Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
033 76/0 1 Aula A REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.:lavoro Dott. Michele Annunziata Presidente R.G.N.16032/99 11 Giovanni Prestipino Consigliere 16438/99 " Mario Putaturo Donati V. Rel" Cron.Geee "" TA Capitanio Rep. "Raffaele Foglia Ud. 24/11/2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N. 16032/1999) proposto Da OS FI & LI s.r.l.,in persona del legale rappresentante, elett.dom. in Roma, via Britannia n.36,presso l'avv.Gaetano Trezza, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Valori, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
PRIMO MAZZA;
INTIMATO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NONCHE' UFFICIO COPIE Sul ricorso (R.G.N. 16438/1999) proposto Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. Da per diritti L. 3000 8 MAR 20010 4855 IL CANCELLIERE 1 PRIMO MAZZA, elett. dom. in Roma, via Piemonte n.32,presso l'avv. Gianfranco Viti, rappresentato e difeso dall'avv.Francesco Buglia, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
OS FI & LI s.r.l.; costituito e rappresentat Саше вода, cotronicorrente - B ERRIA per l'annullamento della sentenza del Tribunale .di Ascoli Piceno in data 2 giugno 1999, n.214 (R.G.N.1743/94 ); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/11/2000,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.ti Giulio Valori e Ermanno Consorti,ferdelige dell: new. Bozyła udito il Pubblico Ministero,1, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Primo ZA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Ascoli Piceno la s.r.l. Giostra Pacifico e Figli, alle cui dipendenze aveva lavorato dall'8 agosto 1957 al 31 dicembre 1990, chiedendone la condanna al pagamento di lire 4.559.429, oltre interessi e rivalutazione, al lordo delle trattenute fiscali, a titolo di residuo per il trattamento di fine rapporto. Deduceva che la datrice di lavoro, che gli aveva corrisposto lire 6.000.000 a titolo di prestito infruttifero da restituire al 2 momento della cessazione del rapporto, aveva preteso di imputare tale somma come anticipazione del trattamento di fine rapporto, contrariamente agli accordi intervenuti ed alla prassi aziendale, con la conseguenza che quell'importo, invece di rimanere tale nel tempo senza accrescersi con gli accessori, era stato decurtato immediatamente dal detto trattamento sul quale perciò non erano più maturati gli interessi e la rivalutazione. Nella resistenza della convenuta,il Pretore con sentenza 7 dicembre 1993 rigettava la domanda sul rilievo che la parte non poteva nella specie invocare a suo favore la ricorrenza di usi aziendali. La decisione, su gravame del lavoratore, veniva però riformata dal locale Tribunale che condannava la società al pagamento della somma di lire 4.559.429 al lordo di ritenute previdenziali e fiscali, a titolo di residuo trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo, oltre le spese dei due gradi di giudizio. Osservava, in particolare,il Tribunale che:l'appellante aveva incentrato le censure sulla ricostruzione teorica degli usi contrattuali ma aveva anche riproposto gli stessi elementi di fatto dedotti in primo grado a fondamento della domanda;
egli cioè non aveva negato il fatto contrattuale originariamente assunto onde l'esame doveva essere portato su tale aspetto della vicenda negoziale;
le risultanze probatorie acquisite avevano confermato che la datrice nel corso del rapporto di lavoro aveva effettuato 3 versamenti di somme al dipendente come prestito infruttifero e non a titolo di anticipo del trattamento di fine rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi cui ha resistito il ZA proponendo ricorso incidentale condizionato con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono preliminarmente riunirsi in un sol processo i due ricorsi avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 112 c.p.c. nonché travisamento dei fatti, motivazione illogica e contraddittoria,ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che il lavoratore a fondamento della domanda,postulante la concessione di un prestito infruttifero, avesse dedotto un accordo intervenuto sul punto con il datore di lavoro e da questi negato, in tal guisa sostituendo d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta che era invece basata sull'uso aziendale integrativo del contratto individuale di lavoro. Né tra l'invocato uso aziendale e l'accordo individuale sussiste rapporto di connessione tale da fare ritenere che l'espressa causa petendi comprenda implicitamente anche la diversa azione ravvisata dal giudice d'appello. