Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento l'assoluzione ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., non può prevalere sull'accordo delle parti, giacché l'art. 444 cod. proc. pen. rinvia solo alle cause di proscioglimento espressamente indicate dall'art. 129, cod. proc. pen., tra le quali non è annoverata quella per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 22 ottobre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Trento, all'udienza preliminare del 4 ottobre 2019, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per i reati loro ascritti, fatto salvo il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per il quale lo stesso giudice ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per quanto è dato evincere dalla prefata sentenza, in sede di udienza preliminare gli imputati hanno formulato istanza di applicazione pena, con il consenso del PM. Per la fattispecie associativa il giudice ha prosciolto gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto", con la seguente motivazione: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2014, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
1 1 39 0/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SETTIMA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Enzo Jannelli - Presidente Camera di consiglio Dott. Antonio Manna - Consigliere rel. del 12.12.2014 R.G. N. 38773/14 Dott. Mirella Cervadoro - Consigliere ORDINANZA N. 2433 Dott. Sergio Beltrani - Consigliere Dott. Fabrizio Di Marzio - Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MO TE, n. il 23.3.89 a Cittiglio (VA), contro la sentenza 23.4.14 del GIP del Tribunale di Varese;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
letta la requisitoria del PG in persona del Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza di cui in epigrafe il GIP del Tribunale di Varese applicava a TE MO, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per i delitti p. e p. ex artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1° d.P.R. n. 309/90 e 629 co. 2° c.p. Tramite il proprio difensore ricorre TE MO contro detta sentenza, di cui chiede l'annullamento per inosservanza dell'art. 448 c.p.p. e abnormità del provvedimento del giudice, che avrebbe accolto una successiva istanza di patteggiamento avanzata dal MO e non la prima, che prevedeva l'esclusione dell'aggravante di cui al co. 2° dell'art. 629 c.p. e che avrebbe incontrato l'iniziale consenso del PM, istanza che conteneva in subordine quella di rito abbreviato. Tale secondo accordo, prosegue il ricorso, sarebbe stato probabilmente la conseguenza del rigetto, ad opera del giudice, del primo accordo sottopostogli dalle parti. Lamenta altresì il ricorrente un'errata qualificazione giuridica del fatto e un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta 2 aggravante e all'eventuale sussistenza delle condizioni per applicare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1- Il ricorso è inammissibile perché, con la prima doglianza, mira a rimettere in discussione un accordo pur liberamente accettato dalla parte, così come con la seconda chiede una rivalutazione degli atti malgrado l'avvenuto irretrattabile ricorso al rito alternativo. Né valgano le congetture del ricorrente circa l'iniziale sfavore che sarebbe stato manifestato dal giudice a fronte della prima ipotesi di patteggiamento che avrebbe previsto l'esclusione dell'aggravante dell'art. 629 co. 2° c.p., poiché ciò non toglie che l'imputato pur ove, in astratta ipotesi, l'accordo ex art. 444 c.p.p. sia stato inizialmente respinto per erronea configurazione giuridica - è comunque libero di chiedere il rito abbreviato o quello ordinario o, ancora, di riformulare l'istanza di patteggiamento. Infine, le considerazioni relative alla sussistenza o meno nel caso di specie - - dell'aggravante dell'art. 629 co. 2° c.p., lungi dal coinvolgere l'esatta qualificazione giuridica del fatto, sollecitano soltanto un nuovo accertamento nel merito, accertamento precluso dopo l'accesso al rito alternativo e, segnatamente, innanzi a questa Corte Suprema. Lo stesso dicasi per quanto concerne l'asserita violazione del dovere di motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. È noto, conformemente ad orientamento giurisprudenziale da cui questa Corte non ritiene di doversi discostare (v. fra le altre, Cass. n. 2076 del 28.10.2003, dep. 22.1.2004, nonché, in motivazione da Cass. S.U. n. 18 del 25.10.95; Cass. Sez. VI n. 8719 del 21.591, rv. 188083; Cass. VI n. 3467 del 9.10.95 rv. 203306 e numerosissime altre), che sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. non può prevalere l'assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, giacché