersi che il criterio di computo indicato in ricorso, diverge da quello posto a fondamento del motivo di appello (il valore di mercato della prestazione) e che entrambi sono privi di qualsivoglia base fattuale che contrasti, denotandone la manifesta abnormità, con la determinazione del profitto individuato nel provvedimento impugnato quale illecito vantaggio economico derivato al ricorrente per effetto delle condotte illecite ascrittegli.
8. Con riferimento alle somme dovute a titolo di IVA, rileva il Collegio che, non vertendosi in materia di reati tributari, non rileva il rapporto tra le predette società e l'Erario essendo stato, viceversa, accertato, alla stregua degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, che la società ER s.p.a. aveva effettivamente corrisposto alle società di comodo ovvero alle società comunque interposte nella esecuzione della prestazione, le somme dovute a titolo di imposta e delle quali, secondo lo schema innanzi delineato, l'imputato si era appropriato. Il motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato. 5 す 9.Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Rimette alla fase di merito la liquidazione delle spese in favore della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa della ammende. Cosi deciso il 16 novembre 2017 PresidenteMente lit in Il Consigliere estensore Emilia Anna Giordano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 NOV 2017, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 160