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 329, secondo comma, 342,346,434 c.p.c. e dell'art.2909 C.C. nonché motivazione illogica e contraddittoria su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e а 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, anche nel caso in cui il lavoratore avesse posto a fondamento della domanda una pattuizione individuale, avrebbe dovuto tenere conto delle censure proposte che non avevano investito quel punto onde la preclusione del relativo formatosi a seguito esame derivante dal giudicato interno dell'acquiescenza della parte. Né tra un fatto contrattuale e l'uso negoziale è rinvenibile alcuna relazione logica, giuridica o di connessione oggettiva. I due motivi,da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico e giuridico delle censure esposte, vanno rigettati perché infondati. Come emerge dalla narrativa dell'atto di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza pretorile nella parte in cui non gli era stato riconosciuto il diritto nascente dal contratto di lavoro a ricevere il trattamento di fine rapporto nell'importo e secondo le modalità di calcolo esposte nel ricorso introduttivo del giudizio le quali postulavano l'esistenza di un accordo individuale, intervenuto nel corso del rapporto con la datrice, in ordine alla erogazione di una somma a titolo di prestito infruttifero. In altri termini l'azione proposta è stata pur sempre quella diretta alla tutela di un diritto nascente dal contratto di lavoro rispetto alla quale l'anticipazione ed il titolo della stessa assumevano valore di un mero antecedente logico e giuridico ai fini della determinazione delle somme dovute per trattamento di fine rapporto. 5 fu Ne discende che il Tribunale, una volta acclarata la riproposizione da parte del lavoratore-appellante degli stessi elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda, aveva il potere-dovere di verificare la fondatezza o meno delle censure formulate in ordine alla sussistenza о meno dei fatti presupposti. Né è ostativo all'esercizio di quel potere-dovere l'argomento addotto dalla difesa della società secondo cui non era possibile la verifica dell'esistenza di una pattuizione individuale poiché l'impugnazione era stata incentrata sulla sussistenza di un uso aziendale relativamente al titolo dell'anticipazione di somme in corso di rapporto di lavoro. E' appena il caso di ricordare che si ha mutamento della "causa petendi",con conseguente introduzione di una domanda nuova,preclusa in appello nel processo del lavoro, a norma dell'art.437 c.p.c.,quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali,e quindi non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica del rapporto (fra le tante, Cass., 14 luglio 2000, n.9401; Cass., 9 maggio 2000, n.5840;Cass. ., 17 gennaio 2000, n.456). Sennonchè nel caso in esame non vi è stata la prospettazione di nuove circostanze che abbiano comportato il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, bensì la richiesta di valutare in modo diverso da quanto effettuato dal acquisite in ordine all'unica domandaPretore le risultanze 6 proposta che era volta alla determinazione del trattamento di fine rapporto secondo il prospetto allegato. E in tale profilo rispetto al calcolo addotto l'anticipazione antecedenti logici edi somme ed il titolo costituivano meri giuridici che non avevano certamente alterato l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. Ne discende l'infondatezza delle proposte censure in tutti i profili enunciati non essendosi il Tribunale specificamente pronunciato né oltre i limiti della domanda, né su questioni precluse perché coperte da giudicato interno. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1199,2730,2697 e 1362 e SS. c.p.c. nonché illegittima valutazione di documento decisivo, motivazione incongrua e inficiata da errori di diritto, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nell'interpretare le due quietanze rilasciate dal dipendente il 20 ottobre 1982 e il 14 febbraio 1990 nel senso che con la frase indicata lo stesso si era obbligato alla restituzione in occasione del calcolo del anticipatagli dalla trattamento di fine rapporto della somma datrice, ha violato i criteri ermeneutici discostandosi dal significato letterale e logico della dichiarazione con cui il dipendente aveva invece attestato il titolo del pagamento. D'altro canto, secondo l'art.1199 c.c., il debitore adempiente ha diritto ad esigere che la quietanza indichi il titolo o la causa del pagamento in considerazione della funzione certificativa del documento e del valore liberatorio del pagamento. 