il primo rinvia solo alle cause di proscioglimento espressamente indicate dall'art. 129 c.p.p., fra le quali non può annoverarsi appunto quella per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (cfr., ad es., Cass. n. 26008 del 18.5.2007, dep. 5.7.2007). Né varrebbe invocare l'equiparazione della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova alla insussistenza del fatto od alla sua non attribuibilità all'imputato, poiché tale equiparazione è contenuta solo nell'art. 530 co. 2° c.p.p. e nell'art. 425 co. 3° c.p.p., a norma del quale va emessa sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa nel giudizio. Si tratta, infatti, di situazioni processualmente non assimilabili. 3 Nel primo caso, la pronuncia ex art. 530 co. 2° c.p.p. indica uno dei possibili punti di approdo di uno specifico momento processuale che vede le parti soffermarsi sulle proprie e altrui prove, iter soltanto al termine del quale ha senso constatare, a seconda dei casi, la sussistenza delle condizioni per emettere sentenza di condanna, come prevede l'art. 533 c.p.p., o per pronunciare sentenza di assoluzione secondo le varie formule di rito. L'art. 425 c.p.p., a sua volta, si innesta nel complesso delle norme che governano l'udienza preliminare, nella quale l'incompletezza delle indagini può condurre solo ad una attività di integrazione probatoria del giudice (art. 422) o ad un provvedimento che dispone ulteriori indagini (art. 421 bis c.p.p.), mai ad una sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della prova, e nella quale deve pertanto affermarsi, sulla base di una lettura del terzo co. dell'art. 425 opportunamente coordinata con quella dei citati artt. 422 e 421 bis c.p.p., che la sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della prova è possibile solo quando l'insufficienza o la contraddittorietà della prova non possa essere sciolta con più complete ed esaurienti indagini. Anche l'art. 425 co. 2° c.p.p. indica, quindi, uno dei possibili punti di approdo di un specifico momento processuale, quello, cioè, dell'udienza preliminare, in relazione al quale, proprio perché è stato consentito alle parti di soffermarsi, con il giudice, sulle proprie ed altrui prove con poteri diretti o indiretti di integrazione delle eventuali carenze, ha senso la previsione della sentenza di non luogo a procedere anche per insufficienza o contraddittorietà della prova. È, dunque, al termine dell'udienza preliminare, ove si sia attraversato questo momento, o dopo il dibattimento, ove l'udienza preliminare sia mancata, che la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova sono equiparate dal legislatore, attraverso la disposizione dell'art. 530 o quella dell'art. 425, alla prova negativa della sussistenza del fatto o della responsabilità dell'imputato. Ciò spiega perché nell'udienza preliminare la predetta equiparazione può assumere rilevanza, ai fini della immediata applicazione dell'art. 129 e della prevalenza della formula assolutoria su quella di proscioglimento per estinzione del reato prevista dal secondo comma della medesima norma, solo se ed in quanto il GUP abbia accertato che la mancanza o insufficienza della prova non sia dipesa da incompletezza delle indagini e, nel dibattimento (ed in particolare nei procedimenti con citazione diretta a giudizio), soltanto al termine, dopo l'espletamento cioè delle attività necessarie per la formazione dialettica della prova. In tale senso è anche la giurisprudenza della Corte cost., che nelle ordinanze 26.6.91 n. 300 e 18.7.91 n. 362 espressamente rileva come, prima del dibattimento, l'art. 129 c.p.p. non consente di attribuire valore alla mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova proprio perché la prova non è stata ancora assunta. Il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, governato dagli artt. 444 e ss. c.p.p., è, appunto, senza dibattimento, ragion per cui il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza (non irreversibile), insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti del fascicolo del p.m. proprio perché, altrimenti la rinuncia all'istruzione dibattimentale manifestata dal p.m. con l'accordo ex art. 444 c.p.p. verrebbe strumentalizzata per un fine diverso da quello proprio della norma, il tutto con indebita elusione della regola dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale.
2- All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 12.12.2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott (14to JephelliDott Enzo Ja Dott. Antonio Manna Antonio Man u DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 GEN 2015 IL CANCELLERE! Claudia Pianelli