7 деви La quietanza costituisce, infatti, tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, piena prova dello specifico pagamento di una determinata somma di denaro per un determinato titolo,con la conseguenza che essa non è revocabile se non si provi che sia stata rilasciata per errore di fatto o per effetto di violenza ex art.2732 c.c. Né tale funzione e valore potrebbero essere assunti e riflessi se non con l'indicazione in modo adeguato dell'obbligazione adempiuta. Il motivo va rigettato perché infondato. Il Tribunale, prima di procedere alla interpretazione delle quietanze, ha ricostruito nel profilo storico la vicenda due negoziale de qua sulla base delle risultanze emerse, accertando che:negli anni susseguenti ai prestiti effettuati la datrice di lavoro non aveva detratto i relativi importi dal trattamento di fine rapporto a quel momento maturato nelle denunce annuali effettuate all'INPS; nei bilanci della società per il periodo 1982- 1992 erano evidenziati ingenti crediti, sotto la voce "prestiti infruttiferi a dipendenti" e nessun credito sotto la voce "crediti per anticipazioni di fine rapporto" mentre nel 1990 era stata annotata solo la equivoca voce "crediti verso dipendenti" e negli anni successivi finalmente inserita la voce "dipendenti c/ ant. tfr";la circostanza comprovava che nel periodo di tempo in cui vigeva l'obbligo del ZA di restituzione delle somme la datrice aveva considerato nelle sue scritture contabili la dazione alla un prestito infruttifero;
altre pattuizioni del tipostregua di 8 all'esame erano intercorse con altri dipendenti secondo quanto riferito da numerosi testi escussi;
la società non aveva ottemperato all'ordine di esibizione del libro degli inventari relativo agli anni dal 1982 al 1990 onde la presunzione che la evitare di fornire specifica prova a séstessa avesse voluto contraria;
nel 1965 il dipendente aveva usufruito dell'anticipazione di altra somma che era stata restituita senza aggravio di interessi. Quindi il Tribunale, tenuto conto del criterio ermeneutico costituito dalla lettera delle parole usate, ha interpretato il testo delle quietanze nel senso che il lavoratore aveva inteso significare con la frase indicata solo che la somma ricevuta dovesse essere restituita in occasione del percepimento del trattamento di fine rapporto e non anche che il prestito fosse oneroso e che l'ammontare di detto suo emolumento fino ad allora maturato dovesse essere immediatamente decurtato. E in tale interpretazione il Tribunale è stato confortato, oltre che dalla vicenda negoziale nella quale si era inserito il prestito, dalla circostanza che la datrice,contrariamente all'obbligo di cui per legge era gravata, non aveva operato alcuna trattenuta fiscale sull'erogazione. Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico e giuridico,in linea con le fasi negoziali come su individuate, come tale incensurabile in questa sede. incidentale Deve invece considerarsi assorbito il ricorso motivo, ha condizionato con cui il lavoratore, con un unico 9 denunciato violazione degli artt.1340,1374 e 2078 C.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo circa l'esistenza della prassi aziendale reclamata dal lavoratore, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso principale deve perciò essere rigettato mentre il ricorso incidentale condizionato va considerato assorbito. Le spese di questo giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente società.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente alle spese in lire 27000 oltre lire tremilioni per onorari. Roma, 24 novembre 2000 Il Presidente Il Consigliere est. Man Reture seater Victo M.Aumunt Phillie I D IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA , O Depositata in Cancelleria L 3 L 3 O 0 5 ≥ 8 MAR. 2001 1 B . I . A S T D N S oggi, R A A A 3 ' T T , 7 L IL COLLABORATORE S - L A O 8 E S - P DI CANCELLE E D 1 P M I 1 S I S I A E N T N E D R G G S O E O G I C T E A A N L D E O S E T A E , T L O I L R R I E T S D D I G O E R 10